Valenza probatoria delle registrazioni audio/video
23 Maggio 2017
Che valenza probatoria ha la registrazione di una conversazione?
Prima di rispondere al suindicato quesito è necessario chiarire che è lecito registrare una conversazione per utilizzarla al fine di tutelare i propri diritti in giudizio. Infatti:
Ciò detto, con riferimento alla valenza probatoria di tali registrazioni, la giurisprudenza di legittimità sostiene che la registrazione audio/video può costituire fonte di prova, a norma dell'art. 2712 c.c., se
Quindi, l'eventuale contestazione/disconoscimento delle riproduzioni audio/video fa perdere alle stesse la loro qualità di piena prova ex art. 2712 c.c.; tuttavia, preme evidenziare, che tale disconoscimento, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve essere chiaro, specifico, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) nonché tempestivo, cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni. (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2011, n. 2117; Cass., sez. III, 22 aprile 2010, n. 9526). Va da sé che un disconoscimento del tutto generico e di stile non è assolutamente in grado di scalfire il valore di prova legale della registreazione audio/video. In presenza di un disconoscimento che presenti le suindicate caratteristiche, la registrazione varrà quantomenocome argomento di prova (art. 116, comma 2, c.p.c.) ovveropotrà costituire un parametro di valutazione dell'attendibilità di eventuali testimoni da parte del giudice. |