L'inefficacia del pignoramento presso terzi per l'assenza delle attestazioni ex art.543, comma 4, c.p.c.
05 Maggio 2016
Massima
È inefficace il pignoramento presso terzi iscritto ai sensi dell'art. 543, comma 4, c.p.c. mediante il deposito telematico delle copie informatiche di precetto, titolo e atto di pignoramento ma in assenza delle relative attestazioni di conformità, senza che a diverse conclusioni possa condurre il deposito degli originali di tali atti all'udienza di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. Il caso
La pronuncia del Tribunale di Pesaro offre l'utile spunto per l'esame di alcune delle nuove norme introdotte per le procedure esecutive, e nell'ottica della loro digitalizzazione, dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, come convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162 (Amplius, cfr. F. De Vita, 65 ss.) Il riferimento è, in particolare, al dettato del nuovo art. 543, comma 4, c.p.c. ai sensi del quale «Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore». È di tale norma infatti che il Tribunale marchigiano fa applicazione per la risoluzione della questione giuridica di interesse in questa sede come originata dai fatti di seguito riassunti. A seguito di positiva dichiarazione resa dal debitor debitoris nell'ambito di un pignoramento presso terzi, il creditore, ricevuto dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto di citazione, provvedeva alla iscrizione a ruolo depositando, senza però attestazione di conformità, copia informatica di titolo, precetto e della citazione. Il debitore esecutato proponeva quindi opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. lamentando, tra l'altro, l'assenza dell'attestazione prescritta dal citato art. 543, comma 4, c.p.c., con conseguente inefficacia del pignoramento, e formulando altresì istanza per la sospensione della procedura. Costituitosi in giudizio, il creditore procedente provvedeva, all'udienza di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., al deposito degli originali degli atti e chiedeva il rigetto della domanda avversaria sul presupposto della idoneità sanante di ogni eventuale vizio della attività di integrazione della produzione documentale. La questione
La questione giuridica rimessa alla valutazione del giudice dell'esecuzione è quindi quella della configurabilità dei gravi motivi utili a fondare l'accoglimento della domanda di sospensione a fronte della mancata attestazione di conformità prescritta dalla legge processuale per le copie informatiche depositate ai fini dell'iscrizione a ruolo del pignoramento. Le soluzioni giuridiche
La soluzione offerta dal Tribunale di Pesaro si sviluppa attraverso il richiamo al dato letterale dell'art. 543, comma 4, c.p.c. Come già detto, la novella mira, attraverso l'introduzione del modello della nota di iscrizione, ad uniformare il sistema della creazione del fascicolo dell'esecuzione a quello previsto per il processo civile ordinario, affidando al creditore il deposito della nota di iscrizione a ruolo (per un esame più dettagliato della normativa, cfr. M. G. Canella, 273; M. Pilloni, 481 ss.). Con maggiore impegno esplicativo, le incombenze precedentemente gravanti sull'ufficiale giudiziario sono ora trasferite in capo al difensore del creditore, chiamato, entro stretti termini previsti a pena di decadenza (15 giorni per le espropriazioni mobiliari presso il debitore; 15 giorni per le espropriazioni immobiliari; 30 giorni per le espropriazioni mobiliari presso terzi) a depositare presso la cancelleria del Tribunale competente, in uno con la nota di iscrizione a ruolo, il titolo esecutivo, il precetto, il verbale di pignoramento (ex art. 518, comma 6, c.p.c.) ovvero la citazione (ex art. 543, comma 4, c.p.c.) o l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione (ex art. 557, comma 2, c.p.c.). A tali fini la norma ricollega la decorrenza del termine alla consegna della documentazione al creditore che l'ufficiale giudiziario deve effettuare senza ritardo (in ciò, peraltro, già generando profili di criticità legati alla variabilità del dies a quo per l'iscrizione a ruolo, ferma in ogni caso la regola di efficacia di cui all'art. 481 c.p.c., ed acuiti dal regime sanzionatorio dell'inefficacia tratteggiato per le ipotesi di deposito mancante o non tempestivo). Da tali riferimenti normativi il giudice dell'esecuzione ricava l'indispensabilità delle attestazioni di conformità e del loro tempestivo deposito ai fini dell'efficacia del pignoramento e conclude, quindi, per la sussistenza dei gravi motivi per la sospensione della procedura. Osservazioni
La soluzione accolta dal giudice dell'esecuzione sembra suggerire una serie di osservazioni. È certamente vero che il dettato dell'art. 543, comma 4, c.p.c. centralizza il deposito anche delle attestazioni di conformità ai fini dell'iscrizione del pignoramento. Non sembra infatti condivisibile l'idea per cui la norma, nel prevedere la sanzione dell'inefficacia conseguente al mancato ovvero al tardivo deposito e nel fare formalmente richiamo a tali fini ai soli agli atti «di cui al secondo periodo», abbia voluto escludere l'attestazione di conformità dall'onere del deposito. Tale conclusione è costruita sul presupposto che il «secondo periodo» dell'art. 543, comma 4, c.p.c. sia dedicato alla sola nota di iscrizione e alle copie degli atti ma non anche alle attestazioni di conformità relative ai medesimi, cui invece sarebbe destinato il terzo periodo, in effetti non richiamato espressamente nella parte in cui l'inefficacia è prevista (cfr. L. Lucenti, 6) Tuttavia non pare che il terzo periodo possa leggersi in modo autonomo e asincrono rispetto al secondo atteso che il richiamo in esso speso alla attestazione di conformità mira solo ad chiarirne il valore «endoprocedimentale» e che il secondo periodo non limita la propria previsione alle «copie degli atti» piuttosto estendendola alle «copie conformi» dei medesimi. In altri termini, il terzo periodo sembra una mera specificazione del secondo al quale può ragionevolmente guardarsi quindi come fonte dell'onere del deposito esteso anche alle attestazioni di conformità delle copie informatiche della citazione, del titolo e del precetto. In questo senso anche l'art. 16-bis, comma 2, d.l. n. 179/2012 ai sensi del quale «[…] Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità (quelle telematiche indicate nell'inciso precedente della medesima norma), le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali […]». La ricostruzione del giudice dell'esecuzione, quindi, risulta coerente con il quadro normativo, che espressamente prevede che «Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti richiesti sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore». I termini previsti dall´art. 543 c.p.c. escono infatti dalla previsione di legge, che alla loro violazione ricollega la chiara ed espressa inefficacia del pignoramento, quali perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche a fronte del successivo deposito degli originali degli atti. In linea generale, infatti, può dirsi, come è stato già osservato, che all'assegnazione di un termine perentorio, funzionale alla costituzione delle condizioni perché il giudice possa decidere, il potere di compiere attività processuali rilevanti ad esso collegato si conserva nei soli limiti temporali riconosciuti dall'ordinamento. Da ciò consegue che l'atto compiuto oltre il momento di scadenza del termine è insanabilmente viziato «perché il potere di compierlo si è ormai estinto» mentre ammetterne la convalida significherebbe di fatto negarne irragionevolmente la natura stessa (G. Tombari Fabbrini, 3025).
M. G. Canella, Novità in materia di esecuzione forzata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 271 ss.; F. De Vita, Il processo esecutivo telematico, in Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella, Milano, 2014, 65 ss.; L. Lucenti, PCT: un caso particolare di inefficacia del pignoramento presso terzi, in www.jusdicere.it; M. Pilloni, L'iscrizione a ruolo nel processo esecutivo e l'inefficacia del pignoramento effettuato in violazione della relativa disciplina: le novità introdotte nel c.p.c. e nelle disposizioni di attuazione, in Nuove leggi civ. comm. (Le), 2015, III, 481 ss.; G. Tombari Fabbrini, Inammissibilità e improcedibilità del ricorso per cassazione e possibili sanatorie per raggiungimento dello scopo, in Foro it., 1993, I, 3021 ss..
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