Requisito della fungibilità nell'esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare

Redazione scientifica
31 Agosto 2016

Affinché il requisito della fungibilità possa dirsi integrato, la prestazione deve consistere nella realizzazione di condotte di natura materiale e non nel compimento di atti giuridici.

Ai fini degli artt. 2931 e 2933, comma 1, c.c., affinché il requisito della fungibilità possa dirsi integrato, la prestazione deve consistere nella creazione (o distruzione, se si tratta di obbligo di non fare) di opere materiali, ovvero nella realizzazione di condotte pur sempre di natura materiale e non nel compimento di atti giuridici, posto che gli organi del processo esecutivo non potrebbero sostituirsi all'obbligato nel compimento di attività giuridiche volte a modificare la sfera giuridica dell'obbligato stesso a favore dell'avente diritto.

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