Risarcimento danni da incidente stradale: i vecchi appelli si fanno con ricorso

Redazione scientifica
31 Marzo 2017

La disciplina transitoria ex art. 53, l. n. 69/2009 prevede l'applicabilità delle forme procedimentali abrogate – ovverosia quelle previste dalla l. n. 102/2006 - a tutte le controversie pendenti alla vigenza della l. n. 69.

La vicenda. In data 7 aprile 2010, il Giudice di Pace rigettava la domanda di risarcimento danni da circolazione stradale, proposta dal signor L.D.L. nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3, l. 21 febbraio 2006, n. 102.

Successivamente, il Tribunale dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da L.D.L., poichè lo aveva depositato in data 7 aprile 2011 e notificato in data 3 ottobre 2011. Secondo il giudice dell'impugnazione l'appello era regolato dalla ordinaria disciplina codicistica e pertanto era da proporre con citazione da notificare nel termine lungo (maggiorato del periodo di sospensione feriale) decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

La disciplina transitoria. Veniva proposto ricorso in Cassazione, per aver l'impugnata sentenza violato l'art. 53, l. 18 giugno 2009, n. 69 nonché gli artt. 39, 327 e 439 c.p.c.. Nel dettaglio il Giudice avrebbe dovuto tener conto della disciplina transitoria ex art. 53, l. n. 69/2009, la quale ha previsto l'applicabilità delle forme procedimentali abrogate a tutte le controversie pendenti alla vigenza della l. n. 69. La norma sarebbe da intendersi applicabile non solo ai giudizi pendenti in primo grado; sicchè l'appello proposto dal ricorrente doveva considerarsi tempestivo ex l. n. 102/2006.

«Il motivo è fondato». Per giurisprudenza consolidata in sede di legittimità, è pacifico che «in tema di sinistri stradali regolati dall'art. 3, l. n. 102/2006, qualora la decisione di primo grado, al momento dell'abrogazione di tale disciplina operata dalla l. n. 69/2009, fosse ancora impugnabile, la causa ai sensi dell'art. 53, comma 2, della l. n. 69 cit., deve considerarsi pendente, sicchè, in caso di giudizio di primo grado instaurato con il rito del lavoro, in appello debbono essere osservati i termini perentori per il deposito del ricorso di cui all'art. 434 c.p.c., intendendosi la nozione di pendenza del giudizio come comprensiva anche nella fase di quiescenza del decorso dei termini per la proposizione delle impugnazioni» (Cass. n. 2265/2015).

In conclusione, il ricorso era da ritenersi tempestivo, perchè avvenuto nel termine perentorio ex art. 327 c.p.c..

La Cassazione, quindi, cassa con rinvio la sentenza impugnata.

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