Verbale di accertamento posto a base dell'emissione di una sanzione amministrativa e querela di falso
05 Maggio 2016
Qual è il valore probatorio del verbale di accertamento posto a base dell'emissione di una sanzione amministrativa nel successivo giudizio di opposizione?
Ad avviso della consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, o che esulano dall'accertamento (quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità), ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva. Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto (v. Cass. civ., sez. lav, 07 novembre 2014, n. 23800; Cass. civ., sez. VI, 02 marzo 2012, n. 3336; Cass. civ, sez. U, 24 luglio 2009, n. 17355). |