Nullità della sentenza di appello fondata su questioni di fatto o di fatto e diritto, rilevate d’ufficio e non sottoposte all’attenzione delle parti

Sergio Matteini Chiari
03 Maggio 2017

La questione giuridica sottoposta alla Corte Suprema di Cassazione e che interessa in questa sede è stata quella di stabilire se fosse da ritenere viziata da nullità sentenza fondata su questione comportante nuovi sviluppi della lite, rilevata d'ufficio in sede di pronuncia senza previamente prospettarla alle parti.
Massima

In tema di giudizio di appello, la decisione di rigetto del gravame in ragione della mancata riproposizione, nelle conclusioni del giudizio di primo grado, delle istanze istruttorie già formulate dall'appellante, qualora tale questione sia stata rilevata d'ufficio senza essere previamente sottoposta all'attenzione delle parti, comporta la nullità della sentenza (cosiddetta «della terza via» o «a sorpresa») per violazione del diritto di difesa, e la sua deduzione con ricorso per cassazione determina, se fondata, la cassazione della sentenza con rinvio, affinché in tale sede, in applicazione dell'art. 394, comma 3, c.p.c., sia dato spazio alle attività processuali omesse.

Il caso

A., nella qualità di danneggiato da sinistro stradale (investimento subito mentre attraversava una strada fruendo delle strisce pedonali), conveniva in giudizio B., quale conducente e proprietario del veicolo investitore, ed il suo assicuratore per la r.c.a., per ottenerne condanna al risarcimento dei danni.

In corso di causa, interveniva in giudizio la società XXX s.a.s., in cui il danneggiato rivestiva la qualità di socio accomandatario.

Il Tribunale adito dichiarava inammissibile l'intervento spiegato dalla società suddetta.

Quest'ultima proponeva appello.

Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la Corte di merito respingeva l'appello in ragione della circostanza – rilevata d'ufficio senza previamente sottoporla all'attenzione ed alla valutazione delle parti – della mancata riproposizione, da parte dell'interveniente-appellante, in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, delle istanze istruttorie formulate all'atto dell'intervento, neppur riproponendole in sede di gravame.

Avverso tale pronuncia la società XXX s.a.s. proponeva ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

La questione

La questione giuridica sottoposta alla Corte Suprema di Cassazione e che interessa in questa sede è stata quella di stabilire se fosse da ritenere viziata da nullità sentenza fondata su questione comportante nuovi sviluppi della lite, rilevata d'ufficio in sede di pronuncia senza previamente prospettarla alle parti e, in caso di soluzione affermativa del «quesito», quali dovessero essere le conseguenze dell'accertata irritualità.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A supporto di tale soluzione, la Cassazione ha affermato che il giudice che ritenga di sollevare una questione rilevabile d'ufficio e non considerata dalle parti deve sottoporla alle stesse, onde provocare il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle opportune difese, dando spazio alle conseguenziali attività, pena, in caso contrario, nullità della sentenza.

La Suprema Corte ha precisato:

a) che, ove violazioni della suddetta specie si siano verificate nel giudizio di primo grado, la loro denuncia in appello, accompagnata dall'indicazione delle attività processuali che la parte avrebbe potuto porre in essere, cagiona, se fondata, non già la regressione al primo giudice, ma, in forza del disposto dell'art. 354, quarto comma, c.p.c., la rimessione in termini per lo svolgimento nel processo d'appello delle attività il cui esercizio non è stato possibile;

b) che, qualora le suddette violazioni siano, invece, avvenute – così come nel caso in esame - nel giudizio di appello, la loro deduzione innanzi alla S.C. determina, se fondata, la cassazione della sentenza con rinvio, affinché in tale sede, in applicazione dell'art. 394, terzo comma, c.p.c., venga dato spazio alle attività processuali omesse.

Osservazioni
  1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 101 c.p.c., il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, «a pena di nullità», un termine «per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».
  2. Nonostante la «lettera», chiarissima, della norma citata, vi è, con riguardo alla questione fatta oggetto di esame dalla Suprema Corte, sostanziale concordia, sia in giurisprudenza che in dottrina, nel dare al «quesito» di cui al § 2. differente soluzione, a seconda che l'omessa segnalazione alle parti della questione rilevata d'ufficio, e sulla quale la decisione venga fondata, riguardi una questione di fatto o mista di fatto e di diritto o riguardi, invece, una questione di puro diritto (di natura processuale).
  3. Con riferimento al primo dei suddetti casi (questione di fatto o mista di fatto e di diritto), è consolidata l'opinione secondo cui l'omessa segnalazione comporta la nullità della sentenza (c.d. «della terza via» o «a sorpresa») per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio e delle connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione, «a condizione» che quella di esse che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (in tal senso, sulla medesima linea della sentenza in commento, si collocano, in ordine cronologico inverso, Cass., sez. V, 23 maggio 2014, n. 11453; Cass., sez. III, 7 novembre 2013, n. 25054, sul rilievo che, anche nel sistema anteriore all'introduzione del secondo comma dell'art. 101 c.p.c., il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette «a sorpresa», poiché adottate in violazione del principio della «parità delle armi», aveva un preciso fondamento normativo, costituito dall'art. 183, terzo (oggi quarto) comma, c.p.c.; Cass., sez. V, 13 luglio 2012, n. 11928; Cass., sez. VI, ord. 30 aprile 2011, n. 9591; Cass., sez. III, 27 aprile 2010, n. 10062; Cass., sez. un., 30 settembre 2009, n. 20935).
  4. Con riferimento al secondo dei suddetti casi (questione di diritto, di natura processuale), appare parimenti consolidata l'opinione secondo cui la sentenza non è, in tale ipotesi, nulla, giacché (pur restando indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) dall'omessa segnalazione della questione rilevata d'ufficio alle parti può solo derivare un vizio «processuale» di error iuris in iudicando ovvero di error in iudicando de iure procedendi, «la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore si sia in concreto consumato» (in tal senso, si vedano Cass., Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935; Cass., sez. III, 12 aprile 2013, n. 8936 e, da ultimo, Cass., sez. I, 16 febbraio 2016, n. 2984). In altri termini, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, 2° comma, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, «le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali» (v. Cass., sez. VI, ord. 29 settembre 2015, n. 19372).
  5. Con riguardo al primo dei casi considerati nel precedente punto 2), differenti effetti vengono correlati alla mancata segnalazione della questione rilevata d'ufficio, a secondo che tale condotta si sia verificata nel giudizio di primo grado o nel giudizio di appello. Nella prima ipotesi, si ritiene che sussista nullità della sentenza, destinata a convertirsi in motivo di impugnazione per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio, con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria. Nella seconda ipotesi, si ritiene, invece, che la deduzione di doglianza sul punto in sede di giudizio di cassazione determina, se fondata, l'annullamento della sentenza con rinvio, affinché in tale sede, in applicazione dell'art. 394, terzo comma, c.p.c., venga dato spazio alle attività processuali che la parte abbia lamentato di non aver potuto svolgere a causa della decisione solitariamente adottata dal giudice. Si vedano, nel senso del testo, nonché la sentenza in commento, Cass., sez. V, 23 maggio 2014, n. 11453; Cass., sez. III, 7 novembre 2013, n. 25054; Cass., sez. V, 13 luglio 2012, n. 11928; Cass., sez. III, 27 aprile 2010, n. 10062.
  6. Tirando le fila, il giudice non può decidere la lite in base ad una questione di fatto o una questione mista di fatto e di diritto rilevata d'ufficio senza averla previamente sottoposta alle parti, al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle rispettive difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, dovendo invece procedere alla segnalazione della questione medesima e riaprire su di essa il dibattito, dando spazio alle conseguenziali attività delle parti. In caso contrario, qualora la condotta riprovata sia occorsa nel giudizio di primo grado, la sua denuncia in appello, accompagnata dall'indicazione delle attività processuali che la parte avrebbe potuto porre in essere, cagiona, se fondata, non già la regressione al primo giudice, ma, in forza del disposto dell'art. 354, quarto comma,c.p.c., la rimessione in termini per lo svolgimento nel processo d'appello delle attività il cui esercizio non sia stato possibile. Qualora, invece, la violazione sia avvenuta nel giudizio di appello, la sua deduzione in cassazione determina, se fondata, la cassazione della sentenza con rinvio, affinché in tale sede, in applicazione dell'art. 394, terzo comma, c.p.c., venga dato spazio alle attività processuali omesse. Eguale soluzione va adottata nel caso di sentenza non soggetta ad appello e come tale ricorribile per cassazione.

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