Il pignoramento immobiliare “in rettifica” ha efficacia ex nunc

24 Aprile 2017

La questione affrontata dalla pronuncia in esame riguarda l'erronea indicazione, nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi dell'immobile staggito e gli effetti del conseguente pignoramento in rettifica.
Massima

In tema di esecuzione immobiliare, ove all'erronea indicazione, nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi dell'immobile staggito segua un nuovo pignoramento “in rettifica”, il vincolo in tal guisa apposto al bene non è opponibile al terzo acquirente in forza di titolo trascritto anteriormente alla trascrizione del secondo pignoramento giacché, producendosi da tale momento gli effetti sostanziali di quest'ultimo, gli stessi non possono essere “saldati” a quelli del primo pignoramento, con conseguente salvezza dei diritti medio tempore validamente acquisiti dai terzi

Il caso

Nell'ambito di una procedura di espropriazione di beni immobili indivisi, in pendenza del giudizi di scioglimento della comunione, il giudice dell'esecuzione, rilevata l'erronea indicazione, nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione del subalterno catastale invitava il creditore procedente a regolarizzare la trascrizione.

Il creditore, ottemperando all'ordine giudiziale, notificava pignoramento “in rettifica” di quello precedente: peraltro, la nuova procedura era dichiarata improcedibile in quanto, prima della notifica e trascrizione del secondo pignoramento, il bene era stato trasferito, per effetto di una sentenza di accoglimento di azione ex art. 2932 c.c., ad un soggetto diverso dall'esecutato.

Il creditore proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione rigettata dal tribunale adito.

Pertanto, era proposto dal soccombente ricorso per cassazione denunciando, mediante un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 555 c.p.c., art. 2841 e 2665 c.c. Invero, in accordo con la prospettazione del ricorrente, il pignoramento in rettifica deve necessariamente raccordarsi con quello di cui ha emendato l'errore, spiegando, in sostanza, a differenza di quanto ritenuto dalla decisione impugnata, effetti ex tunc.

La questione

La questione affrontata dalla pronuncia in esame riguarda gli effetti temporali, specie nei confronti dei terzi, di un pignoramento immobiliare che vada ad identificare correttamente l'immobile, diversamente dal primo.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte avalla la tesi già sostenuta dalla decisione oggetto di impugnazione.

Ricorda, in particolare, la Corte di legittimità che l'atto di pignoramento immobiliare costituisce una forma di pignoramento a formazione progressiva, secondo quanto può desumersi dall'art. 555 c.p.c., i cui elementi strutturali sono costituiti dalla notificazione e dalla successiva trascrizione.

Questo assunto, pur controverso nel dibattito dottrinario, è stato confermato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, per la quale, in materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene. (Cass., Sez. III, 20 aprile 2015, n. 7998).

Ne deriva, osserva la S.C., che nel contesto di un pignoramento immobiliare costruito come fattispecie a formazione progressiva il vizio anche di uno di detti adempimenti viene ad impedire che l'esecuzione possa pervenire al proprio esito fisiologico (ossia alla liquidazione del bene ed alla distribuzione del ricavato).

Rileva inoltre la Corte di Cassazione nella decisione in esame che la reciproca integrazione, per complementarità, della notifica e della trascrizione del pignoramento immobiliare implicano che ove l'atto di pignoramento sia inficiato da un vizio cagionante assoluta incertezza, ad esempio circa l'erronea individuazione dei beni vincolati, la mera rettifica della sola trascrizione non può che spiegare efficacia ex nunc, con salvezza dei diritti medio tempore acquistati da terzi secondo le regole di circolazione dei diritti reali immobiliari.

Conclude, infine, la Suprema Corte, con più specifico riguardo alla fattispecie concreta, che il creditore ha effettuato, piuttosto che un pignoramento “in rettifica” – categoria, si sottolinea, estranea al nostro ordinamento processuale – una rinnovazione dell'intero atto di pignoramento, completo delle attività di notifica e di trascrizione, avente rilievo autonomo da quello precedente.

Osservazioni

La soluzione alla quale è pervenuta la S.C. appare condivisibile nella parte dispositiva, ossia laddove la stessa ha ritenuto che il pignoramento “in rettifica” non possa spiegare efficacia retroattiva e che, quindi, sono fatti salvi gli acquisti effettuati medio tempore da soggetti terzi.

Due, peraltro, sono le perplessità che non ci si può esimere dal sollevare in questa sede.

Sotto un primo profilo, non si comprende perché nella parte motiva della decisione la Corte abbia richiamato la giurisprudenza relativa alla configurazione, ex art. 555 c.p.c., del pignoramento immobiliare quale fattispecie a formazione progressiva, che si compone dei due elementi strutturali della notificazione e della trascrizione dell'atto.

Difatti, come evidenziato dalla stessa Corte di legittimità, nella specie il creditore procedente non si era limitato alla trascrizione del secondo pignoramento avendo “confezionato” un nuovo atto di pignoramento che, poi, era stato autonomamente notificato e trascritto.

Un'argomentazione più ragionevole per supportare la medesima ed opportuna conclusione alla quale è addivenuta la S.C. sarebbe stata quella di sottolineare che, determinandosi con il primo pignoramento un vizio di incertezza assoluta in ordine all'individuazione del bene oggetto del vincolo di indisponibilità, detto bene, sino al secondo pignoramento, non avrebbe potuto considerarsi vincolato per i terzi non essendo, per l'appunto, identificabile.

E' invece questione di fatto, non esaminata dalla Corte e demandata correttamente al giudice di merito, quella di ritenere che la mera errata indicazione di un subalterno catastale determinasse incertezza assoluta circa l'individuazione del bene staggito.

Guida all'approfondimento
  • CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2017;
  • TARZIA, L'oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1961;
  • TRAVI, Espropriazione immobiliare, NNDI, VI, Torino, 1969;
  • VERDE, Pignoramento in generale, EdD, XXXIII, Milano, 1983.

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