La nomina di un secondo ctu non comporta automaticamente la costituzione di un collegio né una maggiorazione dei compensi
31 Agosto 2017
La vicenda. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi dei consulenti tecnici, rideterminava il compenso ritenendo non dovute le maggiorazioni ed escludendo il presupposto della collegialità dell'incarico, poiché la nomina del secondo consulente era dipesa dalla quantità e non qualità del lavoro affidato al primo consulente. Veniva proposto ricorso in Cassazione da parte dei professionisti che lamentavano violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 53 e 168 del d.P.R. n. 115/2002.
«Le doglianze sono infondate». Invero, l'art. 52 configura «uno strumento di adeguamento degli onorari liquidati al consulente tecnico d'ufficio, quante volte il giudice ritenga, con valutazione insindacabile se congruamente motivata, che la prestazione presenti un tasso di importanza e di difficoltà “eccezionale”, e come tale necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima. Risulta pertanto erroneo (…) l'applicazione dell'aumento al compenso che sia stato parametrato in misura inferiore a quella massima prevista dalle tabelle» (Cass. n. 21339/2014).
Nessun collegio, nessuna maggiorazione. Inoltre, è corretta l'esclusione della natura collegiale dell'incarico di consulenza, dal momento che la seconda nomina era stata determinata dalla quantità di lavoro e non dalla qualità, il secondo consulente per altro aveva le stesse competenze professionali del primo. È necessario ricordare che la costituzione del collegio peritale dipende dalla notevole complessità degli accertamenti demandati ai periti. Sicchè correttamente il tribunale aveva applicato al caso in esame il principio per cui «il solo dato numerico, della nomina di più consulenti, non è sufficiente a configurare la collegialità dell'incarico» (Cass. n. 18356/2009). |