Revocazione, inammissibile la sola richiesta di rimessione in termini senza la domanda rescissoria

Redazione scientifica
16 Agosto 2017

Ai sensi dell'art. 402 c.p.c., il giudizio di revocazione investe sia la fase rescindente e sia la fase rescissoria, vale a dire sia la fase afferente l'eliminazione della pronuncia fondata sull'errore, sia la fase nella quale si sostituisce quest'ultima con altra decisione: nell'unico giudizio va dunque proposta sia la domanda di revocazione (fase rescindente), e sia la domanda di merito (fase rescissoria), in modo da...

Ai sensi dell'art. 402 c.p.c., il giudizio di revocazione investe sia la fase rescindente e sia la fase rescissoria, vale a dire sia la fase afferente l'eliminazione della pronuncia fondata sull'errore, sia la fase nella quale si sostituisce quest'ultima con altra decisione: nell'unico giudizio va dunque proposta sia la domanda di revocazione (fase rescindente), e sia la domanda di merito (fase rescissoria), in modo da pervenire, all'esito del giudizio, e ricorrendone le condizioni, alla sostituzione della pronuncia affetta da errore, ovvero alla conferma della decisione, nonostante l'errore, o al rigetto della impugnazione, ove si ritenga insussistente l'errore. (Nella specie, il Trib. ha dunque ritenuto inammissibile la mera domanda di revocazione, con la richiesta di remissione in termini per proporre una separata azione, poiché è nell'unico giudizio di impugnazione che devono proporsi tutte le domande, sia quella rescindente e sia quella rescissoria).

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