Nomina/revoca dell'amministratore ed assemblea deserta o senza quorum: quale rimedio?

Vito Amendolagine
18 Agosto 2017

Cosa avviene se l'assemblea di condominio convocata per discutere della revoca dell'amministratore va deserta o, comunque, non si riesce a raggiungere il quorum costitutivo e/o deliberativo per la mancata partecipazione dei condomini?

Cosa avviene se l'assemblea di condominio convocata per discutere della revoca dell'amministratore va deserta o, comunque, non si riesce a raggiungere il quorum costitutivo e/o deliberativo per la mancata partecipazione dei condomini?

La norma di riferimento per rispondere al quesito in esame è l'art. 1129 c.c. sulla nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore di condominio.

In particolare, il comma 10 della stessa disposizione sopra citata, prevede che la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.

In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria, ed in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

Ciò significa che, laddove non venga raggiunto il quorum costitutivo e/o deliberativo, ovvero l'assemblea convocata all'uopo per discutere della revoca dell'amministratore vada deserta, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria perché la stessa disponga in tal senso.

Pertanto, nel caso in cui si verifichino riunioni assembleari andate deserte e di conseguenza, l'inerzia dell'assemblea, l'unico rimedio è il ricorso all'autorità giudiziaria.

Viene così attivato un procedimento rientrante nella volontaria giurisdizione.

Ogni singolo condomino, è infatti libero di portare la questione all'attenzione del giudice che provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore giudiziale.

E' opportuno precisare che la peculiarità della disciplina del condominio non esclude l'applicazione della norma di cui all'art. 1724 c.c., dettata in tema di revoca tacita del mandato.

Al riguardo, deve sottolinearsi che, ai sensi dell'art. 1129 c.c., l'amministratore può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea e, quindi, anche prima della scadenza annuale senza alcuna motivazione ovvero indipendentemente da una giusta causa.

La norma ha la finalità di assicurare che la gestione dei beni e dei servizi - che deve soddisfare gli interessi comuni - riscuota la costante fiducia dei condomini: pertanto, l'assemblea dei condomini - nell'esercizio delle sue prerogative - può procedere alla nomina del nuovo amministratore di condominio senza avere preventivamente revocato l'amministratore uscente (Cass., 18 aprile 2014, n. 9082; Cass., 9 giugno 1994, n. 5608).

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