Ricorso per cassazione e per revocazione, due binari paralleli

Redazione scientifica
04 Novembre 2016

La Commissione Tributaria Regionale per la Puglia ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione in pendenza di ricorso per Cassazione.

Il caso. Il CTP di Bari accoglieva il ricorso di un contribuente, proposto avverso alcuni avvisi di accertamento circa l'omesso versamento di alcune ritenute. L'Agenzia delle Entrate proponeva allora appello, che veniva accolta dalla CTR di Bari.

Nei confronti della sentenza di seconde cure il contribuente proponeva ricorso per revocazione, ritenendo la pronuncia del CTR «viziata da errore di fatto risultante dai documenti versati in giudizio, avendo i giudici di appello ritenuto applicabile, al caso di specie, l'istituto del raddoppio dei termini di accertamento sul falso presupposto che l'omesso versamento di ritenute fiscali sui lavoratori dipendenti integrasse la fattispecie di reato» ex art. 10-bis D.l. n. 74/2000.

L'Agenzia delle Entrate eccepiva l'inammissibilità del ricorso per revocazione atteso che pendeva un ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR di Bari avente ad oggetto gli avvisi impugnati.

Differenza di presupposti. La Commissione Tributaria Regionale ritiene priva di fondamento l'inammissibilità del ricorso per revocazione in pendenza del ricorso per cassazione. Invero, in base all'art. 398 c.p.c., i due giudizi possono procedere in piena autonomia, avendo presupposti diversi.

PRESUPPOSTI

Ricorso per Cassazione (artt. 360 ss c.p.c.)

Ricorso per revocazione (art. da 395 a 403 c.p.c.)

  • Errore sul diritto
  • O vizio di motivazione
  • Errore sul fatto

Ne Consegue - spiega la CTR Puglia – che :

  • Se si pronuncia per prima la CTR e tale pronuncia passi in giudicato, «si determina la cessazione della materia del contendere in Cassazione;
  • Se si pronuncia per prima la Cassazione, annullando l'impugnata sentenza, «si determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di revocazione per difetto di interesse, mentre ove essa rigetti il ricorso si determina l'eliminazione di ogni interferenza tra i due giudizi».

Per un maggiore approfondimento sul tema v. M. Di Marzio, Impugnazione per revocazione e ricorso per cassazione: una relazione complicata.

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