Sentenza ex art. 2932 c.c. ed efficacia di giudicato
01 Giugno 2017
Massima
Il giudicato sulla domanda ex art. 2932 c.c., non preclude l'esperibilità, per chiedere il pagamento di un credito del venditore ancora non esigibile al momento della formazione dello stesso, né di un'azione ex contractu, né dell'azione di cui all'art. 2041 c.c.. Il caso
I ricorrenti avevano stipulato in due diverse date distinti contratti preliminari di compravendita con la società resistente (e ricorrente incidentale) per l'acquisto di due appartamenti e box in corso di costruzione. Attesi i ritardi nella consegna dei beni in questione i ricorrenti promossero un primo giudizio che si concluse con una sentenza che dispose il trasferimento della proprietà dei beni e l'accollo del mutuo da parte degli acquirenti; un secondo giudizio venne invece promosso dalla attuale resistente per la condanna al pagamento delle opere extracapitolato secondo il prezzo concordato o, in subordine, del correlativo indennizzo ex art. 2041 c.c., giudizio che si concluse con una sentenza di rigetto perché i lavori ordinati rientravano comunque nel prezzo delle compravendite atteso che l'art. 5 dei preliminari imponeva l'accordo scritto per le opere di modifica e per i miglioramenti e, conseguentemente, le domande relative erano coperte dal primo giudicato. Proposto appello dalla odierna resistente e ricorrente incidentale, la Corte d'Appello di Milano riformò parzialmente la sentenza di primo grado condannando i ricorrenti al pagamento in favore dell'appellante degli indennizzi ex art. 2041 c.c. Ciò sulla base del rilievo che le opere extracontratto non costituissero oggetto di un autonomo appalto, trattandosi non già di lavori nuovi ma di modifiche o aggiunte a quelli concordati nel capitolato originario. Di conseguenza la domanda della società venditrice proposta nel secondo giudizio non poteva ritenersi coperta dal primo giudicato perché alla data della costituzione della promittente venditrice nel primo giudizio, i crediti per le opere extracontratto non erano ancora esigibili, essendovi una previsione contrattuale secondo cui tali opere potevano essere saldate soltanto dopo che gli immobili fossero stati in condizione di usufruire di tutti i servizi. La questione
La questione all'esame della Corte riguarda sostanzialmente la preclusione derivante dal primo giudicato. Il problema si appunta sulla possibilità o meno, negata nel secondo giudizio innanzi al Tribunale e, invece, ritenuta non preclusa dalla Corte d'Appello ora cassata, della richiesta di pagamento per le opere extracontratto o a titolo di corrispettivo contrattuale o di indennizzo ex art. 2041 c.c. avanzata dalla resistente (e ricorrente incidentale) nel secondo giudizio proposto dopo l'azione ex art. 2932 c.c. dei ricorrenti. Infatti, laddove tale azione sia accolta, come nel caso di specie, la sentenza costitutiva che, ex art. 2932 c.c., accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita, ha efficacia di giudicato anche sui relativi presupposti, tra cui va inclusa necessariamente la determinazione del prezzo. Il problema è comprendere se, laddove i giudici di merito, nell'ambito della ricostruzione della volontà negoziale delle parti, abbiano accertato che le stesse avessero rinviato, ex art. 1498, comma 3, c.c., il pagamento del saldo del prezzo per le opere extracontratto al momento del completamento dei servizi di utenza e allaccio agli impianti condominiali, tale efficacia di giudicato possa o meno estendersi anche alla domanda di pagamento delle opere in questione. Le soluzioni giuridiche
Secondo la Corte al quesito prima esposto bisogna rispondere in modo negativo. Deve infatti escludersi che la sentenza ex art. 2932 c.c. possa esplicare efficacia di giudicato sull'affermata insussistenza di quei crediti del venditore che non erano ancora esigibili e di cui, pertanto, il venditore non poteva utilmente chiederne il pagamento in giudizio. A parere dei giudici di legittimità, una volta che il giudice del merito abbia accertato – con valutazione incensurabile in sede di ricorso per cassazione – che la volontà delle parti fosse nel senso di rinviare il pagamento del saldo del prezzo per le opere extracontratto ad un momento successivo, deve escludersi che l'efficacia di giudicato della sentenza costitutiva possa estendersi sino a ricomprendere tale richiesta. Ciò perché il credito in questione deve ritenersi non esigibile al momento della pronuncia ex art. 2932 c.c. Poiché il giudicato ex art. 2932 c.c. non preclude l'esperibilità di una futura azione contrattuale per la richiesta di un pagamento del credito del venditore non ancora esigibile al momento della formazione del giudicato, nemmeno può ritenersi preclusa la relativa richiesta a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., poiché il requisito della sussidiarietà posto dall'articolo in questione non permette che l'azione di arricchimento senza causa si possa ritenere in alternativa subordinata a quella proposta ex contractu. La giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo, in altre occasioni, di specificare con riferimento all'azione di arricchimento ingiustificato, che essa può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento, ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato (in questo senso Cass., sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., sez. III, 2 agosto 2013, n. 18502). La sussidiarietà della stessa azione fa sì che l'ambito di proponibilità dell'azione di arricchimento senza causa sia definito dalla legge, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito contro lo stesso arricchito o contro altra persona (Cass., sez. III, 14 gennaio 2014, n. 529). Non solo, ma il requisito della sussidiarietà dell'azione di indebito arricchimento, prescritto dall'art. 2042 c.c. non suppone l'identità tra le due azioni, la cui diversità - al contrario - è supposta. L'azione di ingiustificato arricchimento stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione, per farsi indennizzare il pregiudizio subito (in tal senso si veda Cass., sez. I, 7 marzo 2013, n. 5396). Osservazioni
Ai sensi della regola generale, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio – il giudicato esplicito – ma anche le altre che, seppure non specificamente dedotte in via di azione o di eccezione – si caratterizzino per la loro comune pertinenza con i fatti costitutivi delle pretese prima avanzate – il giudicato c.d. implicito. L'efficacia del giudicato investe l'intero oggetto del processo e, pertanto, preclude che sia riesaminato sia quanto effettivamente dedotto, che quanto, pur non dedotto, era comunque deducibile, poiché concerneva la fattispecie e la struttura della situazione giuridica soggettiva portata alla cognizione del giudice. Pertanto è senz'altro vero che la sentenza costitutiva che, ex art. 2932 c.c., accolga la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ha efficacia di giudicato anche sui presupposti ad esso relativi, compresa la determinazione del prezzo. Ma, laddove, come nel caso sottoposto all'esame della Corte, con valutazione che non è censurabile in sede di legittimità, il giudice di merito abbia accertato che la volontà negoziale delle parti fosse nel senso di rinviare alcuni pagamenti ad un momento successivo, quei crediti del venditore devono ritenersi ancora non esigibili al momento della pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c. e, di conseguenza, non coperti dal giudicato né esplicito né implicito. Infatti l'inesigibilità del credito – nella specie relativo al pagamento delle opere extracontratto che per volontà delle parti era stato rinviato al momento del completamento dei servizi di utenza e di allaccio agli impianti condominiali – fa sì che il giudicato ex art. 2932 c.c. non possa precludere in alcun modo la futura azione contrattuale per chiedere il pagamento del credito del venditore che non era, appunto, ancora esigibile al momento della formazione del giudicato stesso.
Sui limiti oggettivi del giudicato si veda:
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