Proponibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo

Redazione scientifica
20 Ottobre 2016

L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi del secondo inciso del comma 1 dell'art. 615 c.p.c. è proponibile solo con l'atto di opposizione a precetto o comunque prima dell'inizio dell'esecuzione

L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi del secondo inciso del comma 1 dell'art. 615 c.p.c. è proponibile solo con l'atto di opposizione a precetto o comunque prima dell'inizio dell'esecuzione: dopo tale inizio i provvedimenti di sospensione su di essa incidenti debbono essere invece richiesti al giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che la eventuale ordinanza dispositiva di un provvedimento di tal fatta adottata da un diverso Giudice, ancorché appartenente allo stesso ufficio giudiziario e coincidente con la medesima persona fisica del G.E., sarebbe affetta da nullità insanabile ai sensi dell'art. 158 c.p.c.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.