Discriminazione: avverso l'ordinanza di declinazione della giurisdizione ordinaria è possibile proporre appello
22 Marzo 2017
La discriminazione. Ai sensi dalla l. n. 67/2006, il padre di G.D., quale genitore e amministratore di sostegno, ricorreva avanti il Tribunale ordinario poiché il Comune aveva sospeso il servizio di trasporto della figlia disabile. Sosteneva che tale comportamento fosse discriminatorio, pertanto chiedeva di ordinare all'Ente Comunale il ripristino del servizio nonché il risarcimento dei danni. Il Comune sosteneva, al contrario, di aver sospeso il servizio per mere ragioni di natura economica e logistica.
L'interesse legittimo. Il Tribunale adito dichiarava d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assegnando un termine per la riassunzione della causa dinanzi al competente giudice amministrativo. Invero, il Tribunale rilevava, ai sensi dell'art. 26 l. n. 104/1992, l'attribuzione alla pubblica amministrazione del potere discrezionale di riconoscere il servizio assistenziale, previa comparazione con gli interessi pubblici e privati e compatibilmente con le risorse di bilancio; sicchè la posizione del beneficiario era da qualificarsi come interesse legittimo.
A chi spetta decidere? Veniva proposto ricorso per cassazione: il padre sosteneva la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia in tema di discriminazione e disparità di trattamento.
Inammissibilità… «Il ricorso è inammissibile» - spiega la Cassazione - dal momento che «l'ordinanza impugnata, con cui il Tribunale ordinario ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice ammnistrativo, essendo stata resa in esito al procedimento antidiscriminatorio, era appellabile e non impugnabile direttamente per Cassazione».
…ma appellabilità. D'altronde il D.lgs. n. 150/2011 non ha espressamente escluso l'appellabilità dell'ordinanza del tribunale con la quale si chiude il primo grado del procedimento sommario di cognizione in materia di discriminazione; trova così applicazione l'art. 702-quater c.p.c. nel senso che «non solo l'ordinanza di accoglimento della domanda, ma anche quella che la rigetta o la dichiara inammissibile, è appellabile». |