Autonomia tra condanna ai sensi dell'art. 133 d.P.R. e decreto di liquidazione del compenso per il difensore della parte non abbiente

27 Dicembre 2016

La liquidazione del compenso per il difensore della parte non abbiente può essere contenuta nella stessa pronuncia che condanna la parte abbiente alla rifusione delle spese in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R 115/2002 ?

La liquidazione del compenso per il difensore della parte non abbiente può essere contenuta nella stessa pronuncia che condanna la parte abbiente alla rifusione delle spese in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R 115/2002 ?

La risposta negativa si evince dal chiaro dato letterale dell'art. 82, comma 1, d.P.R. 115/2002 che stabilisce che l'onorario (ora compenso) e le spese sono liquidati con «decreto di pagamento», e quindi con un provvedimento che è distinto dalla sentenza o dalla ordinanza che conclude il giudizio.

Tale conclusione è valida a fortiori nei casi in cui il patrocinio sia stato richiesto ed ottenuto per promuovere procedimenti sommari non cautelari ai quali non segua un giudizio a cognizione piena (si pensi ai casi del beneficio ottenuto per la proposizione di una ingiunzione di pagamento, che non venga poi opposta, o per promuovere un giudizio di convalida di sfratto al quale non segua la fase di opposizione), atteso che tali ipotesi possono ricondursi a quella cui fa riferimento l'art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002, laddove afferma che la liquidazione è effettuata «…comunque all'atto della cessazione dell'incarico».

D'altro canto vi è anche una esigenza funzionale che giustifica la separazione tra i due provvedimenti (quello che definisce il giudizio e il decreto di liquidazione). Essi, infatti, sono soggetti non solo a mezzi impugnazione differenti (la sentenza a quelli ordinari, mentre il decreto di liquidazione all'opposizione di cui all'art. 170) ma anche ad adempimenti diversi (ai sensi dell'art. 83 comma 2 d.P.R. 115/2002 il decreto di liquidazione va «comunicato al beneficiario e alle parti compreso il pubblico ministero»).

Non pare di ostacolo alla conclusione esposta l'affermazione secondo la quale la condanna in favore dello Stato deve essere contestuale alla liquidazione fatta dall'unico precedente noto (Cass. pen, sez. 8 novembre 201, n. 46357) che ha accennato, invero solo incidentalmente, alla questione. La consigliabile contestualità temporale tra condanna in favore dello Stato e liquidazione del compenso non implica infatti anche che esse debbano essere contenute nello stesso provvedimento.

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