Assegnazione a favore del terzo: considerazioni “a prima” lettura dopo la conversione del "d.l. banche"
04 Luglio 2016
Premessa
L'art. 4, comma 1, lett. g), d.l. 3 maggio 2016, n. 59 (convertito, con modificazioni, nella l. 30 giugno 2016, n. 119) ha introdotto all'interno del codice di procedura civile l'art. 590-bis c.p.c. che regolamenta, nell'ambito della sola espropriazione immobiliare, l'innovativo istituto dell'assegnazione a favore del terzo. Come noto, invero, nel sistema tradizionale, la differenza tra vendita ed assegnazione, posta l'identità di effetti sostanziali, è costituita dalla circostanza che nella vendita il soggetto che diviene titolare del diritto pignorato al posto dell'esecutato può essere qualunque soggetto, escluso lo stesso debitore, mentre nell'assegnazione il bene viene trasferito ad uno dei creditori (cfr. LUISO, Diritto processuale civile, III, 8a ed., Milano 2015, 137). Il soggetto terzo in favore del quale può realizzarsi oggi l'assegnazione, in presenza dei presupposti che andremo ad esaminare, non coincide, invece, per definizione, con il creditore che pure ha presentato la relativa istanza. La disciplina dettata dall'art. 590-bis c.p.c. trova applicazione, peraltro, per istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 59 del 2016. Pertanto, poiché la legge di conversione è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, quindi, il 3 luglio 2016, l'art. 590-bis c.p.c. potrà operare per le istanze di assegnazione depositate a decorrere dal 2 agosto 2016. La disciplina dettata dall'art. 590-bis c.p.c. affinché si “perfezioni” l'assegnazione a favore del terzo è molto simile a quella prevista dall'art. 583 c.p.c. in tema di aggiudicazione per persona da nominare nella vendita con incanto nell'ambito della stessa espropriazione immobiliare. Si prevedono, in particolare, i seguenti presupposti per l'assegnazione in favore del terzo: a) entro cinque giorni dall'assegnazione (o dalla comunicazione del relativo provvedimento ove emesso fuori udienza) il creditore deve indicare il nominativo del terzo in favore del quale l'immobile deve essere trasferito; b) deve essere prodotta, inoltre, la dichiarazione del terzo di volerne profittare. A differenza di quanto avviene nel caso dell'aggiudicazione per persona da nominare, il creditore non appare tenuto a dichiarare sin dalla presentazione dell'istanza di assegnazione che la stessa è depositata per persona da nominare, ma soltanto entro cinque giorni dal provvedimento di assegnazione. Riteniamo, quindi, che neppure sia necessario un mandato preesistente da parte del terzo al creditore (in senso difforme per l'aggiudicazione per persona da nominare v., già, Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 1963, n. 499, in Giust. Civ., 1963, I, 1916), essendo sufficiente che l'assegnatario formale presenti, entro lo stesso termine nel quale effettua l'electio amici, la dichiarazione del terzo di volerne profittare. Sotto un diverso profilo si riproporrà, con ogni probabilità, sul piano dogmatico, anche per l'istituto in esame, l'interrogativo in ordine all'inquadramento dello stesso nell'ambito della rappresentanza ovvero del contratto per persona da nominare, interrogativo “sciolto” in quest'ultima direzione dalla giurisprudenza di legittimità per quanto attiene all'aggiudicazione per persona da nominare (Cass. civ., sez. III, 17 settembre 1981, n. 5145, in Foro it., 1982, n. 4, I, 1117, con nota di TRIFONE). Considerato che l'art. 590-bis c.p.c. non prevede un'indicazione preventiva nel senso che l'istanza è presentata in favore del terzo, potrà trovare a fortiori applicazione l'orientamento per il quale l'offerente, i.e. nel caso il creditore che ha presentato istanza di assegnazione, sino a quando non effettui una valida e tempestiva dichiarazione di nomina, è legittimato all'esercizio dei diritti processuali correlati all'offerta e pertanto può esperire le azioni a tutela degli stessi (Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 1994, n. 1966). Una volta avvenuta l'indicazione dell'effettivo assegnatario e depositata la dichiarazione di quest'ultimo di volerne profittare, invece, la legittimazione all'esercizio dei poteri processuali spetterà esclusivamente al terzo (cfr. Cass. civ., sez. I, 13 giugno 1969, n. 2085, in Giust. Civ., 1969, I, 2072). Come già nell'ambito dell'aggiudicazione per persona da nominare, si prevede che, qualora le indicate formalità non vengano rispettate da parte del creditore, l'aggiudicazione si perfezionerà in capo allo stesso. In sostanza, se nel termine di cinque giorni dall'aggiudicazione non viene indicato dal creditore il soggetto in favore della quale la stessa deve perfezionarsi ovvero, ad esempio, il terzo non dichiara di volerne profittare, il provvedimento di assegnazione non sarà invalido, perfezionandosi il trasferimento del bene al creditore che ha presentato l'istanza. Ratio della riforma
L'art. 590-bis c.p.c. ha quale obiettivo quello di favorire il ceto creditorio nell'acquisizione di beni nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari, onde perseguire l'obiettivo, proprio del legislatore nelle riforme di questi ultimi due anni, di ridurre la durata, spesso irragionevole, delle stesse, preservando al contempo i diritti almeno di certe categorie di creditori. Ci sembra, infatti, che una norma come quella esaminata consenta agli istituti di credito di trasferire più agevolmente i beni oggetto delle procedure a società di gestione patrimoniale interne al proprio gruppo, mediante la definizione dell'esecuzione con l'assegnazione dell'immobile non solo in favore del creditore, quanto, altresì, di un soggetto terzo indicato dallo stesso. La riforma deve peraltro inquadrarsi in un più ampio disegno normativo volto ad evitare che le procedure esecutive si procrastinino sine die per la sola insistenza dei creditori nel presentare l'istanza di vendita in quanto, come noto, l'art. 164-bis disp. att. c.p.c. ,introdotto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, ha attribuito al giudice dell'esecuzione il potere di chiudere anticipatamente i procedimenti che non possano ragionevolmente soddisfare i diritti dei creditori rispetto al presumibile valore di realizzo dei beni. A nostro sommesso parere, quindi, l'art. 590-bis c.p.c. è uno degli strumenti di “compensazione” riconosciuti ai creditori rispetto al possibile esercizio di detto potere discrezionale del giudice dell'esecuzione e va ad aggiungersi agli interventi già effettuati sull'istituto dell'assegnazione forzata dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, ed, in particolare, alla riduzione del prezzo di assegnazione nel corso dei progressivi ribassi del prezzo a seguito dei successivi tentativi di vendita (ferma la necessità di offrire un prezzo almeno pari a quello di cui all'art. 506, comma 1, c.p.c. in omaggio al principio della par condicio creditorum). |