Escluso il ricorso in Cassazione avverso l'inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Redazione scientifica
03 Aprile 2017

Il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento non è un provvedimento decisorio e definitivo; tale decreto non è quindi ricorribile in Cassazione.

Il caso. Veniva dichiarata inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'impresa individuale artigiana del signor G.C.. Avverso tale provvedimento di diniego, veniva proposto reclamo. Il Tribunale adito respingeva le doglianze propose e confermava integralmente il provvedimento reclamato.

Il signor G.C. ricorreva allora in Cassazione

Mancanza di decisorietà e definitività. Come affermato in Cass. n. 1869/2016, in riferimento al «decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore di cui agli artt. 6, 7 comma 1-bis e 8 della l. n. 3/2012 (…) non precludendo a quest'ultimo (…) di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, esso risulta privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicchè non ricorribile per cassazione».

Allo stesso modo – aggiunge la Suprema Corte – occorre concludere per il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'impresa individuale artigiana.

In conclusione. Il decreto in esame invero non decide nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è quindi idoneo al giudicato.

Alla luce di quanto affermato, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso

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