Riforma della magistratura onoraria: per il Consiglio di Stato nessuna possibilità di stabilizzazione per i magistrati già in servizio

Redazione scientifica
05 Giugno 2017

Con la delega n. 57/2016, il Legislatore ha delegato al Governo l'attuazione della riforma organica della magistratura onoraria. Tale Legge prevede una disciplina transitoria per i magistrati onorari in servizio al momento di entrata in vigore del decreto legislativo o ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega. I potenziali destinatari di tale regime transitorio sono complessivamente 5200 magistrati (di cui: 1400 GdP, 2000 Got e infine 1800 Vpc). Come si concilia questo regime con l'aspettativa di stabilizzazione maturata negli anni dalla magistratura onoraria? In sede di attuazione della delega è possibile prevedere misure di stabilizzazione?

Premessa: le aspettative di stabilizzazione . Il Ministero della Giustizia ha richiesto al Consiglio di Stato un parere circa l'attuazione della Legge Delega n. 57/2016 per la riforma organica della Magistratura onoraria.

Nel dettaglio il Ministero solleva diversi problemi interpretativi rispetto alla previsione della legge delega di una disciplina transitoria «per i magistrati onorari in servizio al momento di entrata in vigore del decreto legislativo o ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega».

Il problema si pone tenendo conto del complesso contesto normativo; infatti, dal 2002 la magistratura onoraria è stata interessata da provvedimenti annuali di proroga dell'incarico, in deroga allo statuto ordinamentale della magistratura onoraria di cui all'art. 42-quinques r.g. 30 gennaio 1941, n. 12.

Infine, la stessa Legge delega all'art. 2, comma 17 stabilisce che i magistrati onorari già in servizio durino in carica per quattro mandati di durata quadriennale ciascuno.

Il quesito. A)In sede di attuazione dei criteri di delega in materia di disciplina transitoria, «si possono predisporre misure di stabilizzazione con attribuzione dello statuto del pubblico impiegato, quanto meno relativamente ai magistrati onorari i quali, alla scadenza dei quattro quadrienni del citato comma 17 art. 2 della legge delega, raggiungeranno un'età “effettivamente incompatibile con un nuovo inserimento nel mercato del lavoro”». B) «se siffatte misure siano compatibili con le finalità e la ratio della legge e, par altro, se e in quali limiti siano conciliabili con il complessivo assetto dell'ordinamento interno, delineato, in primo luogo, dai principi costituzionali dell'onorarietà della magistratura non professionale e dell'accesso alla magistratura ordinaria e, più in generale, ai pubblici uffici per concorso, a norma degli articoli 106, primo comma, e 97 ultimo comma, della Costituzione».

Come può realizzarsi la prospettata stabilizzazione?

1)Attraverso l'assunzione a tempo indeterminato dei “giudici onorari prorogati”;

Il concorso pubblico è però la forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione. L'indefettibilità del concorso pubblico come canale di accesso pressochè esclusivo nei ruoli delle Pa non è assoluta. Ad esso deve derogarsi solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (C. cost. n. 7/2015; n. 134/2014; n. 217/2012).

Il Consiglio di Stato ritiene che questa via possa essere vagliata purchè il Governo prudentemente verifichi se la prospettata deroga al pubblico impiego rientri nelle eccezioni consentite dall'art. 97 Cost.

2)Attraverso la professionalizzazione in una duplice e alternativa direzione: attraverso l'incardinamento nei ruoli della magistratura togata, ovvero con l'istituzione di un contingente seppur straordinario di magistrati “onorari” assunti a tempo indeterminato

Non convince questa tesi poiché la magistratura si articola attraverso due differenti strutture organizzative a cui corrispondono due diversi status:

  • Magistratura professionale selezionata secondo criteri di capacità tecnica per cui i concorrenti ritenuti idonei all'esito del concorso instaurano con lo Stato un rapporto di pubblico impiego;
  • Magistratura non professionale per cui il rapporto è onorario (privo quindi dei connotati di continuità, esclusività e retribuzione tipici del pubblico impiego;

Pertanto , la scelta del concorso pubblico come criterio di assunzione dei magistrati ordinari appare preclusa in quanto si verrebbe ad alterare la configurazione tipica dell'ordine giudiziario

3) Attraverso la conservazione dell'incarico in corso sino al conseguimento dell'età pensionabile

«L'ipotesi offre una qualche possibilità operativa» spiega il Consiglio. Invero, il rapporto è onorario perché il conferimento avviene senza previo contratto di lavoro. La continuazione oltre il termine originario di durata resta non professionale «se la norma ha cura di precisarne la permanente precarietà, ovvero la libera revocabilità in ogni tempo». Altrimenti l'incarico darebbe luogo all'incardinamento in un ufficio.

Sulla base si tali premesse, il Consiglio passa all'esame della seconda parte del quesito, ossia se alla stabilizzazione dei magistrati onorari – nei ristretti limiti sovraesposti – possa provvedersi in sede di attuazione della legge delega. La risposta è negativa.

Non può essere inclusa in sede di attuazione della delega una previsione di stabilizzazione dei magistrati onorari già in servizio poiché la stessa legge non accenna in alcuna previsione a stabilizzazioni di sorta; l'intero impianto della delega «poggia inequivocabilmente su una nitida enunciazione del carattere di temporaneità degli incarichi dei magistrati onorari, temporaneità che tradizionalmente connota l'attività svolta e il ruolo assolto da tale magistratura».

In altre parole, il Legislatore delegante, che ben conosce il problema patologico dell'abuso della proroga dell'incarico onorario, ha scelto di non contemplare alcuna forma di stabilizzazione, fissando al contrario per i magistrati onorari in servizio, un limite di permanenza complessiva di quattro quadrienni.