Valenza probatoria delle registrazioni audio/video

23 Maggio 2017

Che valenza probatoria ha la registrazione di una conversazione?

Che valenza probatoria ha la registrazione di una conversazione?

Prima di rispondere al suindicato quesito è necessario chiarire che è lecito registrare una conversazione per utilizzarla al fine di tutelare i propri diritti in giudizio. Infatti:

  1. è assolutamente legittimo registrare (anche occultamente) una conversazione tra presenti perché chi dialoga “accetta il rischio” di essere registrato (Cass. pen, sez. III, 13 maggio 2011, n. 18908);
  2. la diffusione della registrazione non costituisce mai violazione della privacy se è fatta per «la tutela di un diritto proprio o altrui» (art. 13, comma 5, lett. b, d.lgs. 196/2003). Quindi, le registrazioni audio/video di dialoghi poste in essere da persona partecipante alla discussione sono assolutamente lecite, legittime e possono essere utilizzate a fini processuali sebbene catturate di nascosto. In generale, quindi, è lecito registrare o filmare una discussione tra presenti, e ciò perché, come afferma la Cassazione, «chi dialoga accetta il rischio che la conversazione sia registrata». Non è, invece, lecita la registrazione fatta da un soggetto estraneo al dialogo; tale condotta potrebbe integrare, infatti, il reato di interferenza illecita nell'altrui vita privata (art. 615-bis c.p.).

Ciò detto, con riferimento alla valenza probatoria di tali registrazioni, la giurisprudenza di legittimità sostiene che la registrazione audio/video può costituire fonte di prova, a norma dell'art. 2712 c.c., se

  1. colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro (disconoscimento) e
  2. sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite (è necessario che almeno una delle parti tra le quali la conversazione stessa si svolge sia parte in causa, a tal riguardo cfr. Cass., sez. VI, 1 marzo 2017, n. 5259).

Quindi, l'eventuale contestazione/disconoscimento delle riproduzioni audio/video fa perdere alle stesse la loro qualità di piena prova ex art. 2712 c.c.; tuttavia, preme evidenziare, che tale disconoscimento, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve essere chiaro, specifico, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) nonché tempestivo, cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni. (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2011, n. 2117; Cass., sez. III, 22 aprile 2010, n. 9526).

Va da sé che un disconoscimento del tutto generico e di stile non è assolutamente in grado di scalfire il valore di prova legale della registreazione audio/video. In presenza di un disconoscimento che presenti le suindicate caratteristiche, la registrazione varrà quantomenocome argomento di prova (art. 116, comma 2, c.p.c.) ovveropotrà costituire un parametro di valutazione dell'attendibilità di eventuali testimoni da parte del giudice.

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