Il provvedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. e le spese processuali
05 Maggio 2016
Massima
Nel procedimento di correzione di errori materiali di cui all'art.287 c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali in quanto, trattandosi di procedimento in camera di consiglio in materia di giurisdizione volontaria, mancano i presupposti prescritti dall'art. 91 c.p.c.
Il caso
La sentenza origina dal decreto reso dalla Corte d'Appello di Perugia sulla domanda di tutela per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio civile svoltosi innanzi il Tribunale di Roma. La Corte umbra, infatti, in accoglimento della istanza formulata dai ricorrenti condannava il Ministero della Giustizia al pagamento dell'equa riparazione prevista dall'art. 2 l. 24 marzo 2001, n. 89 e liquidava le spese processuali dovute ai loro difensori. Con successivo ricorso, gli istanti richiedevano la correzione del suddetto decreto nella parte in cui ritenevano non indicasse nel dispositivo il nominativo di uno dei ricorrenti aventi titolo alla riparazione e determinasse l'importo delle spese processuali liquidate complessivamente e non per ciascuna parte. La Corte d'Appello, però, rigettava la domanda evidenziando la presenza del nominativo del ricorrente considerato mancante sia all'interno della motivazione sia nel dispositivo e sottolineando altresì la mera facoltatività dell'aumento dei compensi professionali per pluralità di parti. Condannava quindi al pagamento delle spese processuali i ricorrenti che, avverso la relativa ordinanza, proponevano ricorso in Cassazione censurando l'ammissibilità di una pronuncia sulle spese nell'ambito del procedimento azionato ai sensi dell'art. 287 c.p.c. La questione
La questione giuridica sottoposta ai giudici di legittimità è quindi quella della compatibilità della pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. con una procedura di correzione. A tali fini, ciò che occorre preliminarmente indagare è la natura del procedimento di cui all'art. 287 c.p.c. anche allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia sulle spese.
Le soluzioni giuridiche
In via preliminare la Cassazione indugia sul tema della ricorribilità del provvedimento di correzione ai sensi dell'art. 111 Cost., almeno con riferimento al capo relativo alle spese. È noto, infatti, che dal carattere meramente ordinatorio del procedimento di cui all'art. 287 c.p.c. si è tradizionalmente ricavata la sottrazione del relativo provvedimento ad ogni mezzo di impugnazione, ivi compreso il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. civ., 30 agosto 2013, n. 19987; Cass. civ., 27 giugno 2013, n. 16205 che ne ha escluso la ammissibilità anche in caso di rigetto), e ferma comunque la revocabilità e la modificabilità del provvedimento da parte del giudice che lo ha emesso nonchè la riproponibilità della istanza di correzione (cfr. G. Monteleone, 141). Tale conclusione non è pero estendibile per la sentenza in esame anche all'ordinanza di conclusione del procedimento di correzione di sentenza in ordine alla statuizione sulle spese. Per la Corte infatti la condanna al pagamento contenuta in tale ordinanza inerisce a posizioni giuridiche di debito e credito che proprio dal rapporto obbligatorio costituito dal provvedimento discendono. In questi casi, quindi, essa, in quanto incidente su situazioni giuridiche e non altrimenti “aggredibile” attraverso il rimedio di cui all'art. 288, comma 4, c.p.c., deve ritenersi soggetta alla applicabilità dell'art. 111 Cost. Quanto, invece, ai profili attinenti la possibilità astratta di pronunciare sulle spese con il provvedimento di correzione, la Cassazione valorizza la qualificazione di quello emendativo come procedimento in camera di consiglio in materia di giurisdizione volontaria. Da ciò ricava la mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 91 c.p.c. che fa riferimento, in effetti, per una pronuncia di condanna sulle spese, ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza. Come già anticipato, infatti, il procedimento di correzione ha natura amministrativa e ordinatoria essendo finalizzato a rimediare ad un vizio meramente formale, senza incidere sul contenuto concettuale della decisione (tra le altre, cfr. Cass. civ., 31 marzo 2007, n. 8060). Su tali premesse, pertanto, non può dirsi configurabile una soccombenza in senso stretto derivante dal provvedimento di correzione e ciò costituisce già argomento sufficiente ad escludere che un provvedimento camerale come quello previsto dall'art. 288 c.p.c. possa contenere la condanna alle spese processuali e conseguentemente, con specifico riferimento al caso in esame, a giustificare la cassazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Perugia nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese dei ricorrenti. Osservazioni
La soluzione offerta da giudici di legittimità è certamente da condividere e si pone in linea di continuità con quanto già chiarito dalla giurisprudenza (ex multis, Cass. civ., 17 settembre 2013, n. 21213; Cass. civ., 16 febbraio 2012, n. 2295; Cass. civ., 28 marzo 2008, n. 8103) e dalla dottrina (v. E. Fazzalari, 363; G. A. Micheli, 992, che hanno escluso l'ontologica compatibilità del provvedimento camerale con la condanna alle spese). Il procedimento di correzione non ha natura giurisdizionale e comporta piuttosto l'instaurazione di un mero incidente del giudizio in cui il provvedimento da emendare è stato emesso. È per queste ragioni che si è escluso l'applicabilità degli artt. 287 ss. c.p.c. alla sentenza che, pur correttamente statuendo sulle spese in motivazione, ne ometta, poi, la loro totale o parziale liquidazione in dispositivo considerata la necessità, ai fini della loro concreta determinazione e quantificazione, di una pronuncia del giudice (Cass. civ., 7 ottobre 2014 n. 21109). Il provvedimento previsto dall'art. 288 c.p.c., in effetti, non realizza mai una statuizione sostitutiva atteso che ciò che caratterizza la procedura all'esito della quale esso è reso è il carattere ordinatorio dipendente dalla assoluta assenza di contenuto decisorio (cfr. Cass. civ.,27 giugno 2013 n. 16205, Cass. civ., 17 maggio 2010, n. 12034, Cass. civ., 29 novembre 1993, n. 11809, Cass. civ., 7 gennaio 1974, n. 28; in dottrina, M. Acone, 10; N. Picardi, 1732). La correzione, in altri termini, non incide sul contenuto sostanziale della decisione, non risultando pertanto idonea a fondare alcuna posizione di soccombenza, come indirettamente dimostrato anche dalla considerazione per cui il relativo provvedimento non richiede una motivazione diversa ed ulteriore rispetto alla esplicitazione dei passaggi logici e delle operazioni attraverso i quali si pone rimedio all'errore del giudice (Cass. civ., 7 giugno 2000, n. 7712).
M. Acone, Correzione e integrazione dei provvedimenti del giudice, in Enc. giur. Treccani, IX, Roma, 1968, 1 ss.; E. Fazzalari, Giurisdizione volontaria (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, 330 ss.; G. A. Micheli, Camera di consiglio (dir. proc. civ.), in Enc. dir., V, Milano, 1959, 981 ss.; G. Monteleone, Intorno alla revocabilità dei provvedimenti di correzione di sentenze, in Giur. mer., 1971, I, 140 ss.; N. Picardi, Sub art. 288 c.p.c., in Codice di procedura civile, I, Milano, 2015. |