Compensazione delle spese e la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni”
21 Luglio 2017
Il caso. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda di risarcimento danni subiti dal signor M.S. proposta nei confronti del Fondo delle Vittime della strada, dal momento che il danneggiante si era allontanato dal luogo dell'incidente senza farsi identificare. Il giudice di seconde cure rigettava il gravame proposto dallo stesso M.S. in ordine alla censura sulla regolamentazione delle spese di giustizia, condividendo la pronuncia impugnata in ordine alla compensazione sia delle spese sia del Ctu poste a carico dell'attore, dal momento che la domanda era stata accolta soltanto parzialmente e sulla base di presunzioni.
Veniva proposto ricorso in Cassazione, censurando la sentenza del Tribunale per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
Le gravi ed eccezionali ragioni. I Giudici Supremi ricordano innanzitutto che al caso in esame si deve applicare la disciplina prevista dal cit. art. 92 come introdotto dall'art. 45, comma 11, l. 8 giugno 2009, n. 69, per cui «la compensazione delle spese di lite è permessa allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”»; tale formulazione costituisce «una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche» (Cass. n. 2572/2012). Pertanto si richiede che le gravi ed eccezionali ragioni debbano essere indicate esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (Cass. n. 14411/2016).
Le spese della consulenza. Inoltre, la Cassazione ha avuto modo di specificare che, in tema di spese della consulenza tecnica d'ufficio, queste «rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamentazione ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicchè possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale situazione “una variante verbale” della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero (Cass. n. 17739/2016).
L'errore motivazionale. Nel caso di specie il Tribunale nella motivazione posta a base della statuizione sulla compensazione non si era adeguata ai principi sopra richiamati. D'altronde «l'utilizzo del criterio presuntivo, ai fini dell'apprezzamento giudiziale delle risultanze istruttorie e dell'accoglimento della domanda, non può costituire né una circostanza “eccezionale” né “grave”, soprattutto se correlata alla natura della domanda risarcitoria formulata avverso il Fondo vittime della strada per sinistro causato da conducente rimasto sconosciuto» Altrettanto errata la motivazione con cui il Tribunale ha condiviso la decisione del giudice di prime cure «avuto riguardo alla mancanza di prova che il sinistro si sia verificato con le modalità indicata dall'appellante»; tale circostanza avrebbe dovuto al contrario comportare il rigetto della domanda per carenza o dubbio sulla prova, ma non poteva, una volta accolta la domanda, essere utilizzata come ragione legittimante la compensazione delle spese.
Il ricorso viene quindi accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione al capo della regolazione delle spese. |