Il Tribunale di Brescia definisce il “periculum in mora”

Redazione scientifica
05 Maggio 2017

In materia di sequestro giudiziario, ai fini del periculum è sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza di giudizio comporti la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso a prescindere dal...

In materia di sequestro giudiziario, ai fini del periculum è sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza di giudizio comporti la possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso a prescindere dal timore di sottrazione, alterazione o dispersione dei beni stessi: il periculum in mora può sussistere anche nelle ipotesi in cui viene richiesto un provvedimento di sequestro giudiziario, ma in tale accezione esso non costituisce condizione necessaria per la concessione del sequestro, posto che lo stesso art. 670 c.p.c. richiede solo ragioni che rendano opportuna la custodia. (Nella specie, il Trib. ha dunque confermato il provvedimento di sequestro giudiziario).

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