Revocatoria fallimentare e provvisoria esecutività della condanna: il limite è il nesso sinallagmatico

Redazione scientifica
21 Novembre 2016

In caso di sentenze aventi natura costitutiva è possibile anticipare l'esecuzione delle statuizioni condannatorie, qualora le stesse non siano legate da un nesso sinallagmatico con la parte di pronuncia avente efficacia costitutiva.

La vicenda. Il Tribunale di Brescia dichiarava l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del Fallimento Gruppo Alfa s.p.a del contratto di appalto stipulato tra la Società Beta

e il Gruppo Alfa s.p.a. e condannava la stessa società Beta a corrispondere ai predetti creditori la somma di 500.000 €.

L'opposizione. La soccombente si opponeva agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. e all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.; nel dettaglio eccepiva vizi di notificazione del titolo e del precetto e chiedeva la sospensione dell'esecuzione della condanna per assenza di provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato l'inefficacia del contratto d'appalto.

A sostegno della propria tesi, la società Beta evidenziava «il vincolo di pregiudizialità-dipendenza tra declatoria di inefficacia e la statuizione condannatoria con conseguente subordinazione dell'efficacia esecutiva del capo condannatorio alla definitività per passaggio in giudicato della decisione pregiudiziale di inefficacia dell'atto».

Vizio di notifica. Per quanto concerne l'eccezione circa i vizi di notifica e del precetto, essa «è tardiva» – spiega il Tribunale giudicante - «in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'asserito vizio» (Cass., n. 7047/1997).

Esecuzione provvisoria. Per quanto riguardo la doglianza circa la sospensione dell'esecuzione della condanna il Tribunale ricorda il principio per cui effettivamente non è consentito ex art. 282 c.p.c. ritenere che «l'efficacia delle sentenze di primo grado di accertamento e/o costitutive sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata sulla sentenza», tuttavia è possibile «anticipare – in caso di sentenze aventi natura costitutiva – l'esecuzione delle statuizioni condannatorie con riguardo al concreto rapporto intercorrente tra l'effetto condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo producibile solo con il passaggio in giudicato, affermando la possibilità di dare esecuzione alle statuizioni condannatorie qualora meramente dipendenti dalla produzione dell'effetto costitutivo e quindi quando non legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico con la parte di pronuncia avente efficacia costitutiva». La Suprema Corte ha infatti affermato «l'esistenza di un rapporto di mera dipendenza – in caso di revocatoria fallimentare – tra il capo costitutivo e la condanna alla restituzione delle somme ricevute con gli atti solutori dichiarati inefficaci» (Cass., n. 16737/2011).

Nel caso di specie, la condanna alla corresponsione alla massa dei creditori della somma di 500.000 € non appare legata da alcun nesso di sinallagmaticità con la pronuncia di revoca ex art. 64 l. fall del menzionato contratto di appalto.

Sulla base di tali argomenti il Tribunale rigetta la domanda di sospensione dell'esecuzione.

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