Conseguenze dell'applicazione del rito camerale in cassazione ai ricorsi già depositati ma non ancora fissati

Cesare Trapuzzano
08 Maggio 2017

Il nodo processuale di rilievo sciolto dall'ordinanza in questione concerne l'ammissibilità del deposito delle memorie che conseguono all'azionamento del rito camerale presso la sezione filtro, e della conseguente refusione delle spese e compensi di lite, qualora la parte intimata non abbia notificato controricorso, ma abbia depositato esclusivamente la procura notarile per la difesa in giudizio, in vista della possibile partecipazione alla discussione orale dell'udienza pubblica o dell'audizione in camera di consiglio secondo il rito camerale previgente, qualora la novella sia entrata in vigore dopo il deposito del ricorso ma prima della fissazione della trattazione.
Massima

Quando il resistente non abbia, prima della novella del giudizio di legittimità di cui all'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197, notificato controricorso, limitandosi a depositare procura notarile per potere espletare le ulteriori attività consentitegli, ma il ricorso sia stato avviato, dopo l'entrata in vigore della novella, alla definizione in camera di consiglio non partecipata secondo il novellato art. 380-bis c.p.c., il resistente stesso ha facoltà di depositare la memoria prevista dal secondo comma di tale norma ed ha diritto, in caso di soccombenza del ricorrente, alla rivalsa delle spese ed ai compensi per la procura e per la redazione di tale difesa.

Il caso

La questione affrontata dall'ordinanza in commento attiene al profilo delle conseguenze che discendono dall'applicazione del nuovo rito camerale di legittimità ai procedimenti già incardinati in cassazione, di cui non sia stata ancora fissata l'udienza di trattazione. Sicché il tema riguarda essenzialmente un aspetto di diritto intertemporale. Con riferimento all'oggetto del ricorso scrutinato, si trattava di un'azione di legittimità in cui il ricorrente, affidandosi ad un unitario, complesso ed indifferenziato motivo, instava per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello aveva rigettato il suo gravame avverso l'accoglimento della domanda revocatoria dispiegata da una banca, in relazione ad una compravendita immobiliare, e - per converso - aveva accolto l'appello incidentale della banca, condannando il ricorrente altresì al pagamento di una somma corrispondente al credito azionato. All'esito della proposizione del ricorso in cassazione, la banca intimata espletava attività difensiva, in origine limitandosi a depositare procura notarile conferita al relativo difensore. Era formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 380-bis c.p.c., come modificato dal primo comma, lett. e), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197. Per l'effetto, anche la banca depositava memoria difensiva nei termini all'uopo concessi. Il ricorso era definito, in conseguenza dell'applicazione del rito camerale speciale, con declaratoria di inammissibilità, perché non articolato su motivi separati e specifici. La pronuncia evidenziava che il ricorso affrontava discorsivamente tre distinti profili, ritenendo di identificarli come: «A) prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene; B) rapporto di affinità tra debitore e terzo acquirente; C) consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio alle ragioni creditorie che l'atto di vendita avrebbe prodotto»; sennonché in seguito li trattava con un'inestricabile commistione di elementi di fatto e di diritto, senza enucleare specifiche censure, tra loro distinte, riconducibili con chiarezza al paradigma di uno dei vizi previsti dall'art. 360 c.p.c.; pertanto, erano stati violati i principi in tema di necessaria specificità del motivo del ricorso per cassazione, perché altrimenti sarebbe stata imposta alla Corte di legittimità una non consentita opera di integrazione del medesimo, quando non perfino di enucleazione delle effettive doglianze (per tutte: Cass. 4 marzo 2005, n. 4741; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 20 settembre 2013, n. 21611; Cass. 6 marzo 2014, n. 5277); in ultimo, l'ordinanza puntualizzava che non erano stati neanche specificamente denunziati, attesa la genericità delle contestazioni mosse, quei soli gravissimi vizi motivazionali oramai rilevanti alla stregua di Cass. Sez. Un., nn. 8053 e 19881 del 2014, per l'intervenuta limitazione al minimo costituzionale del controllo di legittimità sulla motivazione in punto di fatto.

La questione

Il nodo processuale di rilievo sciolto dall'ordinanza in questione concerne l'ammissibilità del deposito delle memorie che conseguono all'azionamento del rito camerale presso la sezione filtro, e della conseguente refusione delle spese e compensi di lite, qualora la parte intimata non abbia notificato controricorso, ma abbia depositato esclusivamente la procura notarile per la difesa in giudizio, in vista della possibile partecipazione alla discussione orale dell'udienza pubblica o dell'audizione in camera di consiglio secondo il rito camerale previgente, qualora la novella sia entrata in vigore dopo il deposito del ricorso ma prima della fissazione della trattazione. Infatti, la controparte intimata aveva depositato la sola procura notarile, senza notificare alcun controricorso, ma tanto aveva fatto prima della novella del rito di legittimità, in un tempo in cui tale attività le avrebbe pur sempre consentito - alla stregua se non altro della giurisprudenza consolidata fino a quel momento (fin da Cass. 14 marzo 1968, n. 822) - di prendere almeno parte appunto alla discussione orale, ove la causa fosse stata trattata in pubblica udienza, od al suo difensore di essere sentito in camera di consiglio, ove la causa fosse stata trattata con il rito della camera di consiglio secondo la disciplina vigente al momento in cui la costituzione era avvenuta, in entrambi i casi depositando in cancelleria memoria scritta in tempo anteriore. Nondimeno, con la novella sopravvenuta ed immediatamente applicabile anche al ricorso già pendente (o depositato, siccome per esso non era stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in camera di consiglio), evenienza che certo non poteva essere prevista al momento in cui l'intimato aveva scelto di non notificare controricorso ma di optare per la linea difensiva attenuata, consistente nel mero deposito della procura notarile, fidando sulla giurisprudenza che gli avrebbe consentito l'estrinsecazione di quelle minime facoltà difensive, queste ultime sono state ulteriormente ridotte alla sola interlocuzione scritta. La Corte si è chiesta se in questa evenienza sia riconoscibile alla parte intimata la possibilità di depositare memoria ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c..

Le soluzioni giuridiche

In proposito, l'ordinanza ha ritenuto legittima per il resistente tale attività, quale del resto unica possibilità per lui incolpevolmente residua di estrinsecazione del suo diritto di difesa. Ha rilevato altresì che è altrettanto indispensabile riconoscere alla parte intimata il diritto alla rivalsa, nel caso di rilevata soccombenza della controparte - come era accaduto nella fattispecie -, delle spese e dei compensi per il conferimento della procura - che ha necessariamente comportato lo studio della controversia - e per la redazione della difesa consistente appunto nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis, comma secondo, c.p.c. La corte ha lasciato invece del tutto impregiudicata, poiché non rilevante nel caso esaminato, la questione se, entrata a regime la novella del rito di cassazione e cioè in relazione ai ricorsi notificati quando pure il controricorrente deve essere conscio dello sviluppo successivo, nel pieno vigore della novella stessa, con la soppressione della normalità della pubblica udienza, questa possa influire anche sulle modalità di estrinsecazione del contraddittorio fra le parti ed esigere che, per garantirlo, sia sempre e comunque indispensabile la notifica quantomeno del controricorso, visto che, in mancanza, la sola memoria, alla quale non può seguire alcuna replica, sbilancerebbe tra le parti definitivamente e forse ingiustamente le opportunità di audizione in favore dell'intimato, nonostante egli resti pur sempre inadempiente all'onere di notifica del controricorso.

Ora, ai sensi della versione attualmente vigente dell'art. 380-bis c.p.c., che regola il procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso, nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima. Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice. Ebbene, le nuove norme sul rito camerale in cassazione si applicano anche ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia successivamente alla data del 29 ottobre 2016 (data di pubblicazione sulla G.U. della legge), di cui non sia stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza di trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 1-bis, secondo comma, della l. n. 197/2016. Ad avviso della Corte, in questo contesto è allora giocoforza riconoscere, al fine di non conculcare del tutto il diritto di difesa della parte e quantomeno nella fase transitoria, in cui essa viene a subire una repentina ed imprevista - benché in sé, ovverosia a regime, perfettamente legittima (Cass. ord. 10 gennaio 2017, n. 395; Cass. ord. 22 febbraio 2017, n. 4541) - riduzione delle modalità di estrinsecazione di quello, almeno il diritto appunto ad interloquire, nelle forme ancora consentite e quindi egualmente per iscritto con la memoria anche in (e nonostante il) difetto di previa notifica di alcun controricorso. E ciò perché altrimenti il diritto di difesa della parte intimata, che contava incolpevolmente, all'epoca del deposito del ricorso, secondo il regime allora vigente, di potersi avvalere di determinate facoltà, non più consentite dalla novella sopravvenuta al deposito, ma applicabile ai ricorsi non ancora fissati, sarebbe ingiustamente sacrificato, in violazione dell'art. 24 Cost..

Osservazioni

Secondo la Corte di legittimità, palesi esigenze di garanzia del contraddittorio e di tutela dell'affidamento incolpevole impongono un'adeguata protezione della parte intimata nel regime intertemporale conseguente all'entrata in vigore della novella, ossia con riferimento ai procedimenti incardinati prima della riforma del rito, riforma che tuttavia si applica qualora, pur essendo già stati depositati i relativi ricorsi, non siano state ancora fissate l'udienza pubblica o l'adunanza camerale. In queste ipotesi la parte intimata che non abbia notificato il controricorso, ma che abbia prodotto la procura difensiva mediante atto pubblico, contava legittimamente rebus sic stantibus di poter spendere le facoltà riconosciutegli dalla normativa processuale vigente all'epoca del deposito del ricorso, ossia di poter partecipare alla discussione orale, qualora fosse stata fissata la pubblica udienza, ovvero di poter essere sentita mediante il suo difensore in sede di adunanza, qualora fosse stata disposta l'applicazione del rito camerale secondo la versione previgente dell'art. 380-bis. Tale ultima facoltà non è più spendibile in ragione della novella, che aderisce ad un modello di rito camerale non partecipato. Né ovviamente poteva essere previsto che simile novella sarebbe sopravvenuta. Sicché deve essere consentito alla parte intimata, che senza colpa non possa più avvalersi di tali facoltà, di beneficiare delle facoltà che la novella riconosce qualora sia avviato il nuovo rito camerale non partecipato, ossia di interloquire in forma scritta, e non più in via orale, attraverso il deposito delle memorie in cancelleria fino a cinque giorni prima della fissata adunanza camerale non partecipata. Venuta meno la possibilità di discutere oralmente il giudizio per causa non imputabile all'intimato, che viceversa ne avrebbe potuto usufruire qualora non fosse subentrata la novella applicabile anche ai ricorsi già depositati ma non fissati, devono essere riconosciuti gli unici poteri difensivi che la riforma ammette, ossia la facoltà di interlocuzione in via scritta. Ma ciò non basta. Ove, all'esito della produzione della procura notarile, del deposito di tali memorie e dello svolgimento del processo secondo il novellato rito camerale, il ricorrente resti soccombente, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o di manifesta infondatezza, la parte intimata vincitrice, che abbia prodotto la procura notarile e successivamente abbia interloquito in forma scritta mediante deposito delle memorie, ha diritto alla refusione delle spese e compensi di lite, in ragione dell'attività difensiva prestata. E ciò in applicazione del principio di causalità, quale corollario del principio di soccombenza. Per contro, la Corte non risolve espressamente l'ulteriore questione, relativa ad ipotesi non afferente alla fattispecie, in ordine alle conseguenze processuali della novella, una volta entrata a regime definitivamente. In specie, superata la fase transitoria, è dubbio che la parte intimata che si limiti alla produzione della procura notarile possa avvalersi della facoltà di deposito di memorie. Pur non prendendo espressamente posizione sul punto, l'ordinanza della Sesta sezione civile lascia però trapelare le possibili conseguenze pregiudizievoli e lesive della parità delle armi tra le parti che una siffatta soluzione determinerebbe. Segnatamente, il contraddittorio sarebbe sbilanciato a favore dell'intimato, poiché il deposito delle memorie a sua cura non consentirebbe al ricorrente alcuna possibilità di replica. Sicché per la prima volta il ricorrente conoscerebbe la linea difensiva dell'intimato all'esito del deposito di dette memorie, senza alcuna possibilità di contro-dedurre al riguardo. Per l'effetto, sembra preferibile, una volta che la novella sia entrata definitivamente a regime, limitare la facoltà di deposito di memorie, nel caso in cui sia avviata la procedura camerale non partecipata, alla sola ipotesi in cui la parte intimata abbia quantomeno notificato il controricorso; in difetto di tale incombenza, dovrebbe essere precluso all'intimato il deposito delle memorie, pena un'ingiustificata violazione del contraddittorio. O meglio il deposito eventuale di tali memorie cadrebbe nella censura di inammissibilità e il relativo contenuto sarebbe inutilizzabile per la decisione. Se così non fosse, la strategia processuale della parte intimata sarebbe condizionata in termini paradossali dalla constatazione della maggiore convenienza della posizione difensiva che sia limitata ad una mera produzione della procura notarile, senza notifica del controricorso (e quindi senza che sia presa immediatamente posizione sui termini del ricorso avanzato); in questo modo, la parte intimata potrebbe usufruire dell'indebito vantaggio di lasciare coperte le proprie carte, per disvelarle solo al momento del deposito delle memorie, in una fase processuale in cui la parte ricorrente non può più replicarvi, con le evidenti ripercussioni negative che si creerebbero sulla garanzia di parità delle armi tra le parti. Pertanto, tale soluzione ha una valenza meramente temporanea, ossia può giustificarsi per la sola fase transitoria, a compensazione delle facoltà negate alla parte che contava di avvalersi di determinate facoltà, venute meno per effetto della novella, la cui applicazione si impone ai ricorsi già depositati. Con riferimento, invece, ai ricorsi depositati successivamente al 29 ottobre 2016, alla parte intimata che non abbia notificato il controricorso, ma che abbia puramente prodotto la procura difensiva notarile, è preclusa la possibilità di depositare memorie ove sia stato avviato il rito camerale non partecipato. Quest'ultima facoltà è riservata alle sole parti intimate che abbiano almeno notificato il controricorso.

Guida all'approfondimento
  • G. Scarselli, La cameralizzazione del giudizio in cassazione di cui al nuovo d.l. 31 agosto 2016, n. 168, ilProcessoCivile.it;
  • C. Trapuzzano, D.l. Giustizia 2016, rito camerale in cassazione: proposta, decreto, adunanza, ilProcessoCivile.it;
  • A. Valitutti, Tecniche e ideologie delle impugnazioni civili riformate: il giudizio di legittimità, ilProcessoCivile.it.

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