Cessione del credito nelle more dell’esecuzione: il processo comunque prosegue tra le parti originarie

Redazione scientifica
05 Luglio 2017

Se ad esecuzione avviata viene ceduto il credito, è comunque l'originario creditore che, in accordo con il cessionario, prosegue il processo esecutivo. Il cessionario ha comunque la possibilità di svolgere attività processuali inerenti al subingresso nella qualità di soggetto passivo e quindi ha la facoltà di intervenire ex art. 111 c.p.c., nel giudizio di cassazione pur non avendo spiegato intervento in primo grado e pur essendo subentrato nella titolarità del diritto controverso prima che l'opposizione fosse proposta.

La vicenda. Il tribunale rigettava l'opposizione all'esecuzione proposta dalle debitrici esecutate in un'espropriazione immobiliare. La Corte territoriale rigettava l'appello delle soccombenti, non ritenendo fondata la censura circa il difetto di legittimazione ad agire in sede esecutiva della Banca Alfa, originaria creditrice, che, nonostante avesse ceduto il credito dopo la notificazione dell'atto di precetto e del pignoramento, proseguiva il processo esecutivo.

Le debitrici ricorrevano in Cassazione lamentando la falsa applicazione dell'art. 111 c.p.c..

La successione non incide sul rapporto processuale... La condotta della Banca non può essere in alcun modo censurata essendo in linea con il risalente e mai smentito orientamento giurisprudenziale per cui «in pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche nel processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam)» (Cass. n. 9727/1995; Cass. n. 4985/2004; Cass. n. 7780/2016).

… salvo opposizione del cessionario. D'altronde, spiegano i Giudici Supremi, «quando si tratta di successione nel diritto di credito per il quale è stato iniziato un processo esecutivo per espropriazione, la questione della legittimazione ad agire in executivis deve essere risolta attribuendo la stessa anche al cedente, che ben può proseguire nell'esecuzione, a meno che il cessionario non si opponga».

Per tali motivi, la Cassazione rigetta il ricorso.

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