Ragionevole soddisfacimento nell'esecuzione forzata

Redazione scientifica
02 Settembre 2016

Il termine "ragionevole soddisfacimento" di cui all'art. 164-bis disp. att. c.p.c. deve intendersi riferito ai crediti azionati nell'esecuzione.

Il termine ragionevole soddisfacimento di cui all'art. 164-bis disp. att. c.p.c. deve intendersi riferito ai crediti azionati nell'esecuzione, escludendosi, conseguentemente, che possa essere proseguita una procedura finalizzata al solo recupero delle spese già sostenute e sostenende nell'esecuzione forzata, ciò in quanto lo scopo tipico dell'esecuzione forzata è la soddisfazione del credito incardinato nel titolo esecutivo e non il recupero delle spese sostenute per l'attuazione coattiva del credito.

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