Iscrizione a ruolo (dell'espropriazione forzata)

Alessio Luca Bonafine
04 Maggio 2016

Con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 il legislatore ha nuovamente inciso sul processo esecutivo con la finalità di efficientarne le dinamiche e semplificare conseguentemente il soddisfacimento delle pretese creditorie.
Inquadramento

Con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito con modifiche dalla l. 6 agosto 2015, n. 132) il legislatore ha nuovamente inciso (a breve distanza peraltro dagli interventi riformatori già realizzati con il d.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modifiche dalla l. 10 novembre 2014, n. 162) sul processo esecutivo con la finalità di efficientarne le dinamiche e semplificare conseguentemente il soddisfacimento delle pretese creditorie (R. Giordano).

Tra le disposizioni certamente più significative in tal senso, pure per la loro parallela rilevanza per il progetto di informatizzazione della giustizia, compaiono quelle dedicate al nuovo regime dell'iscrizione a ruolo del pignoramento.

In particolare, il riferimento è agli artt. 518, comma 6, 543, comma 4, e 557, comma 2, c.p.c., oltre che alle nuove norme di cui agli artt. 159-bis e 164-ter disp. att. c.p.c. e all'art. 16-bis, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come risultanti dalle modifiche introdotte con l'art. 18 del già richiamato d.l. n. 132/2014.

Il nuovo quadro normativo

La novella mira, attraverso l'introduzione del nuovo modello della nota di iscrizione, ad uniformare il sistema della creazione del fascicolo dell'esecuzione a quello previsto per il processo civile ordinario.

Le incombenze precedentemente gravanti sull'ufficiale giudiziario sono ora infatti trasferite in capo al difensore del creditore, chiamato, entro stretti termini previsti a pena di decadenza a depositare presso la cancelleria del Tribunale competente, in uno con la nota di iscrizione a ruolo, il titolo esecutivo, il precetto, il verbale di pignoramento (ex art. 518, comma 6, c.p.c.) ovvero la citazione (ex art. 543, comma 4, c.p.c.) o l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione (ex art. 557, comma 2, c.p.c.).

TERMINI PER L'SCRIZIONE A RUOLO

15 giorni

per le espropriazioni mobiliari presso il debitore

15 giorni

per le espropriazioni immobiliari

30 giorni

per le espropriazioni mobiliari presso terzi

Le nuove e descritte modalità non riguardano invece anche l'esecuzione per consegna o rilascio e quella degli obblighi di fare e non fare atteso il carattere meramente eventuale da riconoscere in queste procedure all'intervento del giudice dell'esecuzione (C. Vellani).

Nel nuovo quadro normativo, in altri termini, l'ufficiale giudiziario non è più chiamato, una volta seguito il pignoramento, al deposito del titolo, del precetto e dell'atto di pignoramento presso la cancelleria del Tribunale competente per consentire al medesimo ufficio la formazione del fascicolo e l'attribuzione del numero di ruolo.

Piuttosto all'ufficiale è ora prescritta solo la restituzione di tali atti affinché sia il creditore a curare le incombenze dell'iscrizione e del contestuale deposito dei documenti.

In questo senso, in effetti, il nuovo art. 159-bis disp. att. c.p.c. prevede che la nota d'iscrizione a ruolo per il processo esecutivo contenga l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento.

Inoltre al suo mancato deposito il nuovo art. 164-ter disp. att.c.p.c. ricollega espressamente l'inefficacia del pignoramento.

Ciò che affiora, quindi, chiaramente dal testo normativo è l'intento legislativo di realizzare attraverso le nuove disposizioni una riduzione della mole di lavoro affidata alle cancellerie anche ai fini della semplificazione e dell'accelerazione delle procedure esecutive (cfr. L. D'Agosto – S. Criscuolo).

A tali fini, la novella centralizza e valorizza il principio dell'impulso di parte (M. Gradi) per evitare la pendenza dei procedimenti non supportati da un effettivo interesse della stessa (A. Carratta – P. D'Ascola) e tuttavia finendo per introdurre a carico del creditore un onere di non poco conto, a maggiore ragione se si considerano gli effetti conseguenti alla mancata iscrizione addirittura acuiti dalla regola, mancante finanche nel giudizio ordinario di cognizione, della loro irreversibilità (M. Pilloni).

Inoltre, come già detto, la decorrenza dei termini previsti per la iscrizione a ruolo del pignoramento è ricollegata (dalle norme più sopra indicate) alla consegna della documentazione al creditore che l'ufficiale giudiziario deve effettuare senza ritardo (e non più, come nel precedente regime, entro le ventiquattro ore successive al compimento delle operazioni ex art. 518 c.p.c.).

In ciò il testo normativo pare già generare profili di criticità legati anche alla variabilità del dies a quo per l'iscrizione a ruolo.

In effetti, non si è mancato di osservare che le nuove disposizioni impongono al creditore una immediata decisione sul da farsi che spesso appare forzata e intempestiva rispetto alle dinamiche della procedura.

Ciò può dirsi per le espropriazioni immobiliari (per lo meno nei casi in cui siano sopravvenute trascrizioni pregiudizievoli nelle more della trascrizione del pignoramento e delle quali il creditore verosimilmente non riuscirà ad avere notizia negli stretti quindici giorni dalla riconsegna degli atti da parte dell'ufficiale giudiziario), per le espropriazioni mobiliari (si pensi all'ipotesi della errata stima dei beni) ma soprattutto per quelle presso terzi atteso che difficilmente alla scadenza del termine dei trenta giorni dalla riconsegna previsto dall'art. 543, comma 4, c.p.c. per l'iscrizione a ruolo del pignoramento potranno dirsi certamente disponibili al creditore le dichiarazioni dei terzi per le quali l'art. 543, comma 2, n. 4, c.p.c. prescrive il termine, meramente ordinatorio, di dieci giorni (in questi termini, A. Tedoldi).

È nella disciplina delle modalità del deposito della nota e della correlata documentazione che, invece, si coglie l'obiettivo di informatizzare il processo di espropriazione (cfr. M. G. Canella).

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 179/2012, in effetti, a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito della nota di iscrizione a ruolo e delle copie conformi degli atti indicati dagli artt. 518, comma 6, 543, comma 4 e 557, comma 2, c.p.c., per i quali l'attestazione può essere resa dal difensore, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

La regola del deposito della nota e della documentazione ai fini dell'iscrizione a ruolo quale onere gravante in capo al creditore sconta un'eccezione nella previsione dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c. per i casi in cui sia un soggetto diverso dal creditore a depositare, prima che questi abbia provveduto al deposito della nota di iscrizione a ruolo, un atto o un'istanza (si pensi all'ipotesi dell'opposizione proposta avverso il pignoramento eseguito ma non ancora iscritto dal creditore).

In tali fattispecie, infatti, spetta all'autore del primo deposito provvedere al deposito della nota di iscrizione a ruolo e di una copia dell'atto di pignoramento.

A tali fini, però, egli non è onerato delle forme telematiche altrimenti prescritte.

Per il deposito della nota di iscrizione effettuato da soggetto diverso dal creditore il richiamato art. 159-ter disp. att. c.p.c. prevede infatti la mera facoltà di far ricorso alle modalità telematiche ammettendo pure che la copia dell'atto di pignoramento possa essere priva dell'attestazione di conformità.

Tale conclusione esce confermata anche dal dettato dell'art. 23 d.l. n. 83/2015 (integrato in sede di conversazione dal comma 11-bis) che, nel fissare nel 2 gennaio 2016 il riferimento temporale per il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo a cura dei soggetti di cui all'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012 diversi dal creditore, ha precisato la natura facoltativa dell'utilizzo di tali forme.

L'inefficacia del pignoramento

Si è detto di come l'art. 164-ter disp. att. c.p.c. ricolleghi al mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo l'inefficacia del pignoramento.

La disposizione, quindi, prevede una sanzione incidente sugli effetti del vincolo esecutivo comportando la chiusura anticipata dalla procedura.

Per tale ragione spetta al creditore che non abbia provveduto tempestivamente all'iscrizione la relativa comunicazione, entro i cinque giorni dalla scadenza del termine, a favore del debitore e dell'eventuale terzo, affinché possano conoscere della chiusura del procedimento.

In ogni caso, e quindi anche quando il creditore non provveda (verosimilmente) a tale adempimento, al mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge corrisponde la cessazione di ogni obbligo in capo al debitore e al terzo.

Tale precisazione impone una prima ma evidente riflessione.

In effetti, al di là della formulazione letterale non immediatamente comprensibile, deve ritenersi che gli obblighi presi in considerazione dalla norma, e la cui cessazione è ope legis dipendente dalla mancata iscrizione a ruolo, sono solo quelli di non disposizione dei beni gravanti sul debitore nonché quelli di custodia configurabili in capo al terzo.

Di certo, invece, non può ritenersi che l'estinzione dell'obbligo sia regola estendibile pure al credito per il quale si era fatto ricorso alla procedura esecutiva (M. Gradi, Inefficienza, cit., 55).

Inoltre, sebbene l'inefficacia del pignoramento e la conseguente chiusura della procedura costituiscano nel testo di legge un effetto automatico, non può disconoscersi la necessità che, soprattutto in alcuni casi, tale effetto sia formalmente “recepito” da provvedimenti utili al ripristino della situazione sostanziale.

Non a caso, l'art. 164-ter disp. att. c.p.c. prevede espressamente che, quando il creditore pignorante non dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, per la cancellazione della trascrizione del pignoramento è necessario l'ordine giudiziario.

Tale profilo, evidentemente, postula però anche quello della “categorizzazione” dell'inefficacia prevista dalla norma in esame.

Più in particolare, occorre accertare se quella delineata dal testo integri o meno una ipotesi di estinzione della procedura per inattività delle parti di cui all'art. 630 c.p.c.

In questo caso, infatti, essa sarebbe rilevabile anche d'ufficio con ordinanza del giudice dell'esecuzione ai sensi del comma 2 della medesima norma.

Tale soluzione sembra in effetti trovare sostegno nella semplice considerazione per cui la sanzione dell'inefficacia ex art. 164-ter disp. att. c.p.c. è ricollegata alla mancata prosecuzione della procedura, atteso che essa dipende, in altri termini, dal mancato compimento di un attività prevista all'interno di una sequenza procedimentale già avviata (in questi termini, cfr. M. Pilloni, L'iscrizione a ruolo, cit., 486).

L'inefficacia presa in considerazione dall'art. 164-ter disp. att. c.p.c. non costituisce quindi ipotesi di invalidità del pignoramento da far valere nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Il pignoramento, infatti, è atto valido ed efficace al momento della sua esecuzione e perde di effetti solo a seguito dell'inattività del creditore.

Da ciò deriva anche che, ove non rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, al debitore che voglia eccepire l'inefficacia del pignoramento per violazione dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c. sarà sufficiente proporre istanza per la dichiarazione di estinzione con la prima difesa utile.

Ciò evidentemente sul presupposto che vi sia un giudice dell'esecuzione pronto a raccogliere l'istanza del debitore o a rilevare d'ufficio l'inefficacia del pignoramento ai fini della chiusura della procedura e della cancellazione della trascrizione del pignoramento nelle ipotesi di esecuzioni immobiliari.

Una tale circostanza, però, non è certo scontata atteso che a fronte del creditore che non si sia limitato a depositare tardivamente la nota di iscrizione ma abbia piuttosto totalmente omesso tale adempimento, e ferma l'operatività del già esaminato art. 159-ter disp. att. c.p.c., non vi è alcun iscrizione del pignoramento e quindi alcun fascicolo o alcun giudizio.

In questi casi, pertanto, l'iniziativa del debitore interessato a far valere l'inefficacia dovrà essere indirizzata al Presidente del Tribunale competente, che provvederà con ordinanza dopo avere aver verificato la sussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 164-ter disp. att. c.p.c.

Riferimenti

A. Carratta – P. D'Ascola, Nuove riforme per il processo civile: il d.l. n. 132/2014, in www.treccani.it, § 2.4

M. G. Canella, Novità in materia di esecuzione forzata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 276

L. D'Agosto – S. Criscuolo, Prime note sulle «misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», in www.ilcaso.it, 33

R. Giordano, Processo esecutivo e PCT: tutte le novità (d.l. 83/2015, conv. con mod., in l. 132/2015), Milano, 2015, 5

M. Gradi, Inefficienza della giustizia civile e «fuga dal processo» - Commento del decreto legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014, in www.judicium.it, 52

M. Pilloni, L'iscrizione a ruolo nel processo esecutivo e l'inefficacia del pignoramento effettuato in violazione della relativa disciplina: le novità introdotte nel c.p.c. e nelle disposizioni di attuazione, in Nuove leggi civ. comm. (Le), 2015, III, 48

A. Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014, in Corr. giur., 2015, III, 401

C. Vellani, Le proposte di riforma del processo esecutivo rese pubbliche al termine del 2013, in Riv. trim dir. proc. civ., 2014, 40

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