Sentenza impugnata trasmessa per fax? Il ricorso per Cassazione è inammissibile!
21 Ottobre 2016
IL CASO Tizio e Caio propongono ricorso per Cassazione contro Assicurazioni Generali S.p.a., e contro Altri, avverso la sentenza pronunciata in grado d'appello dalla Corte di Lecce su controversia indotta in primo grado innanzi alla Sezione Distaccata di Maglie, depositando la sentenza impugnata tramite copia inviata a mezzo fax.
NATURA FOTOSTATICA E COPIA AUTENTICA La Suprema Corte rileva preliminarmente l'improcedibilità del ricorso. Come emerge dal fascicolo d'ufficio, afferma, la sentenza impugnata ha natura fotostatica, essendo stata inviata a mezzo fax, e ciò solleva sono dubbi circa la natura dell'atto, sicuramente fotocopiato, utilizzato per la trasmissione. Pur recando l'attestazione del Cancelliere della Corte di conformità all'originale, la Terza Sezione rileva che non è possibile stabilire con certezza se fosse l'originale oppure una copia. Inoltre anche se la copia fosse stata quella autentica rilasciata dal Cancelliere, quella risultante dalla trasmissione e prodotta presso la Cancelleria sarebbe stata pur sempre una copia, ancorchè di una copia autentica. La Corte ricorda che l'art. 369, comma 2, c.p.c. esige la produzione di una copia autentica, ossia «di una copia che rechi l'attestazione di autenticità rispetto all'originale della sentenza, espressa come atto compiuto dal cancelliere in originale e la norma non ammette equipollenti» (Cass. civ., n. 6712/2013).
TARDIVITÀ DEL RICORSO Dalla copia fotostatica, inoltre, emergeche l'originale fotocopiato era stato notificato a mezzo posta; pur non risultando la data di ricezione, si deve ritenere che la ricorrente abbia ricevuto la notifica. La Cassazione conclude affermando che sarebbe spettato al ricorrente precisare quando, al fine di dimostrare la tempestività dell'impugnazione, dal momento che la notifica appariva idonea al decorso del termine c.d. breve ex art. 325 c.p.c.
La Suprema Corte dichiara dunque improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso alla resistente delle spese del giudizio, proclamando altresì esistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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