Revocatoria ordinaria ed eventus damni in caso di abbattimento del debito

20 Ottobre 2016

Nel verificare la sussistenza del requisito dell'eventus damni nell'azione revocatoria ordinaria devono considerarsi anche le circostanze sopravvenute rispetto al momento della proposizione della domanda.
Massima

Nel verificare la sussistenza del requisito dell'eventus damni nell'azione revocatoria ordinaria devono considerarsi anche le circostanze sopravvenute rispetto al momento della proposizione della domanda, quali in particolare l'integrale estinzione del debito e la sua irreversibile riduzione ad una misura rispetto alla quale la garanzia patrimoniale dell'obbligato risulti essere adeguata, tenuto conto dell'entità e della tipologia di beni che la compongono.

Il caso

Alpha, in qualità di creditrice di Tizio in relazione ad un'obbligazione scaturente da fideiussione, agiva in giudizio con l'azione revocatoria ordinaria al fine di far accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di donazione con il quale Tizio donava a Caia la metà della nuda proprietà di due immobili di sua proprietà.

Il Tribunale rigettava la domanda nel presupposto che non fosse provata la consapevolezza, da parte del donante, di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori.

Proposto appello avverso la sentenza di primo grado, la Corte d'Appello rigettava il gravame, evidenziando che da un documento prodotto in fase di appello era emersa la significativa riduzione del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria, riduzione tale da indurre a ritenere congrua la consistenza patrimoniale del fideiussore in relazione al credito vantato dagli istituti di credito nonostante il compimento dell'atto di donazione.

Alpha proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della corte territoriale per aver ritenuto insussistente sia il requisito della scientia che dell'eventus damni.

La questione

La questione in esame è la seguente: possono assumere rilievo, rispetto alla verifica della sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., le vicende successive relative al credito a tutela del quale si agisce in revocatoria, che incidano sull'entità del medesimo riducendolo?

Le soluzioni giuridiche

La sentenza in commento ribadisce la centralità che riveste, tra i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore arrecato dall'atto di disposizione che si intende dichiarare inefficace proprio con l'azione revocatoria.

Nell'accertare la sussistenza in concreto di tale presupposto non è possibile cristallizzare la situazione creditoria al solo momento della proposizione della domanda, ma occorre considerare anche le circostanze sopravvenute fino al momento della decisione che incidano in maniera significativa sull'entità del credito medesimo. Ciò, in conformità sia con la ratio stessa della azione revocatoria – che è uno strumento di tutela del credito - che con i più generali principi in tema di interesse ad agire, in base ai quali quest'ultimo deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, manche al momento della decisione (Cass. civ., 31 marzo 2005, n. 11609, Cass. civ., 4 novembre 2004, n. 21100, Cass. civ., 8 settembre 2003, n. 13113).

Da tale premessa consegue che quando si dimostri in giudizio l'intervenuto abbattimento del debito, non più suscettibile di essere incrementato, in misura tale da far ritenere che la garanzia patrimoniale del debitore - che residua anche dopo il compimento dell'atto di disposizione oggetto di revocatoria - sia adeguata, nel senso di essere idonea ad assicurare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, l'azione revocatoria va rigettata per mancata prova dell'eventus damni.

Osservazioni

L'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di tutelare il creditore in relazione ad atti dispositivi che, intervenendo sulla consistenza del patrimonio del debitore, incidano sulla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., riducendone la composizione o rendendo comunque più gravosa la tutela del credito per la creazione di vincoli di indisponibilità. È, infatti, pacificamente ritenuta ammissibile e suscettibile di accoglimento l'azione revocatoria sia nel caso in cui sia diminuita la consistenza dei beni del debitore, sia allorché, in conseguenza dell'atto di disposizione, i beni risultino più esposti al rischio di deterioramento, consumo, distrazione e, in definitiva, siano meno agevolmente aggredibili in sede esecutiva, rendendo quindi più difficile ed incerta la riscossione coattiva del credito (cfr., ex ceteris, Cass. civ., 14 ottobre 2005, n. 19963, Cass. civ., 24 luglio 2003, n. 11471, Cass. civ., 1 giugno 2000, n. 7262, Cass. civ., 29 ottobre 1999, n. 12144).

Ne consegue che quando, anche per vicende sopravvenute nel corso del giudizio, si dia prova che il credito alla base dell'azione revocatoria si è ridotto in maniera significativa, sicché il patrimonio del debitore risulta adeguato, per consistenza e qualità dei beni, a tutelare le ragioni del creditore, deve escludersi che sussista il requisito dell'eventus damni. Quest'ultimo, in correlazione ai principi generali in tema di interesse ad agire, deve non solo sussistere al momento della proposizione dell'azione, ma anche persistere fino al momento della decisione.

A conclusioni analoghe, del resto, la Corte di Cassazione era già pervenuta nell'ipotesi di estinzione dell'obbligazione evidenziando che, in caso di integrale pagamento in corso di giudizio del credito alla base della revocatoria, viene meno l'interesse stesso sotteso all'azione, ossia quello di vedere dichiarata l'inefficacia dell'atto dispositivo del patrimonio. Tale difetto di interesse deve essere rilevato anche in sede di legittimità con conseguente possibilità di rigetto nel merito della domanda in tale sede, in base all'art. 384, comma 1, c.p.c., qualora non occorrano ulteriori indagini in fatto (Cass. civ., 4 novembre 2004, n. 21100).

Non diversa, quindi, si presenta la situazione allorquando il credito a tutela del quale si agisce in revocatoria si sia ridotto in maniera consistente – al punto che si parla di vero e proprio abbattimento del credito -, fermo restando la necessità che il giudice valuti, con riferimento al singolo caso di specie e con valutazione quindi tipicamente di merito, il rapporto di congruità tra la misura del credito e la consistenza del patrimonio del debitore, quale residua anche dopo il compimento dell'atto dispositivo. Valutazione di congruità che deve tenere conto sia della consistenza, che della tipologia dei beni che fanno parte del patrimonio del debitore residuo.

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