Riforma della magistratura onoraria: per il Consiglio di Stato nessuna possibilità di stabilizzazione per i magistrati già in servizio
05 Giugno 2017
Premessa: le aspettative di stabilizzazione . Il Ministero della Giustizia ha richiesto al Consiglio di Stato un parere circa l'attuazione della Legge Delega n. 57/2016 per la riforma organica della Magistratura onoraria. Nel dettaglio il Ministero solleva diversi problemi interpretativi rispetto alla previsione della legge delega di una disciplina transitoria «per i magistrati onorari in servizio al momento di entrata in vigore del decreto legislativo o ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega». Il problema si pone tenendo conto del complesso contesto normativo; infatti, dal 2002 la magistratura onoraria è stata interessata da provvedimenti annuali di proroga dell'incarico, in deroga allo statuto ordinamentale della magistratura onoraria di cui all'art. 42-quinques r.g. 30 gennaio 1941, n. 12. Infine, la stessa Legge delega all'art. 2, comma 17 stabilisce che i magistrati onorari già in servizio durino in carica per quattro mandati di durata quadriennale ciascuno.
Il quesito. A)In sede di attuazione dei criteri di delega in materia di disciplina transitoria, «si possono predisporre misure di stabilizzazione con attribuzione dello statuto del pubblico impiegato, quanto meno relativamente ai magistrati onorari i quali, alla scadenza dei quattro quadrienni del citato comma 17 art. 2 della legge delega, raggiungeranno un'età “effettivamente incompatibile con un nuovo inserimento nel mercato del lavoro”». B) «se siffatte misure siano compatibili con le finalità e la ratio della legge e, par altro, se e in quali limiti siano conciliabili con il complessivo assetto dell'ordinamento interno, delineato, in primo luogo, dai principi costituzionali dell'onorarietà della magistratura non professionale e dell'accesso alla magistratura ordinaria e, più in generale, ai pubblici uffici per concorso, a norma degli articoli 106, primo comma, e 97 ultimo comma, della Costituzione».
Sulla base si tali premesse, il Consiglio passa all'esame della seconda parte del quesito, ossia se alla stabilizzazione dei magistrati onorari – nei ristretti limiti sovraesposti – possa provvedersi in sede di attuazione della legge delega. La risposta è negativa.
Non può essere inclusa in sede di attuazione della delega una previsione di stabilizzazione dei magistrati onorari già in servizio poiché la stessa legge non accenna in alcuna previsione a stabilizzazioni di sorta; l'intero impianto della delega «poggia inequivocabilmente su una nitida enunciazione del carattere di temporaneità degli incarichi dei magistrati onorari, temporaneità che tradizionalmente connota l'attività svolta e il ruolo assolto da tale magistratura». In altre parole, il Legislatore delegante, che ben conosce il problema patologico dell'abuso della proroga dell'incarico onorario, ha scelto di non contemplare alcuna forma di stabilizzazione, fissando al contrario per i magistrati onorari in servizio, un limite di permanenza complessiva di quattro quadrienni. |