Controversia complessa, non si può richiedere la consulenza tecnica conciliativa ex art. 696-bis c.p.c.

Redazione scientifica
05 Giugno 2017

Non può essere demandato integralmente al Ctu ex art. 696-bis c.p.c. di dirimere contrasti fra le parti in punto di responsabilità che richiedono l'espletamento di un'istruttoria, da svolgersi nelle forme e con le garanzie di un ordinario di cognizione.

Incidente mortale e richiesta di Ctu conciliativa. Gli eredi di Caio, morto dopo essersi schiantato contro un cordolo di cemento armato, chiedevano ex art. 696-bis c.p.c. che fosse disposto Atp mediante Ctu diretta alla valutazione dello stato del cordolo. Ritenevano che la causa della velocità non potesse essere ascritta al conducente – come sostenuto nel verbale dei carabinieri – ma al gestore della strada per l'inidoneità del cordolo stesso.

La richiesta degli eredi è però inammissibile. Spiega il giudice adito che «le questioni da sottoporre all'esame del Ctu – nell'ambito di una complessa vicenda sulla quale va accertata preliminarmente la responsabilità – non appaiono suscettibili di mero accertamento, si presentano complesse e non suscettibili di conciliazione all'esito di una semplice Ctu, proprio per la complessità delle questioni controverse, che non possono essere compresse in un accertamento a cognizione sommaria».

Non può quindi essere demandato integralmente al Ctu di dirimere contrasti fra le parti in punto di responsabilità che richiedono invece l'espletamento di un'istruttoria, da svolgersi nelle forme e con le garanzie di un ordinario di cognizione.

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