Chiamata in causa del direttore lavori in sede di opposizione a decreto ingiuntivo
20 Dicembre 2016
Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal committente nei confronti della ditta appaltatrice, può l'opponente citare in giudizio anche il direttore dei lavori eccependo l'imperizia dello stesso per contrastare il diritto di credito dell'opposta?
In generale, sulla responsabilità del direttore dei lavori valgono i principi di seguito riassunti. In materia di appalto, il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (nudus minister) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Cass. 3 maggio 2016, n. 8700). In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera (Cass. 3 settembre 2014, n. 20557, che, in applicazione del suddetto principio, ha riformato la sentenza di appello che, con riguardo ad una pretesa risarcitoria per danni causati dalla cattiva esecuzione di opere di bonifica ed impermeabilizzazione del tetto di un edificio, aveva affermato la responsabilità per culpa in vigilando dell'amministratore condominiale, quale direttore dei lavori, che aveva omesso di controllare l'idoneità della copertura con teloni di plastica durante i lavori di scopertura e successiva ricostruzione del tetto).
Nel caso in esame, il difensore del committente, opponente a decreto ingiuntivo, presumibilmente concernente il corrispettivo dell'appalto, dovrà scrutinare la sussistenza della responsabilità del direttore die lavori alla luce dei principi sopra esposti. Ove ritenga in qualche misura (totale o parziale) responsabile il direttore dei lavori, potrà certamente chiamarlo in causa, a seconda dello svolgimento della vicenda e della prospettazione difensiva, quale esclusivo responsabile, ovvero quale corresponsabile, ovvero, se del caso, a titolo di garanzia. La chiamata dovrà essere effettuata, dal punto di vista processuale, in osservanza ai principi che seguono.
L'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme (Cass. 29 ottobre 2015, n. 22113). In tema di procedimento di ingiunzione, l'opponente - debitore, che mantiene la posizione naturale di convenuto - qualora intenda chiamare in causa un terzo - ha l'onere di chiederne l'autorizzazione al giudice, a pena di decadenza con l'atto di opposizione, non potendo né convenirlo in giudizio direttamente con la citazione né chiedere il differimento della prima udienza, non ancora fissata. Pertanto, poiché nel giudizio secondo equità dinanzi al giudice di pace trovano applicazione, oltre alle norme costituzionali, comunitarie e ai principi generali dell'ordinamento che siano espressione di norme costituzionali, anche le disposizioni regolatrici del processo, deve essere dichiarata la nullità della chiamata del terzo effettuata con l'atto di opposizione, non rilevata dal giudice di pace ed implicitamente esclusa con la sentenza di accoglimento della domanda proposta contro il terzo che va, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., cassata senza rinvio (Cass. 16 luglio 2004, n. 13272). |