Compensazione delle spese di lite e diritto dell'agente di riscossione al rimborso dall'ente impositore del compenso del proprio difensore
05 Luglio 2017
Massima
In tema di esecuzione esattoriale, quando l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, il diritto del concessionario del servizio di riscossione ad essere manlevato dall'ente medesimo del pagamento dei compensi professionali del proprio difensore può essere esercitato nell'ambito dello stesso giudizio ovvero in separata sede. Nel primo caso, qualora il giudice non accolga la domanda di manleva o non provveda sulla stessa, il concessionario dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori, mentre nella seconda ipotesi, la disposta compensazione delle spese processuali fra l'opponente e l'opposto non determina alcun giudicato nei rapporti interni fra il concessionario e l'ente creditore. Il caso
Il Concessionario delegato alla riscossione conviene in giudizio l'Ente creditore al fine di sentirlo dichiarare obbligato al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento del danno della somma che ha dovuto corrispondere per onorari professionali ai propri legali che l'avevano assistito in vari processi di opposizione ad ordinanze d'ingiunzione e cartelle esattoriali, in esito ai quali era stata accertata l'irregolarità degli atti emessi dallo stesso Ente creditore per motivi attinenti al merito e non per vizi inerenti l'attività di riscossione. Il Tribunale rigetta la domanda con sentenza confermata dalla Corte d'appello, avverso la quale, il Concessionario propone ricorso per cassazione. La questione
La fattispecie esaminata dalla Cassazione attiene alla quaestio juris se l'intervenuta formazione del giudicato sulle statuizioni concernenti le spese processuali contenute nelle sentenze in cui il Concessionario è risultato essere soccombente a causa dell'accertata irregolarità degli atti emessi dall'Ente creditore possa costituire una causa idonea a pregiudicare la pretesa risarcitoria - consistente nel rimborso delle somme corrisposte per onorari ai propri legali negli stessi giudizi di opposizione - successivamente fatta valere dallo stesso Concessionario dei servizi di riscossione nei confronti dell'Ente creditore, e se la compensazione delle spese processuali disposta nei succitati giudizi di opposizione tra l'opponente e l'opposto si estenda anche ai rapporti interni fra l'Ente impositore e l'agente di riscossione. La soluzione giuridica
La Cassazione accoglie il ricorso del Concessionario rilevando che quest'ultimo agisce per recuperare dall'Ente impositore le spese sostenute per il pagamento degli onorari ai proprio legale non delle spese di lite rimborsate all'opponente, atteso che le sentenze pronunciate su ogni singola opposizione fanno stato solamente nei rapporti fra l'opponente ed il resistente e, quindi, non concernano affatto i rapporti interni di regresso e manleva fra quest'ultimi. Pertanto, non sussiste alcun giudicato sul diritto dell'agente di riscossione a recuperare dall'ente impositore le spese sostenute per costituirsi in un giudizio di opposizione la cui instaurazione è stata determinata da un errore dello stesso ente, non certo per vizi inerenti l'attività di riscossione. Osservazioni
Nella sentenza che si annota si precisa che in una precedente pronuncia, la Suprema Corte ebbe ad affermare il principio che la disposta compensazione delle spese fra le parti del singolo giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione riguarda tutte le parti opponenti ed opposte, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto esperire avverso tale provvedimento gli ordinari rimedi impugnatori (Cass. civ., sez.III, 25 febbraio 2016, n. 3697), ritenendo altresì che il Concessionario delegato alla riscossione avrebbe potuto fare valere in sede di impugnazione della sentenza l'eventuale omessa pronuncia sul capo delle spese relative ai rapporti fra l'Ente impositore e lo stesso Concessionario. La stessa pronuncia in commento prende altresì atto che in altra pronuncia, lo stesso giudice di legittimità aveva precisato la sussistenza di un preciso onere a carico dell'agente di riscossione di chiamare in causa l'ente creditore interessato ex art. 39, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, in difetto, dovendo subire le conseguenze negative della lite, ed avendo altresì la facoltà di chiedere di essere manlevato dal medesimo Ente impositore chiamato nel giudizio di opposizione, quando la contestazione ritenuta fondata non riguarda atti commessi dal medesimo agente della riscossione, ma vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'Ente impositore (Cass. civ., sez. VI 3, ord., 7 febbraio 2017, n. 3154). In quest'ultima pronuncia, si era quindi affermato il principio di diritto secondo cui nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, nè - di per sè sola considerata - di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato, restando ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere a quest'ultimo di manlevarlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso, e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti dell'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato od impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore interessato od impositore (Cass. civ., sez. VI 3, ord., 7 febbraio 2017, n. 3154, cit.). Tale scelta, si spiega con la finalità di non aggravare ulteriormente senza motivo la posizione del debitore di una pretesa esattoriale, già assoggettato ad un regime di particolare sfavore - rispetto all'esecuzione ordinaria - in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito, non potendo il medesimo debitore farsi carico anche della ripartizione, tutta interna al rapporto tra l'ente creditore interessato e l'agente della riscossione, dell'imputabilità dell'ingiustizia od iniquità dell'azione esecutiva al primo od al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto ad intentare per fare valere l'illegittimità dell'azione esecutiva stessa. Del resto, se resta salva l'azione di manleva che l'agente della riscossione può proporre nei confronti dell'ente creditore interessato e che viene a configurarsi come onere processuale in senso tecnico, non è conforme a diritto escludere aprioristicamente la responsabilità anche dell'agente della riscossione per le spese della controversia cui il debitore sia stato costretto per l'illegittimità dell'esecuzione esattoriale, minacciata od intrapresa, poi rivelatasi fondata per vizi ascrivibili anche solo all'ente creditore interessato. Al riguardo, è opportuno ricordare come in base al citato art. 39, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato, in mancanza, rispondendo delle conseguenze della lite. Tale disposizione chiarisce che il concessionario che abbia provveduto a notificare la cartella esattoriale può essere evocato in giudizio dal soggetto destinatario della sanzione essendo legittimato passivo a fronte dell'opposizione proposta da quest'ultimo. La norma richiamata, infatti, non definisce la legittimazione del Concessionario in ragione della tipologia del vizio fatto valere dall'opponente, ma si limita a stabilire che egli possa essere manlevato dall'ente impositore - di cui si curi di richiedere la chiamata in causa - ove la lite non abbia ad oggetto la regolarità e validità degli atti da lui posti in essere, per tale ragione, dovendosi escludere che la legittimazione dell'agente di riscossione dipenda dall'estensione del contraddittorio all'ente impositore, posto che una tale soluzione finirebbe per fare discendere l'esistenza della suddetta legittimazione dalla partecipazione al giudizio di un determinato soggetto - il che sarebbe del tutto incongruo - dovendo credersi, invece, che la chiamata in causa ponga semplicemente l'esattore nella condizione di domandare al giudice di essere sollevato dalle conseguenze della soccombenza, e cioè di richiedere che il peso della condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente vittorioso sia riversato sull'ente impositore. Una tale manleva, prevista dalla legge, ha del resto la sua motivazione sul piano del rapporto intercorrente tra il detto Ente impositore e l'Esattore, giacchè nell'ambito di esso il secondo ha diritto di essere tenuto indenne delle perdite economiche che subisce in esecuzione dell'incarico conferitogli, in tale senso argomentando ex art. 1720 c.c.. Ciò premesso, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 112/1999, fra gli oneri di riscossione, figurano le spese esecutive che in parte sono poste a carico del debitore ed in parte vengono rimborsate dall'ente creditore ex art. 17, comma 3 D.Lgs., n. 112/1999, restando interamente a carico dello stesso Ente impositore in caso di loro definitiva inesigibilità (cfr. l'art. 17, comma 4 D.Lgs. n.112/1999), in tale modo ribadendosi la regola posta dall'art. 61, comma 4 D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, secondo cui al Concessionario spetta il rimborso delle spese della procedura esecutiva. Ora, la Cassazione nel dirimere la presente controversia, sottolinea come nel concetto di spese esecutive rientrano sia le spese legali per l'intrapresa azione esecutiva in senso stretto, con particolare riferimento all'ipotesi in cui il Concessionario, anzichè operare come Agente della riscossione, procede al recupero dei crediti dell'Ente impositore secondo le ordinarie procedure civilistiche, a norma dell'art. 21 D.Lgs. n. 112/1999, sia quelle occorrenti per resistere nel giudizio di opposizione proposto dal debitore o da terzi. Conseguentemente, il Concessionario delegato alla riscossione ha diritto ad essere manlevato dallo stesso Ente creditore dalle spese sostenute per remunerare i propri legali. Quindi, così riassunti i termini della quaestio juris di cui si discute, il Concessionario in qualità di delegato all'attività di riscossione per conto dell'Ente impositore ha la facoltà, ma non l'onere, di esercitare tale diritto nello stesso giudizio di opposizione, in cui deve chiamare in causa lo stesso Ente creditore interessato, perchè altrimenti risponde delle conseguenze della lite (Cass. civ., sez. VI-3, ord., 7 febbraio 2017, n. 3154, cit.). Ciò porta il giudice di legittimità ad affermare che qualora la domanda di manleva sia formulata nell'ambito del giudizio di opposizione ed il giudice non l'accolga o non provveda sulla stessa, il Concessionario dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori (Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2016, n. 3697, cit.), precisando che se invece il medesimo Concessionario non esercita la domanda di manleva in sede di opposizione all'esecuzione, egli comunque non perde l'azione potendo esercitarla in separata sede. Conclusivamente, viene quindi affermato il principio che il concetto di parte del giudizio, ha natura squisitamente relazionale in quanto l'agente della riscossione e l'ente impositore sono entrambi controparti dell'opponente, ma al tempo stesso, non sono controparti reciproche, a meno che l'uno non proponga una domanda di manleva nei confronti dell'altro. Conseguentemente, la compensazione delle spese legali non può estendersi ai rapporti interni fra i due “opposti”, giacchè gli stessi non sono fra loro in una posizione di vittorioso e soccombente o di soccombenti reciproci. |