L'opposizione allo stato passivo non è un giudizio d'appello

Redazione scientifica
21 Giugno 2016

Il giudizio di opposizione allo stato passivo, pur essendo riconducibile al genus dei rimedi impugnatori, intesi in senso lato, deve essere qualificato come giudizio di merito a cognizione piena, non equiparabile dunque al giudizio d'appello, con la conseguente inapplicabilità delle regole dettate in materia di impugnazione dagli artt. 323 e ss. c.p.c. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11392/2016.

Il giudizio di opposizione allo stato passivo, pur essendo riconducibile al genus dei rimedi impugnatori, intesi in senso lato, deve essere qualificato come giudizio di merito a cognizione piena, non equiparabile dunque al giudizio d'appello, con la conseguente inapplicabilità delle regole dettate in materia di impugnazione dagli artt. 323 e ss. c.p.c. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11392/2016.

La vicenda. Una s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa proponeva impugnazione avverso il provvedimento con cui il giudice delegato aveva ammesso solo in parte gli importi vantati nei confronti del fallimento di una s.a.s., la quale presentava impugnazione incidentale tardiva.

Il Tribunale respingeva l'impugnazione principale e dichiarava inammissibile quella incidentale, considerandola incompatibile con l'assetto della disciplina fallimentare.

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione affronta le plurime doglianze proposte dalla s.a.s. e, in particolare, il ricorso incidentale del fallimento con cui viene lamentata la violazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale nel dichiarare inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva.

La natura dell'opposizione allo stato passivo. In tema di impugnazioni contro lo stato passivo, i Giudici di legittimità hanno già avuto modo di affermare che nonostante l'art. 98 l. fall. attribuisca al giudizio di opposizione allo stato passivo natura inequivocabilmente impugnatoria, con conseguente inammissibilità di domande nuove (da ultimo, vedi Cass. civ., n. 2917/2016), la peculiarità del rimedio pone l'interrogativo circa la possibilità di qualificare effettivamente tale opposizione come giudizio di secondo grado, assimilabile a quello d'appello, ovvero, al contrario, se la natura impugnatoria del rimedio debba essere intesa in senso meramente funzionale essendo diretto all'introduzione di un procedimento di primo grado e, nell'attuale contesto normativo, unico grado.

L'opposizione al passivo è estranea al modello dell'appello. Muovendo dal rilievo per cui il legislatore della riforma ha mantenuto la caratteristica di un giudizio a cognizione sommaria, in cui non è obbligatoria la difesa tecnica, la Corte esclude la possibilità di qualificare l'opposizione allo stato passivo come giudizio d'appello, nonostante elementi quali la qualificazione di parte del curatore e la possibilità di presentare eccezioni possano far sorgere dubbi in proposito.

A conferma di tale soluzione, la S.C. evidenzia inoltre che l'opposizione allo stato passivo non è retta dal principio devolutivo che presiede invece la struttura del giudizio d'appello e che, ai sensi dell'art. 99, comma 8, l. fall., l'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per esse previste.

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