Inammissibilità della domanda di revocazione: avanti alla sezione semplice o alla sesta?
03 Agosto 2017
La vicenda. La Corte d'appello rigettava la domanda di condanna del Ministero della Giustizia a pagare l'equa riparazione del danno causato dal mancato rispetto del termine ragionevole del processo civile. Il Giudice dichiarava improcedibile la domanda, poiché la decisione di primo grado era passata in giudicato. Contro tale decreto i soccombenti ricorrevano in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, l. n. 89/2001. La Suprema Corte rigettava il ricorso.
Giudizio di revocazione. I ricorrenti chiedevano allora la revocazione della sentenza, denunciando quale errore di fatto revocatorio la condivisione della Cassazione della decisione del giudice territoriale, in quanto in realtà sussisteva la prova documentale che al momento della proposizione dell'equa riparazione la sentenza di primo grado resa nel giudizio presupposto non era ancora passata in giudicato.
«Il ricorso è inammissibile» dal momento che quello censurato non è un errore percettivo , risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione processuale sulla supposta inesistenza o inesistenza del fatto; bensì è stato un errore di giudizio compiuto dalla Corte che ha ritenuto condivisibile quanto stabilito dal giudice di merito circa il mancato rispetto da parte dei ricorrenti del termine di decadenza per la proposizione della domanda.
Davanti a quale sezione deve trattarsi la causa? Precisano i Giudici supremi che «l'inammissibilità viene dichiarata (…) in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.». Questa precisazione nasce dal dubbio se sul ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. come modificato del d.l. n. 168/2016, debba avvenire secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 380-bis o a norma di quanto prescritto dal nuovo art. 380-bis.1. Aderendo alla prima disposizione vorrebbe dire che le revocazioni si trattano avanti alla sezione ex art. 376 c.p.c. (ossia la sesta sezione); mentre aderendo alla seconda disposizione significherebbe procedere avanti alla sezione semplice con una maggiore articolazione del contraddittorio. I Supremi Giudici, ritenendo di dover dare maggior rilevanza al contraddittorio, superano il dato strettamente letterale del rinvio operato dell'art. 391-bis e a ritengono pertanto applicabile l'iter procedurale di cui all'art. 380-bis.1. |