Ammissibile la memoria depositata in vista dell'adunanza camerale anche se il controricorso è inammissibile per tardività

Cesare Trapuzzano
21 Luglio 2017

In tema di giudizio di cassazione, dopo la riforma recata dal d.l. n. 168/2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197/2016), in caso di inammissibilità del controricorso, perché tardivo, deve comunque ritenersi consentito il deposito della memoria ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Massima

In tema di giudizio di cassazione, dopo la riforma recata dal d.l. n. 168/2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197/2016), in caso di inammissibilità del controricorso, perché tardivo, deve comunque ritenersi consentito il deposito della memoria ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., risultando ora l'unica altra attività difensiva permessa nel procedimento a struttura camerale, equiparata o sostitutiva della partecipazione alla pubblica udienza, che è sempre stata, invece, pacificamente ammessa pur in presenza di ricorso inammissibile.

Il caso

Gli aventi causa dell'appellante soccombente ricorrevano in cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che aveva respinto il gravame in ordine alla spettanza anche del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'installazione di un depuratore a circa 200 metri di distanza dal ristorante-discoteca che essi gestivano, essendo stata riconosciuta in prime cure, per effetto dell'integrazione della condotta contestata, la sola tutela risarcitoria per lesione del diritto alla salute, nei limiti di euro 22.911,31, nei confronti del Comune di Reggio Calabria. Segnatamente, con il ricorso in cassazione gli istanti lamentavano un vizio motivazionale della sentenza, con riguardo alla valutazione del materiale istruttorio relativo al danno patrimoniale e non patrimoniale, legato da nesso causale con l'installazione della struttura.

Il Comune di Reggio Calabria resisteva con controricorso, la cui notifica - almeno in un primo momento - non si perfezionava in favore della controparte, sicché era effettuata una nuova notifica, perfezionatasi soltanto in prossimità della data fissata per l'adunanza in camera di consiglio.

Infatti, era formulata proposta di definizione in camera di consiglio, ai sensi del primo comma dell'art. 380-bis c.p.c., come modificato dal primo comma, lett. e), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016,n. 168, conv., con modif., dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197. Per l'effetto, il controricorrente depositava memoria, ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis.

La questione

All'esito dell'introduzione della novella sul rito camerale, sia presso la sezione filtro sia davanti alle sezioni ordinarie, si pone la questione relativa all'ammissibilità delle memorie presentate in vista dell'adunanza camerale non partecipata, ove il controricorso sia inammissibile perché tardivo. Secondo l'orientamento consolidato, con riferimento ai procedimenti con udienza pubblica, la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata (almeno cinque giorni prima dell'udienza) a fronte di un controricorso inammissibile, è anch'essa inammissibile per inammissibilità dell'atto di costituzione presupposto. Tuttavia, è altrettanto consolidato il principio secondo cui, sempre con riguardo ai procedimenti con udienza pubblica, l'inammissibilità del controricorso non preclude la discussione orale all'udienza pubblica. Sennonché nei procedimenti camerali l'adunanza non è partecipata, sicché non vi è altro modo per garantire il contraddittorio, in esito ad un controricorso inammissibile, se non attraverso il deposito delle memorie non oltre cinque giorni prima della fissata adunanza.

Le soluzioni giuridiche

Il collegio ha rilevato che il controricorso è inammissibile, perché notificato tardivamente. Infatti, l'intimata non aveva rispettato neanche l'onere di riprendere immediatamente il procedimento notificatorio, comunque entro e non oltre un tempo pari alla metà del termine perentorio assegnatogli, secondo la ricostruzione di Cass. civ., Sez. Un., 15 luglio 2016, n. 14594 (nello stesso senso Cass. civ., sez. V, 8 marzo 2017, n. 5974). Nonostante l'inammissibilità del controricorso, la Corte di legittimità ha ritenuto che la memoria che il controricorrente aveva depositato in prossimità dell'adunanza, dopo avere nuovamente notificato il controricorso, fosse ammissibile, sia come attività difensiva, sia ai fini della liquidazione delle spese di lite. Al riguardo, la S.C. ha evidenziato che tale memoria, pur essendo sempre stata considerata - prima della riforma del 2016 – non ammissibile e non riconoscibile neppure ai fini delle spese, siccome dipendente da un atto a sua volta inammissibile (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 1979, n. 2875; Cass. civ., sez. III, 4 luglio 1968, n. 2247), risulta ora, dopo la riforma del 2016, l'unica altra attività difensiva consentita, come tale equiparata o sostitutiva della partecipazione alla pubblica udienza di discussione, siffatta partecipazione essendo stata, invece, sempre e pacificamente ammessa, pure in presenza di controricorso inammissibile (Cass. civ., sez. III, 2 novembre 2010, n. 22269; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 1962, n. 1094). In ogni caso, il Collegio ha evidenziato, in via subordinata, che - anche nell'ipotesi in cui non si acceda a tale conclusione -, la memoria può essere ritenuta ammissibile, in relazione alle peculiarità della fattispecie, caratterizzata dalla sua prossimità temporale all'entrata in vigore della novella del rito di Cassazione del 2016 e, così, dall'esigenza di tutelare l'affidamento dell'intimata - aspirante controricorrente -, che ha diligentemente iniziato il procedimento notificatorio nell'immediatezza della riforma del 2016 (ai primi del mese di novembre di quell'anno) e, sia pure irritualmente venendo meno all'onere di completarlo rapidamente, comunque poi lo ha - dopo le difficoltà indotte dal fatto volontario del destinatario della notifica, che la ha resa impossibile al domicilio eletto - portato a compimento, in tempi tali (il 10 aprile 2017) da consentire finanche una reazione tempestiva della controparte proprio per l'odierna adunanza in camera di consiglio.

Quanto ai motivi dedotti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, attenendo i due motivi proposti a ragioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, e – per l'effetto – le parti ricorrenti soccombenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità - tra loro in solido, per l'evidente comunanza di interesse processuale -, ma limitatamente all'attività successiva al controricorso (cioè lo studio della controversia, comprensivo della fase relativa al rilascio del mandato, oltre alla memoria in vista dell'adunanza in camera di consiglio), questo essendo stato qualificato inammissibile.

Osservazioni

Il nuovo testo dell'art. 380-bis c.p.c., rubricato “Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso”, così è strutturato: Nei casi previsti dall'art. 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'art. 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima. Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice. Sennonché nel procedimento camerale relativo al caso di specie, il controricorso è stato dichiarato inammissibile perché la notifica, all'esito di un primo tentativo non riuscito, è stata effettuata tardivamente. Sul punto, vige il principio secondo cui, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., fatte salve circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Tale limite di esigibilità temporale è stato superato nella fattispecie, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del controricorso. Nondimeno, il controricorrente ha presentato memoria nei cinque giorni prima dell'adunanza non partecipata. Sul punto, la S.C., nell'ordinanza in commento, ha osservato che, benché il controricorso sia inammissibile, la memoria che il controricorrente ha depositato in prossimità dell'adunanza, dopo avere nuovamente notificato il controricorso, è ammissibile, sia come attività difensiva, sia ai fini della liquidazione delle spese di lite. Al riguardo, l'ordinanza ha evidenziato che tale memoria, pur essendo sempre stata considerata - prima della riforma del 2016 – non ammissibile e non riconoscibile, neppure ai fini delle spese, siccome dipendente da un atto a sua volta inammissibile (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 1979, n. 2875; Cass. civ., sez. III, 4 luglio 1968, n. 2247), risulta ora, dopo la riforma del 2016, l'unica altra attività difensiva consentita, come tale equiparata o sostitutiva della partecipazione alla pubblica udienza di discussione, siffatta partecipazione essendo stata, invece, sempre e pacificamente ammessa, pure in presenza di controricorso inammissibile. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sostenuto che la procura, a fronte di un controricorso inammissibile per tardività, pur restando valida ai fini della costituzione del resistente in giudizio e della partecipazione del difensore alla discussione, non consente la presentazione della memoria di parte (Cass. civ., sez. Lav., 25 novembre 1996, n. 10441). Tuttavia, è ammessa la discussione orale del difensore all'udienza pubblica (Cass. civ., sez. III, 2 novembre 2010, n.22269; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 1962, n. 1094). Coniugando, da un lato, l'affermazione circa l'inammissibilità della memoria in ragione di un controricorso inammissibile e, dall'altro, l'ammissibilità della discussione del difensore in udienza pubblica, sempre a fronte di un controricorso inammissibile, ne discende, nel caso del rito camerale non partecipato, in cui non sussiste un'udienza pubblica, bensì, appunto, un'adunanza non partecipata, che non vi è altro modo per consentire la partecipazione del controricorrente, se non quello di valutare positivamente l'ammissibilità delle memorie presentate, altrimenti sarebbe esclusa la garanzia del contraddittorio, che - per converso - è prevista ove si segua il rito dell'udienza pubblica. Nel procedimento trattato in udienza pubblica l'inammissibilità della memoria è, quindi, “compensata” dall'ammissibilità della partecipazione del difensore all'udienza pubblica. Tale compensazione è, per contro, esclusa, per definizione, nei procedimenti trattati con il rito camerale, la cui unica “valvola di sfogo” è rappresentata dal deposito delle memorie. Pertanto, deve pervenirsi ad assimilare, come ha ritenuto il provvedimento in commento, la partecipazione alla discussione orale nell'udienza pubblica al deposito delle memorie nel rito camerale con adunanza non partecipata, attesa l'identità delle funzioni perseguite. Se così non fosse, ne conseguirebbe, altresì, un'irragionevole disparità di trattamento all'esito della comparazione tra riti. Infatti, per effetto dell'integrazione del medesimo presupposto, ossia della notifica tardiva del controricorso, che – come tale – è inammissibile, ove la trattazione avvenga mediante udienza pubblica, sarebbe comunque consentito al difensore del controricorrente di partecipare alla discussione orale in udienza, attuandosi così il contraddittorio, mentre una facoltà equiparabile sarebbe invece preclusa ove il procedimento sia trattato con rito camerale, potendosi la garanzia del contraddittorio realizzare solo attraverso l'ammissibilità del deposito di memorie fino a cinque giorni prima dell'adunanza camerale non partecipata. L'ammissibilità del deposito di memorie nel procedimento trattato con rito camerale postula, comunque, che il controricorso sia stato notificato, seppure tardivamente, in modo che il ricorrente possa conoscere il contenuto della difesa articolata dalla controparte. Siffatta conclusione non può, invece, essere estesa all'ipotesi in cui il controricorrente si sia limitato a depositare la procura notarile, senza notificare il controricorso. Già Cass. civ., sez. VI-III, ord., 24 marzo 2017, n. 7701, con precipuo riferimento alle conseguenze dell'applicazione del rito camerale in cassazione ai ricorsi già depositati ma non ancora fissati, aveva affermato che, quando il resistente non abbia, prima della novella del giudizio di legittimità di cui all'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197, notificato controricorso, limitandosi a depositare procura notarile per potere espletare le ulteriori attività consentitegli, ma il ricorso sia stato avviato, dopo l'entrata in vigore della riforma, alla definizione in camera di consiglio non partecipata secondo il novellato art. 380-bis c.p.c., il resistente stesso ha facoltà di depositare la memoria prevista dal secondo comma di tale norma ed ha diritto, in caso di soccombenza del ricorrente, alla rivalsa delle spese ed ai compensi per la procura e per la redazione di tale difesa. Tale conclusione non è però generalizzabile, una volta che l'entrata in vigore della riforma si sia assestata, superando la fase di transizione. E ciò perché, ove si ammettesse il deposito delle memorie a cura del controricorrente, pur quando questi si sia limitato a depositare la procura notarile, senza notificare il controricorso, una siffatta soluzione determinerebbe effetti pregiudizievoli e lesivi della parità delle armi tra le parti. Segnatamente, il contraddittorio sarebbe sbilanciato a favore dell'intimato, poiché il deposito delle memorie a sua cura non consentirebbe al ricorrente alcuna possibilità di replica. Sicché per la prima volta il ricorrente conoscerebbe la linea difensiva dell'intimato all'esito del deposito di dette memorie, senza alcuna possibilità di contro-dedurre al riguardo. Per l'effetto, sembra preferibile, una volta che la novella sia entrata definitivamente a regime, limitare la facoltà di deposito di memorie, nel caso in cui sia avviata la procedura camerale non partecipata, alla sola ipotesi in cui la parte intimata abbia quantomeno notificato il controricorso, seppure tardivamente. In difetto di tale incombenza, dovrebbe essere precluso all'intimato il deposito delle memorie, pena un'ingiustificata violazione del contraddittorio. L'ammissibilità del deposito delle memorie nel procedimento camerale, nel caso di controricorso inammissibile perché tardivo, importa, secondo la Cassazione, due specifiche conseguenze:

1) il controricorrente deve considerarsi attivo nel giudizio, avendo espletato una difesa tecnica utilizzabile per la decisione;

2) nel caso di soccombenza della parte ricorrente, ha diritto alla refusione dei compensi di lite, seppure limitatamente all'attività esercitata successivamente al controricorso, poiché quest'ultimo è stato qualificato inammissibile.

Detti compensi possono essere riconosciuti con specifico riguardo alle fasi dello studio della controversia, comprensiva del rilascio del mandato, oltre che alla memoria depositata in vista dell'adunanza in camera di consiglio.

Guida all'approfondimento
  • G. Scarselli, La cameralizzazione del giudizio in cassazione di cui al nuovo d.l. 31 agosto 2016, n. 168, in portale tematico Giuffré ilprocessocivile.it, 2 novembre 2016;
  • C. Trapuzzano, Conseguenze dell'applicazione del rito camerale in cassazione ai ricorsi già depositati ma non ancora fissati, in portale tematico Giuffré ilprocessocivile.it, 8 maggio 2017;
  • A. Valitutti, Tecniche e ideologie delle impugnazioni civili riformate: il giudizio di legittimità, in portale tematico Giuffré ilprocessocivile.it, 15 novembre 2016.

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