Questioni ancora aperte in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

23 Febbraio 2017

Le sezioni specializzate in materia di imprese costituiscono uffici giudiziari separati: di conseguenza la ripartizione dei casi tra le sezioni ordinarie e specializzate deve essere considerata una questione di competenza per materia. In caso di concorrenza sleale c.d. interferente, la cognizione è radicata presso la sezione specializzata delle imprese ogni qual volta risulti necessario che il giudice verifichi se i comportamenti di concorrenza sleale interferiscono con un diritto di esclusiva connesso all'esercizio del diritto di proprietà industriale o del diritto d'autore. La competenza della sezione specializzata per le imprese si estende alla tutela delle informazioni aziendali solo quando queste possiedano le caratteristiche previste ex art. 98 d. lgs. 30/2005.
Un caso di concorrenza sleale pura o interferente?

Una società, operante nel settore dell'attività integrata di stoccaggio merci per conto terzi, logistica e spedizioni conveniva in giudizio, dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Firenze, un proprio ex dipendente e la società da questi costituita chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per gli atti di concorrenza sleale posti in essere e consistenti nello storno di dipendenti e nello sviamento di clientela.

In particolare, l'attrice deduceva che, una volta incrinatisi i rapporti con un proprio dipendente che aveva assunto, nell'ambito della società, il ruolo di responsabile dell'attività logistica, questi aveva rassegnato le proprie dimissioni e, successivamente, costituito altra società operante nel medesimo settore. Nel giro di pochi mesi, numerosi lavoratori della società attrice o di cooperative esterne, utilizzati dalla prima per l'esecuzione di appalti, si erano dimessi ed avevano iniziato a collaborare, a vario titolo, con la società neo costituita; inoltre, il proprio ex dipendente aveva iniziato a visitare sistematicamente i propri clienti, proponendo servizi a prezzi inferiori e divulgando notizie negative false sulla situazione economico finanziaria della società e sulla sua capacità lavorativa.

I convenuti, costituendosi in giudizio, eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Firenze - Sezione specializzata in materia di impresa, avendo la causa oggetto una situazione di concorrenza sleale “pura” e non “interferente” e, nel merito, chiedevano il rigetto della domanda.

All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Firenze rigettava l'eccezione preliminare e, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla società, condannava i convenuti al risarcimento del danno.

Quindi, interposto dai soccombenti il gravame, con la decisione in commento, la Corte di appello di Firenze - ravvisata ricorrere una ipotesi di concorrenza sleale “pura” come tale sottratta alla competenza delle sezioni specializzate - dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia d'impresa, per essere competente, secondo gli ordinari criteri, il Tribunale di Pisa.

Le questioni affrontate dalla Corte di appello di Firenze

La Corte di appello di Firenze ha così modo di affrontare due tematiche che si presentano ancora aperte in materia di competenza per materia delle Sezioni specializzate in materia di impresa.

In primo luogo, con un corposo obiter dictum contenuto nella motivazione della decisione in commento, la Corte fiorentina prende posizione in ordine alla dibattuta questione se le sezioni specializzate in materia di impresa possano configurarsi come uffici giudiziari dotati di una competenza in senso tecnico ovvero quali articolazioni interne dell'ufficio nell'ambito del quale sono incardinate, dichiarando l'adesione al primo orientamento. Si tratta di un passo della motivazione assai interessante, sebbene in alcun modo funzionale alla decisione, in quanto la competenza del Tribunale di Firenze si giustificava soltanto sulla base della riconducibilità della controversia al “catalogo” di materie previsto dall'art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168. Al contrario, una volta esclusa detta riconducibilità, tutti i criteri di determinazione della competenza, almeno per quanto risulta dalla motivazione della sentenza, imponevano di radicare la competenza presso il Tribunale ordinario di Pisa (nel cui circondario avevano residenza e sede legale la persona fisica e la società convenuti in giudizio) dovendosi, invece, escludere un collegamento con il Tribunale (ordinario) di Firenze.

Sotto altro profilo, la Corte apporta un significativo contributo alla migliore individuazione del concetto di concorrenza sleale “interferente” con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale che, a differenza della concorrenza sleale “interferente”, è attratta dalla competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa sulla base del richiamato art. 3.

Ebbene, per come si tenterà di evidenziare in queste note, mentre appare condivisibile la decisione sotto tale ultimo aspetto, non altrettanto lo è con riguardo alla rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate di un medesimo tribunale.

La competenza per territorio delle sezioni specializzate in materia di impresa

Come è noto, l'art. 4, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 si limita a stabilire che le controversie, indicate nell'art. 3, che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'art. 1, mentre alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello.

Non appare revocabile in dubbio che il rapporto tra il tribunale presso il quale è istituita le sezione specializzata e quello nel cui ambito tali sezioni non sono istituite involge, in senso proprio, una questione di competenza, con la conseguenza: che il tribunale, ove non è istituita una sezione specializzata, erroneamente investito di causa avente per oggetto una delle materie sopra indicate dovrà certamente declinare, con ordinanza (per come stabilito dalla l. 18 giugno 2009, n. 69) ovvero con sentenza (negli altri, residui casi in cui la pronunzia di incompetenza deve avvenire con tale atto), la propria competenza in favore del tribunale ove la sezione specializzata è invece istituita (Cass., 23 settembre 2013, n. 21762); inversamente, che il tribunale ove la sezione è istituita, erroneamente investito di controversia esulante dalle materie in questione, dovrà adottare provvedimento di segno analogo in favore del tribunale competente secondo le regole ordinarie.

Diverso, e più problematico, il caso in cui una controversia, avente per oggetto una materia di competenza delle sezioni specializzate, venga proposta dinanzi al tribunale ordinario (senza alcuna ulteriore precisazione) presso cui sia istituita la sezione specializzata medesima e non già direttamente dinanzi a quest'ultima.

Il legislatore non ha, infatti, esplicitamente chiarito se le sezioni specializzate siano da ricondurre a mere suddivisioni interne del medesimo ufficio giudiziario (come nel caso delle sezioni lavoro e fallimentare costituite nell'ambito di tribunale suddiviso in sezioni) o vadano qualificate come uffici giudiziari autonomi e separati, così che la giurisprudenza (sia di legittimità che di merito) oscilla tra l'una e l'altra delle due soluzioni astrattamente possibili.

E va da sé che l'accoglimento dell'una o dell'altra ricostruzione non è scevra di conseguenze pratiche. Infatti, ove si aderisca al secondo orientamento, il giudice non correttamente investito dovrebbe formalmente (con ordinanza o con sentenza) declinare la propria incompetenza e siffatto provvedimento potrà essere impugnato con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c.; inoltre, le parti dovrebbero provvedere alla riassunzione del giudizio dinanzi al (medesimo) tribunale nella corretta composizione.

Al contrario, secondo la diversa ricostruzione accennata, la non corretta individuazione della sezione (specializzata o meno) all'interno del medesimo tribunale non avrebbe altra conseguenza che la necessità, da parte del giudice investito della causa, di sollecitare un provvedimento del presidente di riassegnazione della medesima e la regolarizzazione degli atti sotto il profilo fiscale.

Conviene, dunque, soffermarsi ad esaminare partitamente le due opposte visioni del problema.

Un primo orientamento, già formatosi con riferimento alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e recentemente ripreso dal tribunale di Napoli e dalla corte di appello della medesima città (Trib. Napoli, ord. 10 marzo 2014, inedita, e App. Napoli, sent. 20 febbraio 2014, n. 763, in Soc., 2015, 63 con nota di L. Vettori, Il Tribunale delle imprese tra questioni di competenza e di specializzazione; Trib. Napoli, 22 marzo 2016, in Soc., 2016, 900; Trib. Napoli, 31 maggio 2016, in Soc., 2017, 93, con nota di G. Borriello e I. Guadagno, Rapporto tra sezione delle imprese e altre sezioni dello stesso ufficio giudiziario. Ma si vedano, altresì, Trib. Venezia, 30 aprile 2008 in Foro it., 2008, 1733), che richiama alcune pronunzie della Corte di cassazione (da ultimo, Cass., 24 luglio 2015, n. 15619, ma recenti anche Cass., ord. 14 giugno 2010, n. 14251; Cass., ord. 25 settembre 2009, n. 20690), rileva come il legislatore - nell'intitolare le rubriche degli artt. 3 e 4 del d.lg. 27 giugno 2003, n. 168, come oggi modificati, rispettivamente «competenza per materia delle sezioni» e «competenza territoriale delle sezioni» e nel precisare nel successivo art. 5 le competenze del presidente della sezione («nelle materie di cui all'art. 3, le competenze riservate dalla legge al presidente del tribunale e al presidente della corte di appello spettano al presidente delle rispettive sezioni specializzate») - abbia inteso, sia pure implicitamente attraverso il richiamo al concetto di competenza, sottolineare l'autonomia della sezione (in questo senso, Cass., 28 novembre 2001, n. 15151; Cass., 19 gennaio 2001, n. 736). Discende che, nel caso prospettato, si pone appunto una questione di competenza in senso proprio.

In questo ordine di concetti, è stato sottolineato, da una parte, che il legislatore, qualificando espressamente come specializzate le sezioni in questione, utilizza il medesimo aggettivo indicato dall'art. 102 secondo comma Cost. e, dall'altra, che sussisterebbe un naturale parallelismo tra le sezioni in materia di impresa e le sezioni specializzate agrarie delle quali non si è mai dubitato del carattere di autonomia. Ancora, proprio il richiamo all'art. 102 Cost. consentirebbe di ritenere che possano essere costituite sezioni specializzate (autonome rispetto all'ufficio territoriale cui formalmente appartengono) anche, ma non necessariamente, con la partecipazione di cittadini idonei estranei all'ordine giudiziario. Infine, si sottolinea la volontà del legislatore di affidare la gestione e la decisione di tali tipologie di controversie a giudici dotati di particolare competenza in materia.

Il descritto orientamento giurisprudenziale è stato, tuttavia, contrastato sia da parte della giurisprudenza di merito (cfr.: Trib. Venezia, 19 gennaio 2016; Trib. Milano, 28 luglio 2015, in questo Portale; Trib. Firenze, 16 luglio 2015, in Foro it., 2016, 2, I, 721; Trib. Torino, 13 luglio 2012; Trib. Milano 1 giugno 2009 e Trib. Milano, 13 aprile 2010, in Dir. ind., 2011, 233, con nota di G. Ciccone, Sezioni specializzate e sezioni ordinarie; questione di competenza o di ripartizione interna?; Trib. Torino 24 aprile 2008, in Foro it., 2009, I, 1285; Trib. Milano 13 luglio 2006, in Dir. ind., 2006, 582; Trib. Napoli, 27 ottobre 2009) che di legittimità (cfr., Cass., 22 novembre 2011, n. 24656 che ha operato il revirement rispetto alla giurisprudenza formatasi tra il 2009 ed il 2010; Cass., 7 ottobre 2004, n. 19984, nonché, da ultimo, Cass., 20 settembre 2013, n. 21668 e Cass., 23 maggio 2014, n. 11448; Cass., 19 maggio 2016, n. 10332) la quale è pervenuta alla diversa conclusione che la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio. Tale conclusione si giustifica sulla base della considerazione che, in tali casi, la dialettica tra sezioni specializzate e sezioni ordinarie non involge un errore nell'individuazione dell'ufficio giudiziario e, quindi, la necessità di una ricollocazione territoriale della controversia.

Conseguentemente, ove il tribunale ordinario abbia impropriamente dichiarato la propria incompetenza per essere competente la sezione specializzata presso lo stesso ufficio, ovvero abbia dichiarato la propria competenza negando quella della predetta sezione specializzata, è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso la suddetta pronuncia, trattandosi, appunto, di questione concernente la ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio.

Tale orientamento - che, per come già evidenziato in altra sede (cfr., G. Romano, Sezioni specializzate in materia di imprese, in IlSocietario.it), alla luce delle considerazioni che si vanno ad esporre, appare preferibile - richiama espressamente i principi affermati in materia di rapporti tra sezioni ordinarie del tribunale e le relative sezioni lavoro e fallimentare le quali, come già accennato, costituiscono espressione dell'organizzazione interna dell'ufficio e non già un ufficio autonomo dotato di una propria competenza e, dunque, non sono qualificabili come giudici diversi: e ciò nonostante l'art. 413 c.p.c. attribuisca al tribunale in funzione di giudice del lavoro la “competenza” a decidere sui rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. e che l'art. 24 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 stabilisca la “competenza” del tribunale che ha dichiarato il fallimento a decidere di tutte le controversie che derivano dal fallimento.

Quanto poi al descritto parallelismo con le sezioni specializzate agrarie è stato correttamente osservato che i presupposti su cui si basa la competenza delle sezioni agrarie si fondano su una normativa del tutto peculiare in base alla quale il rapporto di dette sezioni con le altre del medesimo tribunale si connota nel senso di suggerire che esso si iscriva nell'ambito della nozione di competenza, in quanto all'unico dato contrario (e favorevole alla riconducibilità alla nozione della ripartizione interna ad un unico ufficio), rappresentato dall'essere la sezione incardinata nell'ambito del tribunale e, quindi, organizzativamente e burocraticamente nell'ufficio del tribunale, se ne contrappongono tre favorevoli, costituiti il primo dall'uso da parte del legislatore del termine “competenza” per individuare la potestà giurisdizionale della sezione, il secondo dall'espresso riferimento della competenza proprio alla sezione, il terzo dall'essere la composizione della sezione del tutto peculiare. Sotto tale ultimo profilo, si segnala, in particolare, che le sezioni specializzate agrarie includono anche membri laici non togati - magistrati onorari altrimenti estranei al normale apparato organizzativo del tribunale - forniti di specifica qualificazione tecnica ritenuta normativamente necessaria all'integrazione delle cognizioni e del patrimonio culturale dell'organo, mentre la sezione specializzata in materia di impresa opera solo con membri togati, scelti attraverso procedure interne di selezione riguardanti il solo ufficio di tribunale o di corte interessato, sia pure avendo riguardo alla specifica competenza nella materia da trattare.

D'altra parte, nel sollecitare che i magistrati addetti alle sezioni specializzate in materia di impresa siano scelti tra quelli dotati di specifica competenza (art. 2, primo comma, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168), il legislatore non ha elevato tale criterio a presupposto di valida costituzione dell'organo giurisdizionale, prospettando soltanto un criterio attitudinale preferenziale da seguire in sede di selezione dei magistrati aspiranti. Proprio tale ultima considerazione rende manifesta l'impossibilità di praticare un accostamento tra sezioni specializzate in materia di impresa e sezioni agrarie.

Un ulteriore rilievo, di particolare spessore, al fine di escludere l'autonomia delle sezioni specializzate in materia di impresa è costituito dalla circostanza che a tali sezioni possa essere assegnata anche la trattazione di procedimenti relativi a materie diverse da quelle previste dal “novellato” art. 3, comma 1, d.lgs. n. 168/2003, sempre che ciò non comporti ritardo nella trattazione e nella decisione dei giudizi prioritariamente assegnati al c.d. “tribunale delle imprese”; come espressamente prescritto dall'art. 2, comma 2, dello stesso decreto. Tale argomento risulta di non poca consistenza, in quanto, sulla base di tale normativa, le sezioni specializzate possono essere sezioni miste in cui in cui vengono trattate sia materie riguardanti la competenza esclusiva che cause ordinarie rientranti nella normale sfera di competenza del tribunale. Ciò dimostra che la competenza specializzata resta comunque inserita nell'ambito dell'articolazione dell'ufficio giudiziario e non implica una competenza separata.

Né, d'altra parte, andrebbe sopravvalutato l'utilizzo, da parte del legislatore, del termine «competenza», che sembra volto più a definire il perimetro delle materie devolute alla cognizione della Sezione che ad individuare uno specifico ufficio giudiziario o la sua articolazione.

In questo ordine di concetti, invero, appare un vero e proprio artifizio concettuale ritenere che possa sussistere una questione di competenza in senso tecnico in una causa introdotta (erroneamente) dinanzi al tribunale (senza ulteriore specificazione nell'atto introduttivo del processo o del procedimento) nell'ambito del quale sia presente la sezione specializzata effettivamente competente a conoscere quella controversia.

Ancora, come osservato da altra giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 13 aprile 2010, in Riv. dir. ind., 2011, 231), la formale dichiarazione di incompetenza, ancorché eventualmente adottata con ordinanza, comporterebbe un irragionevole appesantimento processuale, con necessità di riassunzione della causa, senza che ciò costituisca per alcuna delle parti una maggiore garanzia o tutela. E, infatti, appare del tutto evidente come la semplice riassegnazione, da parte del capo dell'ufficio, del fascicolo al giudice specializzato sia perfettamente idonea e sufficiente a garantire che quella controversia sia istruita e decisa dal giudice specializzato.

In definitiva, appare preferibile considerare la Sezione specializzata in materia di impresa quale articolazione interna al tribunale presso il quale la stessa è, per legge, istituita. Trattandosi di una questione afferente alla distribuzione interna degli uffici, le parti non potrebbero, come sopra evidenziato, reagire all'erronea attribuzione della controversia mediante la proposizione di una eccezione di competenza, ma potrebbero sollecitare il potere-dovere ufficioso dei giudici e del capo dell'ufficio di rispettare le previsioni tabellari e, dunque, appunto quella distribuzione degli affari che si assume violata. Conseguentemente, in caso di erronea assegnazione della causa ad una sezione il giudice dovrà limitarsi a trasmettere gli atti al presidente del tribunale perché questi provveda alla corretta riassegnazione del fascicolo senza emettere un provvedimento a contenuto decisorio della controversia.

Concorrenza sleale e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

Apprezzabile, invece, l'App. Firenze 7 luglio 2016, nella parte in cui opera una corretta ricostruzione del concetto di concorrenza sleale “interferente” escludendone, nel caso di specie, la ricorrenza.

L'art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 attribuisce alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa una serie di controversie, indicate in una sorta di catalogo, che possono ricondursi alle materie del diritto industriale, del diritto antitrust, del diritto societario e degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria.

In particolare, per quello che qui interessa, il richiamo, contenuto nella citata disposizione, all'art. 134 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 consente di attrarre alla competenza del giudice specializzato i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale.

In altre parole, nell'ambito della concorrenza sleale si distingue tra concorrenza sleale “pura” (art. 2598 c.c.) e concorrenza sleale “interferente” che si ha quando, appunto, essa interferisca, quanto meno indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale. Ebbene, è devoluta alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa soltanto la materia della concorrenza sleale “interferente”.

Va, sul punto, ricordato che, all'indomani dell'introduzione del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (il problema si poneva con riguardo alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale), si erano delineati, nella giurisprudenza di merito, due orientamenti. Secondo il primo, l'interferenza deve essere valorizzata come incidenza, anche solo economica, sulla circolazione di beni oggetto di privativa. La nozione in esame veniva, dunque, interpretata in senso estensivo con la conseguenza che l'intera disciplina della concorrenza sleale rientrava in essa e, dunque, nella competenza delle sezioni specializzate (Trib. Napoli, ord., 19 maggio 2004, in Riv. dir. ind., 2004, 163 ss., con nota di V. Franceschelli, Considerazioni su boicottaggio, “concorrenza interferente” e obbligo a contrarre, nonché Trib. Roma, ord., 23 aprile 2004, in Riv. dir. ind., 2005, 297, con nota di S. Caselli, La concorrenza sleale “interferente” e il rito societario).

Il secondo orientamento, assai restrittivo, ravvisava la competenza delle sezioni specializzate solo nel caso in cui accanto alla richiesta di accertamento e repressione delle condotte di concorrenza sleale venisse proposta anche un'autonoma domanda volta a salvaguardare uno o più diritti di proprietà industriale o intellettuale (Trib. Venezia, 15 luglio 2004 e Trib. Milano, 14 aprile 2004, entrambe in Riv. dir. ind., 2005, 32 con nota di D. Capra, Nuovi orientamenti in tema di competenza delle sezioni specializzate,secondo le quali l'interferenza di cui è menzione nell'art. 3 d.lg. 27 giugno 2003 n. 168, presuppone che l'istante chieda l'accertamento e/o la cessazione degli altrui atti di concorrenza sleale congiuntamente ad un'azione reale promossa a tutela del proprio diritto di esclusiva sul marchio o di privativa sul brevetto o modello o diritto d'autore etc. Pertanto la tutela della proprietà industriale od intellettuale non può essere disgiunta dalla promozione di un'azione di natura reale di contraffazione e/o di accertamento della titolarità esclusiva dello specifico bene immateriale di cui è lamentata la lesione. Si veda, altresì, Trib. Venezia, ord., 4 dicembre 2003 in Riv. dir. ind., 2005, 339 con nota di C.E. Mayer, La concorrenza sleale “interferente”).

La giurisprudenza di legittimità aveva, però, ben presto preso le distanze da entrambi gli orientamenti.

Si evidenziava, infatti, che il problema non era tanto quello di interpretare in senso restrittivo o estensivo la nozione di concorrenza, ma quello di delineare, con una certa precisione e come criterio valutabile ex ante (Cass., ord., 19 giugno 2008, n. 16744), il concetto di interferenza. L'“interferenza”, infatti, costituisce una espressione atecnica che non trova riscontri nel codice di rito e, dunque, non può essere assimilata agli istituti della connessione e dell'accessorietà come dimostra la circostanza che, ove il legislatore avesse voluto fare riferimento ad istituti già conosciuti dall'ordinamento processuale, non avrebbe avuto necessità di individuare un diverso criterio di attribuzione diretta della competenza (così, Cass., ord., 9 aprile 2008, n. 9167).

In questa prospettiva, la competenza delle sezioni specializzate deriva non già dal manifestarsi dell'interferenza con la proposizione di una azione reale a tutela di un diritto esclusivo, ma dall'esame dei fatti allegati e posti a fondamento della domanda di repressione della concorrenza sleale. L'interferenza deve essere esclusa quando, in base alla domanda dell'attore e alle eccezioni del convenuto, non sia possibile ravvisare alcuna sovrapposizione tra la fattispecie di concorrenza sleale dedotta in causa e un diritto di proprietà industriale. Restano, perciò, di competenza del giudice ordinario soltanto i casi in cui la denunciata violazione del diritto alla lealtà concorrenziale non presupponga alcun riferimento, neppure in chiave di mera delibazione e neppure incidentale, con la pretesa giuridica, e non solo economica, di natura dominicale (Cass., ord., 19 giugno 2008, n. 16744; Cass., ord., 9 aprile 2008, n. 9167, cit.).

È stato così efficacemente osservato (M. Filippelli, La concorrenza sleale interferente con i diritti di proprietà industriale ed intellettuale alla luce dei recenti interventi della Corte di Cassazione, in Riv. dir. ind., 2009, 343) che il punto di congiunzione deve essere ravvisato non nell'incidenza fattuale della condotta sulla circolazione di un bene oggetto di una privativa, ma nella necessità per il giudice di accertare, in una fase qualsiasi del processo, l'esistenza e l'ampiezza di un diritto di proprietà intellettuale. Viene, così, a crearsi una sorta di presunzione di competenza del giudice specializzato, cosicché l'ipotesi opposta rappresenta ed opera come eccezione e, pertanto, deve essere soluzione di stretta applicazione. Un rapporto regola-eccezione, così definito, implica, come necessaria conseguenza logica, la riconduzione dei casi dubbi alla competenza del giudice specializzato.

La successiva giurisprudenza di legittimità ha poi ulteriormente precisato che si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale e tutela della proprietà industriale o intellettuale sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva. Al contrario, si ha concorrenza sleale “pura” quando la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover essere valutata, sia pure incidenter tantum, nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza (Cass., 23 settembre 2013, n. 21762; Cass., 4 novembre 2015, n. 22584; Cass., 18 maggio 2010, n. 12153; Cass., 14 giugno 2010, n. 14251, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Reggio Emilia, 25 settembre 2014, in www.ilcaso.it; Trib. Bologna, 25 maggio 2011).

In definitiva, la fattispecie di concorrenza sleale interferente con diritti di proprietà industriale non richiede il contemporaneo esercizio dell'azione risarcitoria del comportamento sleale con quello dell'accertamento di un diritto di privativa, ma soltanto che sussista un qualche “collegamento” tra la condotta lesiva e l'esistenza di un segno distintivo del soggetto leso (Corte app. Milano, 21 marzo 2013).

Appare, dunque, condivisibile l'assunto della Corte fiorentina secondo la quale la competenza della sezione specializzata, in caso di concorrenza sleale “interferente”, implica la verifica, da parte del giudice, che i comportamenti di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva connesso all'esercizio del diritto di proprietà industriale o del diritto d'autore.

Peraltro, la decisione correttamente precisa che la competenza della sezione specializzata si estende alla tutela delle informazioni aziendali solo quando queste possiedano le caratteristiche previste ex art. 98 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Precisamente, le informazioni segrete sono quelle informazioni che non sono generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, avendo così un valore economico e che siano sottoposte da parte di chi le detiene a misure idonee a mantenerle tali.

Pertanto, ove la parte si limiti a menzionare, peraltro genericamente, meri elenchi di clienti, tariffe e condizioni contrattuali senza precisare se si tratti di un mero elenco nominativo di clienti ovvero se di una lista connotata da ulteriori informazioni relative ai clienti, quali i prezzi, gli sconti solitamente praticati, le caratteristiche dei trattamenti riservati, i referenti presso ciascun cliente, gli accordi particolari con essi, deve escludersi la competenza delle sezioni specializzate in favore della competenza delle sezioni ordinarie.

In conclusione

In conclusione, per un verso la Corte fiorentina correttamente riafferma le caratteristiche della nozione di concorrenza sleale “interferente” aderendo al più maturo indirizzo giurisprudenziale e giungendo così alla conclusione che la competenza della sezione specializzata in materia di impresa si giustifica solo ove sussista un qualche collegamento - che il giudice deve essere chiamato ad esaminare - tra la condotta lesiva e l'esercizio all'esercizio di diritto di proprietà industriale o di diritto d'autore. In difetto di un simile collegamento rimane, al contrario, ferma la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale.

Per altro verso, non appare meritevole di seguito l'orientamento cui ha aderito la Corte di appello di Firenze secondo il quale il rapporto tra sezione specializzata in materia di impresa e sezioni ordinarie di un dato tribunale investe una questione di competenza in senso tecnico, dovendosi al contrario ritenere che la prima sia una mera articolazione interna al tribunale presso il quale la stessa è, per legge, istituita. Tuttavia, l'esistenza sul punto di un contrasto giurisprudenziale - anche interno, come si è visto, alla Corte di cassazione - e la rilevanza delle ricadute pratiche che conseguono dall'adesione all'una o all'altra ricostruzione giustificano e, anzi, richiedono un intervento delle sezioni unite del giudice di legittimità.

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