Opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dell'ausiliario delegato: decide il giudice monocratico
23 Marzo 2017
Il caso. Alcuni creditori intentavano una procedura esecutiva nei confronti della società P.F. s.r.l.. Tuttavia, a seguito della rinuncia degli atti esecutivi da parte dei creditori procedenti, il procedimenti veniva dichiarato estinto. Il Tribunale liquidava pertanto i compensi per l'attività delegata svolta dal notaio C.L., ponendoli a carico dei creditori. Avverso il decreto di liquidazione, uno dei creditori, la società. F.T., proponeva opposizione. Il Tribunale adito, in composizione collegiale, rigettava l'opposizione, ritenendo il decreto conforme alla normativa di cui all'art. 2 D.m. 313/1999.
Il soccombente creditore proponeva allora ricorso in Cassazione.
Possibile adottare il decreto di liquidazione dei compensi dopo l'estinzione del processo? Con un primo motivo di ricorso si deduceva la nullità ed abnormità del provvedimento di liquidazione per carenza del potere giurisdizionale in capo al giudice che lo ha emesso, essendo stato adottato una volta che il processo esecutivo si era estinto.
Sì, perché era ancora esperibile il reclamo. Effettivamente è da escludersi che «il giudice possa pronunziare il decreto di liquidazione dei compensi all'ausiliario una volta che sia stato definito il processo nel corso del quale si è provveduto alla nomina dello stesso» ma, nel caso in esame, non era stata fornita la prova dell'effettiva definizione del processo esecutivo alla data di pronuncia del decreto opposto. Nel dettaglio, il decreto di liquidazione era sì successivo all'ordinanza di estinzione del processo, ma comunque adottato in data precedente al decorso del termine per il reclamo ex art. 630 c.p.c., esteso anche al provvedimento ex art. 629 c.p.c., come indicato da C. cost. n. 195/1982.
A chi spetta decidere dell'opposizione? Con un secondo motivo di ricorso veniva denunciata la falsa applicazione dell'art. 15, D.lgs. n. 150/2011. Secondo il ricorrente l'opposizione doveva devolversi alla cognizione del capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, con la conseguenza che risulta erronea la scelta di assegnare la decisione dell'opposizione al Tribunale in posizione collegiale.
La competenza è del giudice monocratico. «Il motivo è fondato» - spiegano i giudici della Suprema Corte – poiché la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari, ex art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 «spetta alla competenza alla competenza funzionale del presidente dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica (…) sicchè la decisione assunta dal Tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c. in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte dei magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge» (Cass. n. 4362/2015). Si deve quindi dar seguito al principio predetto anche se il caso in esame risulta essere assoggettato all'art. 15 D. Lgs. n. 150/2011, formulazione identica all'art. 170 cit..
Sulla base di tali argomenti, la Cassazione cassa con rinvio il decreto impugnato.
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