Le Sezioni Unite cambiano orientamento: procedibile il ricorso anche se la relata di notifica viene depositata dal controricorrente

Redazione scientifica
03 Maggio 2017

Le Sezioni Unite hanno stabilito di non dover applicare la sanzione dell'improcedibilità al ricorso in Cassazione quando la relata di notifica sia nella disponibilità del giudice per opera della controparte.

La questione. Il caso in esame al vaglio delle Sezioni Unite riguarda la dichiarazione di improcedibilità del ricorso relativo a sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia prodotto la relata di notifica, ma la stessa sia stata prodotta dal controricorrente.

Ius receptum. Secondo l'orientamento attuale il ricorso andrebbe dichiarato improcedibile ex art. 369 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Un., 16 aprile 2009, n. 9005; Cass. civ., Sez. Un., sent., 25 novembre 1998, n. 11932).

D'altronde i Giudici Supremi hanno sempre negato qualsiasi forma di sanatoria dell'improcedibilità: tale sanzione non può infatti essere esclusa da «equipollenti, come il deposito di una copia con la relata di notifica da parte del controricorrente o come la circostanza che il fascicolo d'ufficio trasmesso dal giudice a quo risulti inserita una copia detta relata» (Cass. civ., 19654/2004). Ammettere tali equipollenti contraddirebbe la previsione dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, quale adempimento che deve essere eseguito entro il termine per il deposito del ricorso.

L'overruling. Tale orientamento maggioritario, a parere della prima Sezione, necessita di un parziale mutamento, alla luce dei principi cardine della Cedu, che tutela il diritto a un tribunale, diritto che – a parere dalla giurisprudenza della Corte Edu – «non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, perché per sua stessa natura richiede una regolamentazione dello Stato» (Cedu, 18 febbraio 1999). Le eventuali limitazioni devono conciliarsi con l'art. 6 Cedu e devono quindi tendere ad uno scopo legittimo e a un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (Cedu 16 giugno 2015).

Il punto di equilibrio. In un ottica orientata al rispetto dei principi Cedu e al principio di strumentalità delle forme processuali, è oggi possibile ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, anche quando la relata di notifica sia stata depositata del controricorrente. Tale orientamento più liberale, sollecitato dall'ordinanza di rimessione, risulta essere in linea con altri valori interni del processo civile:

  • «l'ordinato svolgersi del giudizio di legittimità, con la possibilità di avviare sollecitamente le verifiche di rito»;
  • «il controllo sulla tempestività dell'impugnazione e sul conseguente formarsi del giudicato»;
  • «il diritto della parte resistente di far constare i vizi del ricorso»;
  • «la necessaria proporzionalità tra la sanzione irrimediabile dell'improcedibilità (art. 387 c.p.c.) e la violazione processuale commessa»;
  • «La strumentalità che le forme processuali hanno in funzione dell'attuazione della giurisdizione mediante decisioni di merito»;
  • «la giustizia della decisione (Cass., Sez. Un., n. 10531/2013; Cass., Sez. Un., 26242/2014; Cass. civ., 12310/2015) quale scopo dell'equo processo».

In conclusione. Il Supremo Collegio ritiene di non dover applicare la sanzione dell'improcedibilità quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice per opera della controparte o perché la documentazione sia stata acquistata mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio.

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