Incompatibilità ad essere eletto consigliere per chi è in causa con il Comune
03 Aprile 2017
In tema di elettorato passivo, è precluso (art. 63, comma 1, n. 4 TUEL) lo svolgimento della funzione amministrativa elettiva in caso di incompatibilità dovuta a lite pendente: il giudice della causa elettorale deve verificare non già se il processo che genera la situazione di incompatibilità sia cessato, bensì se l'amministratore abbia compiuto ogni atto a sua disposizione per eliminare l'interesse sostanziale sotteso alla lite. (Nella specie, rilevato che la rimozione della ragione di incompatibilità deve consistere non necessariamente nel perfezionamento degli atti previsti dal codice di rito ai fini dell'estinzione del giudizio o della perdita della qualità di parte processuale, essendo invece necessario il venir meno nella sostanza della incompatibilità di interessi, il Trib. ha respinto il ricorso avverso la delibera del consiglio comunale che dichiarava decaduto dalla carica il consigliere comunale, stante l'immutato vantaggio che quest'ultimo poteva conseguire all'esito della causa civile in essere con il Comune). |