Notificazione a destinatari irreperibili

Sergio Matteini Chiari
10 Luglio 2016

L'art. 140 c.p.c. disciplina l'eventualità, tutt'altro che inconsueta, che l'ufficiale giudiziario non soltanto non rinvenga il notificando, temporaneamente irreperibile, ma neppure altre persone idonee a ricevere la consegna dell'atto e disposte a tale incombente.

Inquadramento

IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE 

Mentre l'art. 139 c.p.c. contempla l'ipotesi che il notificando non venga rinvenuto nei luoghi in cui abita e lavora, ma vengano tuttavia ivi trovate altre persone cui l'atto da notificare possa essere consegnato, sulla ragionevole presunzione che le stesse lo porteranno a conoscenza del destinatario, il successivo art. 140 c.p.c. disciplina l'eventualità - tutt'altro che inconsueta - che l'ufficiale giudiziario non soltanto non rinvenga il notificando, temporaneamente irreperibile, ma neppure altre persone idonee a ricevere la consegna dell'atto e disposte a tale incombente.

Formalità della notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Nelle ipotesi considerate nel precedente paragrafo, l'ordinamento consente di portare a compimento il procedimento di notificazione mediante l'espletamento di tre distinte formalità, aventi lo scopo di realizzare la conoscenza legale dell'atto da parte del notificando, ponendolo in condizioni di acquisirne conoscenza effettiva con un normale sforzo di diligenza.

Tali formalità, cui l'ufficiale notificante deve provvedere direttamente senza che occorrano istanze del soggetto che richiede la notifica, sono le seguenti:

i) il deposito dell'atto presso la casa comunale, dove il destinatario potrà ritirarlo;

ii) l'affissione di un avviso del deposito sub i), in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;

iii) la spedizione di un ulteriore avviso (informativo)a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (in seguito: a.r.) avente ad oggetto, ancora una volta, l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale.

Il deposito dell'atto presso la casa comunale

Il deposito dell'atto nella casa comunale rappresenta elemento essenziale della fattispecie, in quanto indispensabile per mettere il destinatario in condizione di entrare in possesso del documentoa lui destinato.

Poiché la casa comunale deve identificarsi con il luogo degli atti comunali e degli organi che li deliberano, il deposito dell'atto non può estendersi a «luoghi» diversi, quali un ufficio decentrato (Cass. civ., sez. VI, ord. 3 ottobre 2012, n. 16817).

Non è richiesta l'indicazione nominativa dell'incaricato del Comune preposto alla ricezione degli atti (Cass. civ., sez. II, 27 aprile 2005, n. 8753).

L'affissione

L'affissione dell'avviso di deposito dell'atto deve essere eseguita in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione (porta di accesso all'appartamento di pertinenza del notificando, qualora sia sito in edificio condominiale – Cass. civ., sez. II, 13 maggio 1998, n. 4812) o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario.

Il mancato rinvenimento dell'avviso affisso da parte del notificando è di per sé irrilevante, ove l'affissione risulti attestata dalla relata di notificazione, trattandosi di circostanza avulsa dall'attività dell'ufficiale giudiziario (Cass. civ., sez. I, 22 marzo 1996, n. 2490).

L'avviso a mezzo raccomandata con a.r.

L'avviso prescritto nell'art. 140 c.p.c. deve contenere tutte le indicazioni descritte nell'art. 48 disp. att. dello stesso codice («1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario; 2) l'indicazione della natura dell'atto notificato; 3) l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione; 4) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario»).

Ai fini del perfezionamento della notifica, è necessaria, a pena di nullità, la produzione, con la copia notificata dell'atto, dell'a.r. della raccomandata informativa (Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2010, n. 7809; Cass. civ., sez. un., 13 gennaio 2005, n. 458).

In evidenza

Con riguardo ai casi in cui la raccomandata informativa non abbia potuto essere notificata e di conseguenza sia stata depositata presso l'ufficio postale, è stata esclusa l'operatività della disciplina prevista dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982 (invio di ulteriore raccomandata di avviso con a.r.), sul rilievo che la raccomandata informativa non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice «notizia» del deposito dell'atto stesso nella casa comunale; sicché occorre rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (da ultimo, Cass. civ., sez. V, 18 dicembre 2014, n. 26864).

In evidenza

La spedizione della raccomandata informativa deve avvenire fruendo del cd. servizio postale universale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale, conseguendone nullità (insuscettibile di sanatoria) nel caso in cui l'adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito (da ultimo, Cass. civ., sez. VI, ord. 21 luglio 2015, n. 15347; Cass. civ., sez. VI, 19 dicembre 2014, n. 27021).

Momento perfezionativo della notificazione

La notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona con il compimento delle tre formalità normativamente prescritte. L'inosservanza anche di uno soltanto di tali adempimenti comporta la mancanza di produzione degli effetti giuridici propri dell'attività di notifica. Peraltro, è stato affermato che la nullità resta sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego presso la casa comunale (Cass. civ., sez. V, 27 maggio 2011, n. 11713).

Nell'attualità, a seguito dell'intervento della sentenza della Consulta n. 3 del 2010, si afferma ormai costantemente che debbono tenersi distinti i momenti del perfezionamento della notificazione, dovendo farsi coincidere quello relativo al notificante con il momento in cui viene completata l'attività che su di lui incombe e quello relativo al destinatario con il momento in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto, o con il ricevimento della raccomandata a.r. informativa o con il maturarsi del periodo di “compiuta giacenza” (da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 2 ottobre 2015, n. 19772).

Validità/invalidità della notificazione

Secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza, la mancanza anche di uno soltanto degli adempimenti prescritti ai fini del perfezionamento della notificazione ex art. 140 c.p.c. comporta vizio di nullità, e non di inesistenza, come tale suscettibile di sanatoria per effetto del raggiungimento dello scopo (da ultimo, Cass. civ., sez. V,13 gennaio 2016, n. 384).

Ai fini della validità della notificazione, si esige, inoltre, che le tre formalità prescritte (v. il relativo paragrafo) abbiano a realizzarsi in uno stesso contesto temporale, pur se non necessariamente nello stesso giorno (Cass. civ., sez. V, 30 maggio 2002, n. 7939).

Ai fini del perfezionamento della notificazione, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, nella relata, del compimento di tutte le suddette formalità, dopo avere chiarito le ragioni di difficoltà materiale per cui non ha potuto procedere nelle forme previste dall'art. 139 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 28 luglio 2015, n. 15849).

L'omissione non è sanabile da successive attestazioni, non essendo assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dall'ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche commessegli (ex multis, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2002, n. 7160).

La nozione di irreperibilità e le risultanze anagrafiche

L'espressione «irreperibilità» è utilizzata dall'art. 140 c.p.c. alquanto impropriamente, venendo in rilievo non già ipotesi di irreperibilità effettiva, bensì ipotesi in cui l'indirizzo del destinatario sia noto ma la copia da notificare non possa essere consegnata per semplici difficoltà di ordine materiale(momentanea assenza del destinatario, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.).

Quanto alla valenza delle risultanze anagrafiche, è prevalente l'orientamento secondo cui è nulla la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di precedente residenza del destinatario, ove questi si sia trasferito altrove provvedendo alle dovute comunicazioni ai pertinenti uffici anagrafici comunali, sì che il notificante, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere agevolmente gli effettivi residenza, dimora o domicilio dove effettuare la notifica in osservanza dell'art. 139 c.p.c. (Cass. civ., sez. II, 10 giugno 2008, n. 15363).

A conferma di tale orientamento, è stato affermato che, qualora il destinatario della notifica intenda contestare in giudizio – gravando su di lui l'onere di fornirne la prova (Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2014, n. 10107) – che il proprio recapito sia quello tenuto in conto dalla notifica eseguita ex art. 140 c.p.c., non può opporre il trasferimento di residenza ai terzi di buona fede se non è stato denunciato con la doppia dichiarazione (formalità previste dal combinato disposto degli artt. 44 c.c. e art. 31 disp. att. c.c.) fatta al Comune che si abbandona ed a quello dove si fissa la dimora abituale (Cass. civ., sez. III, 12 novembre 2010, n. 22955; Cass. civ., sez. I, 30 luglio 2009, n. 17752).

Per altro verso, l'ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere ricerche per appurare l'eventuale trasferimento del destinatario della notificazione, salvo che emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del verificarsi di tale trasferimento in luogo sconosciuto (ex multis, Cass. civ., 31 luglio 2006, n. 17453; Cass. civ., 16 luglio 2004, n. 13183).

Ove dalla documentazione prodotta in giudizio dal notificante emergano elementi idonei a sollevare il dubbio che il luogo nel quale l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attività prevista dall'art. 140 non sia quella di effettivi ed attuali residenza o dimora o domicilio del destinatario, il giudice è tenuto ad accertare la circostanza, in base agli elementi offerti dalla parte notificante, ai fini della pronuncia sulla validità della notifica effettuata, ed a disporre eventualmente il rinnovo della stessa (Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2006, n. 17453; Cass. civ., sez. V, 22 maggio 2006, n. 12002; Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2004, n. 13183).

Poiché la notificazione exart. 140 c.p.c. costituisce un mero sviluppo di quella non potuta portare a termine ai sensi dell'art. 139 c.p.c., ed essendo ivi (comma 6) fissato un tassativo ordine gerarchico dei luoghi (residenza, dimora, domicilio), la notifica effettuata presso il domicilio del destinatario è nulla ove non risulti dagli atti che non erano conosciute dal notificante né la residenza né la dimora, avendo il domicilio carattere residuale rispetto a tali altri due luoghi (Cass. civ., sez. II, 2 ottobre 2008, n. 24544).

Il rapporto tra gli artt. 140 e 143 c.p.c.

La notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone che i luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario siano stati esattamente individuati, ma ciò nonostante la notifica non riesca ad avere luogo per mere difficoltà di ordine materiale o incapacità o rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. Diversamente, la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. postula l'irreperibilità «oggettiva» del destinatario della notifica, vale a dire l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, dimora o domicilio del medesimo, nonostante l'esperimento di indagini suggerite nei singoli casi dall'ordinaria diligenza (giurisprudenza consolidata: da ultimo, Cass. civ., sez. I,3 settembre 2014, n. 18595; Cass. civ., sez. III,10 luglio 2014, n. 15771).

Rifiuto di ricevere la copia

Il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto se proveniente, con certezza, dal destinatario della notificazione medesima, ex art. 138, comma 2, c.p.c., o, stante la previsione dell'art. 141, comma 3, del medesimo codice, dal suo domiciliatario, e non anche quando analogo rifiuto sia stato opposto da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al comma 1 dell'art. 139 c.p.c., sia tuttavia abilitata, ai sensi del comma 2 di quest'ultima disposizione alla ricezione dell'atto, dovendosi, in tal caso, eseguire, a pena di inesistenza della notificazione, le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. (Cass., sez. V, 4 giugno 2014, n. 12489)

Al quesito se, in caso di rifiuto della persona abilitata al recapito di ricevere in consegna il piego raccomandato, sia necessario fare nell'avviso di ricevimento menzione del nome e del cognome della persona che rifiuta e della sua qualità, deve darsi risposta negativa: tale menzione è richiesta dall'art. 8, comma 1, l. n. 890 del 1982 soltanto nel caso in cui il rifiuto sia opposto da parte della persona abilitata a firmare l'avviso di ricevimento pur avendo provveduto alla ricezione del piego. Pertanto, l'agente postale, in tutte le ipotesi di mancata consegna dell'atto, appare tenuto esclusivamente al deposito del medesimo presso l'ufficio postale e a notiziarne il destinatario mediante avviso a mezzo raccomandata con a.r. (Cass. civ., sez. V, 4 febbraio 2011, n. 2755).

Qualora il rifiuto di ricevere l'atto sia opposto da persona qualificatasi come portiere dello stabile di cui all'art. 139 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, che possa legittimamente presumere che la qualità di portiere sia vera senza essere tenuto ad indagini verificative, può ben eseguire la notifica ai sensi del successivo art. 140 (Cass. civ., sez. lav., 10 settembre 2012, n. 15094).

Notificazione alle persone giuridiche

Rinvio

Il tema della notificazione alle persone giuridiche è trattato nella «bussola» con tale intitolazione e nella «bussola» intitolata «Notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti» ed onde evitare inutili duplicazioni, ad esse si fa rinvio.

In questa sede, appare opportuno unicamente rammentare che nei confronti delle persone giuridiche è consentito procedere con le formalità di cui all'art. 140 c.p.c.(nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente, oppure direttamente nei confronti della società, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare) a condizione che non siano applicabili le disposizioni degli artt. 138,139 e 141 c.p.c. (Cass. civ., sez. un., 4 giugno 2002, n. 8091).

Processo tributario

Ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R.n. 600 del 1973, «quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione».

Secondo l'orientamento consolidato dellagiurisprudenza di legittimità, nel sistema delineato dall'art. 60 d.P.R. cit., la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (incluse le cartelle di pagamento, in forza della sentenza della Consulta n. 258 del 22 novembre 2012) va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. solo quando siano conosciuti la residenza o l'indirizzo (domicilio fiscale) del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. cit. quando il notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il notificatore deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo negli stessi ambiti territoriali (ex multis e da ultimo, Cass. civ., sez. VI,ord. 13 novembre 2014, n. 24260; Cass. civ., sez. V, 11 dicembre 2013, n. 27677; Cass. civ., sez. V, 3 luglio 2013, n. 16696; Cass. civ., sez. V, 22 gennaio 2013, n. 1440).

Per ciò che attiene all'espletamento delle ricerche, va evidenziato che, se è pur vero che nessuna norma prescrive quali attività debbano esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale debba esserne espresso il risultato, è altresì vero che, dovendo applicarsi al processo tributario i disposti del codice di rito «per quanto non disposto» ed in quanto compatibili, appare necessario , ai fini della legittimità della notifica, che dalla relata emerga chiaramente l'effettuazione delle ricerche attribuibili all'agente notificatore e riferibili alla notifica in esame (Cass. civ.,sez. VI, 25 novembre 2015, n. 24082; Cass. civ., sez. VI,ord. 13 novembre 2014, n. 24260; Cass. civ., sez. V, 28 settembre 2007 n. 20425).

Vale, ovviamente, anche nel giudizio tributario, ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, la regola della necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (Cass. civ., sez. V, 10 dicembre 2014, n. 25985).

Vale, del pari, la regola secondo cui la notifica invalida è sanabile qualora risulti inequivocamente la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere dell'Amministrazione finanziaria (Cass. civ., sez. V, 24 aprile 2015, n. 8374).

Debbono segnalarsi alcune particolari fattispecie:

i) Qualora il destinatario di un atto impositivo sia deceduto, e gli eredi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla la notificazione nei confronti del defunto eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. «perché sconosciuto all'indirizzo», previo tentativo di consegna dell'atto presso il suo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell'atto (Cass. civ., sez. V, 29 novembre 2013, n. 26718 e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. V, 12 gennaio 2010, n. 311).

ii) Qualora gli atti da notificare nei confronti del medesimo destinatario siano più di uno, è richiesta - pena, in difetto, la nullità della notificazione - la spedizione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di altrettanti avvisi raccomandati, indicativi dell'avvenuto compimento delle formalità prescritte dalla norma e diretti a porre nella sfera di conoscibilità dell'unico destinatario ciascuno degli atti suddetti, o, quanto meno, la specificazione, nell'eventualmente unico avviso raccomandato, degli atti cui esso si riferisce, con le indicazioni previste dall'art. 48 disp. att. c.p.c. in ordine alla natura e provenienza di ciascuno di essi (Cass. civ., sez. V, 10 giugno 2009, n. 13358; Cass. civ., sez. V, 16 marzo 2007, n. 6218).

Riferimenti

CAPONI R., La Corte costituzionale e le notificazioni nel processo civile, in Foro it., 2010, I, 739;

CONTE R., Sull'incostituzionalità dell'art. 140 c.p.c., in Corr. giur. 2010, 4, 467;

LUISO F. Diritto processuale civile, I, II, Milano 2015;

MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, I, II, Torino 2011;

MARTINETTO G., Notificazione (diritto processuale civile), in NDI, XI, Torino, 1982;

MATTEINI CHIARI S.- DI MARZIO M., Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014;

POLI E., Il momento di perfezionamento della notificazione a persona irreperibile, in Giust. Civ. 2011, 6, 1, 1413;

PUNZI C. La notificazione degli atti nel processo civile, Milano, 1959

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