In tema di gratuito patrocinio, è ammessa la nomina di un solo Avvocato da parte del cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato

Redazione scientifica
05 Luglio 2016

In tema di gratuito patrocinio, è ammessa la nomina di un solo Avvocato da parte del cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

In tema di gratuito patrocinio, è ammessa la nomina di un solo Avvocato da parte del cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato: è precluso (artt. 80 e 91, T.U. n. 115/2002) al beneficiario di designare più di un difensore, in quanto la suddetta nomina plurima deve essere valutata come una sorta di presunzione ex lege di abbienza (ossia di un reddito superiore a quello che legittima il beneficio erariale) e pertanto in tali casi l'ammissione deve essere revocata; inoltre ai sensi dell'art. 83 T.U. cit. deve respingersi l'istanza per la liquidazione del compenso - in virtù dell'attività difensiva espletata - laddove successiva alla definizione del processo, ma il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo non decade dal relativo diritto potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento.

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