La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può nominare più di un difensore?

08 Maggio 2017

Il dubbio posto deriva dal fatto che nella parte del Testo Unico spese di giustizia dedicata al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile non è presente una norma come l'art. 91, lett. b, del d.P.R. n.115/2002 che prevede la decadenza dal beneficio per la parte che nel processo penale provveda a nominare un secondo difensore nel caso in cui quest'ultimo sia iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (art. 81 d.P.R. 115/2002).

La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può nominare più di un difensore?

Il dubbio posto deriva dal fatto che nella parte del Testo Unico spese di giustizia dedicata al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile non è presente una norma come l'art. 91, lett. b, d.P.R. n.115/2002 che prevede la decadenza dal beneficio per la parte che nel processo penale provveda a nominare un secondo difensore nel caso in cui quest'ultimo sia iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (art. 81 d.P.R. n. 115/2002).

Ci si è quindi interrogati sulla possibilità di applicare analogicamente la norma succitata anche nel processo civile, dovendosi al contempo escludere che l'art.8, comma 1, d.m. 55/2014 possa estendersi al caso di specie, dal momento che riguarda il rapporto tra difensore e proprio cliente.

Le poche pronunce di merito note (Trib. Trapani, 9 giugno 2005; Trib. Milano, 18 maggio 2016), che hanno esaminato la questione, pur non arrivando ad una risposta affermativa al quesito, hanno però escluso il diritto al compenso a carico dello Stato del difensore istante sulla base della considerazione che la nomina di un secondo difensore, in forza anche della presunzione di onerosità dell'incarico conferitogli, costituisce un chiaro indice dell'insussistenza dello stato di non abbienza e, comunque, dell'insussistenza della necessità del soggetto stesso di fruire dell'assistenza tecnica a spese dello Stato.

La premessa da cui hanno preso le mosse tali giudici è condivisibile ma non la conclusione a cui essi sono giunti.

Per comprenderlo è opportuno partire dall'analisi del dato normativo.

Da essa si evince innanzitutto che anche nel processo civile il legislatore non ha contemplato l'eventualità che la parte ammessa al beneficio erariale nomini più di un difensore.

Infatti l'art. 75, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 fa riferimento all'obbligo o alla possibilità dell'interessato di farsi assistere da «un difensore», e l'art. 80 attribuisce a colui che è ammesso al patrocinio il diritto di nominare «un difensore”.

Resta quindi da chiarire quali siano le conseguenze della nomina di un secondo difensore.

Ebbene tale evenienza, contrariamente a quanto ritenuto dalle pronunce sopra citate, non è necessariamente indicativa di uno stato di abbienza della parte che risulti aver nominato due o più difensori,.

Il problema qui in esame infatti spesso non è altro che la conseguenza di un mancato adattamento del modello di procura, solitamente utilizzato dal difensore, al caso della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Ma anche quando il mandato al secondo difensore fosse stato effettivo una simile scelta non potrebbe ritenersi di per sé sintomatica di un livello reddituale superiore a quello che consente l'ammissione al beneficio.

Tale deduzione richiederebbe infatti quanto meno la prova che la parte ammessa al patrocinio erariale ha corrisposto al secondo professionista un compenso o si è obbligata a farlo.

Ciò infatti non è affatto scontato dopo che, con la riforma dell'ordinamento forense (l. 31 dicembre 2012, n. 247), all'art. 13, comma 1 è stato previsto che l'avvocato possa prestare la propria attività anche gratuitamente.

Ed allora la conseguenza dell'effettivo conferimento, da parte della parte ammessa al gratuito patrocinio, di un mandato a più difensori sarà che solo uno di loro (di solito quello che ha svolto l'attività di assistenza) avrà diritto al compenso a carico dello Stato mentre l'istanza di liquidazione che fosse avanzata dagli altri dovrà essere rigettata per difetto di legittimazione attiva.

La conclusione non cambierebbe nel caso in cui l'incarico venisse conferito ad una associazione tra professionisti perché in tale eventualità troverebbe applicazione una norma specifica, ovvero l'art. 8, ultimo comma, d.m. 55/2014 che stabilisce che: «Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci».

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