Sospensione feriale dei termini: è legittima l’applicazione agli atti del processo esecutivo?

Redazione scientifica
05 Agosto 2016

La Corte costituzionale si è pronunciata in merito alla legittimità dell'art. 3 l. n. 247/1969, censurato dal rimettente nella parte in cui non ricomprende gli atti del processo esecutivo tra le ipotesi derogatorie alla regola generale della sospensione dei termini feriali

Il caso. Creditore procedente ha presentato istanza di vendita ex art. 567, comma 1, c.p.c. ma non ha provveduto al deposito della documentazione ipocatastale entro il termine di 120 giorni dal deposito di tale istanza, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo. Ha chiesto, quindi, una proroga del termine di ulteriori 120 giorni ritenendo che, in conseguenza dell'applicazione della sospensione feriale dei termini processuali, lo stesso non fosse ancora decorso. Avendo, però, il Giudice rigettato l'istanza, il procedente ha richiesto la revoca del diniego di proroga.

In seguito a tale richiesta, il Giudice dell'esecuzione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 l. n. 742/1969, nel testo vigente alla data del 22 dicembre 2014, per violazione del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza, nella parte in cui non prevede la riconducibilità dei termini previsti per il compimento degli atti del processo esecutivo alle ipotesi derogatorie della regola generale della sospensione dei termini feriali.

Contestato il differente trattamento di situazioni accomunate delle medesime ragioni di celerità. L'art. 3 l. n. 742/1969 deroga alla previsione generale dell'art. 1 della medesima legge in virtù del quale tutti i termini processuali delle giurisdizioni ordinarie e amministrative restano sospesi durante il periodo feriale, escludendo dalla sua applicazione i procedimenti previsti dall'art. 92 R.D. n. 12/1941 tra cui i giudizi di opposizione all'esecuzione.

Il rimettente contesta l'interpretazione estensiva fornita dalla Cassazione che, con orientamento consolidato, ha ricompreso nell'ambito di applicazione della norma derogatoria anche l'opposizione a precetto, l'accertamento dell'obbligo del terzo, l'opposizione di terzo, le controversie distributive e i giudizi endoesecutivi ma non gli atti del processo esecutivo. La ratio di tale differente trattamento risiede, secondo la Corte di legittimità, sia nella portata degli artt. 1 e 3 l. n. 742/1969 (aventi carattere generale uno ed eccezionale l'altro) che nella divergenza strutturale esistente tra il processo esecutivo e le opposizioni all'esecuzione. «Il modello del rito ordinario di cognizione che accomuna queste ultime, consente l'applicabilità dell'art. 3 a tutti gli incidenti di esecuzione, mentre la natura non contenziosa del processo esecutivo precluderebbe la sua inclusione nell'ambito della deroga».

Il Giudice a quo non ritiene, però, costituzionalmente legittima tale interpretazione (che ha ormai acquisito i connotati del “diritto vivente”), essendo irragionevole e contrario al principio di uguaglianza la difforme regolamentazione di situazioni, quali il processo esecutivo e gli incidenti che si instaurano al suo interno, accomunate dalle medesime ragioni di celerità.

La diversa disciplina applicata a processo esecutivo e incidenti di esecuzione rispecchia la loro diversità strutturale. Rileva la Corte costituzionale che mentre «il processo esecutivo costituisce lo strumento apprestato dall'ordinamento per l'attuazione del diritto, da realizzare in via coattiva», l'incidente di esecuzione «che apre una parentesi al suo interno» può assumere due diverse forme:

  • «quella dell'opposizione all'esecuzione quando si contesta il “se” del diritto di agire in executivis o la pignorabilità dei beni pignorati»;
  • «quella dell'opposizione agli atti esecutivi quando ci si duole del “come” dell'esercizio del diritto, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva».

Il processo esecutivo è, quindi, una sequenza di atti procedimentali per la realizzazione del credito mentre le opposizioni integrano dei veri e propri giudizi che si svolgono nel contraddittorio delle parti. I due tipi di procedimenti sono, pertanto, connotati da una diversità strutturale tale da non poter essere ricondotta a unità solo sul presupposto di una comune esigenza di celerità

Nel caso del processo esecutivo, il legislatore ha ritenuto di soddisfare tale esigenza mediante la previsione di un termine perentorio per l'acquisizione della documentazione ipocatastale, prorogabile una sola volta per giusti motivi. La ragione di tale scelta è rinvenibile nella necessità di garantire l'acquisizione completa della documentazione attestante l'appartenenza del bene pignorato al debitore. La sospensione della sua decorrenza durante il periodo feriale è ragionevolmente correlata al rallentamento delle attività degli uffici preposti al rilascio della necessaria documentazione.

È, invece, proprio la sospensione dei termini feriali lo strumento tramite il quale la disciplina delle opposizioni all'esecuzione persegue l'esigenza di celerità, in considerazione anche della peculiarità del procedimento che, nella prassi giudiziaria, può prestarsi a un utilizzo strumentale con finalità dilatoria da parte del debitore assoggettato all'esecuzione.

Considerate, quindi, non omogenee le situazioni poste a confronto e ritenute ragionevoli le discipline cui sono assoggettate, la Corte Costituzionale dichiara infondata la questione di legittimità posta.

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