Ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di mutui fondiari: ammesso il reclamo

Redazione scientifica
05 Dicembre 2016

È ammissibile il reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo resa dal giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..

Il caso. La società Beta proponeva reclamo avverso l'ordinanza di rigetto della propria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei contratti di mutuo fondiario, che la Banca Delta aveva posta a fondamento della relativa azione esecutiva.

Questione preliminare. Sull'ammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo resa dal giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. esiste un contrasto giurisprudenziale.

ORIENTAMETI A CONFRONTO

Esclusione della reclamabilità della sospensione ex art. 615 c.p.c. (v. Trib. Venezia, ord., 31 ottobre 2006, Trib. Napoli, ord., 25 luglio 2007)

Ammissibilità del reclamo cautelare avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo

L'esclusione si fonda sul dato letterale: «l'espressa previsione del reclamo solo nel secondo comma dell'art. 624 c.p.c., e non anche in relazione all'art 615, comma 1, c.p.c., consente di ritenere non applicabile il reclamo a tale ultima fattispecie»

Tenendo conto della formulazione dell'art. 624 c.p.c., comma 2, che «per la sua genericità autorizza ad una estensione dell'ambito applicativo del reclamo anche alla sospensione disposta dal giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione» (Trib. Genova, 5 aprile 2007; Trib. Roma, 2 novembre 2006), nonché il tenore della stessa rubrica dell'art. 624 c.p.c. - «sospensione per opposizione all'esecuzione» - consente di «estende il contenuto della norma tanto alla sospensione dell'esecuzione, quanto alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo» (Trib. Genova, 5 aprile 2007)

Anche da una interpretazione sistematica emerge che l'art. 624 c.p.c.«non può ritenersi assoggettato alla disciplina sul processo cautelare uniforme in ragione del fatto che non è prevista, ai fini della sua operatività, la ricorrenza del periculum in mora, posto che la locuzione “gravi motivi” contenuta nell'art. 615, comma 1, c.p.c. impone una valutazione limitata al solo fumus» (v. Trib. Milano, ord. 26 marzo 2009, Trib. Savona, ord., 16 ottobre 2012; Trib. Latina 9 luglio 2013, Trib. Napoli 7 aprile 2015)

Le modifiche intervenuto all'art. 624 c.p.c. ex l. n. 52/2006 mostrano una chiara «volontà del legislatore di attribuire allo stesso art. 624 c.p.c. la portata di norma generale, non più limitata al solo giudice dell'esecuzione, ma riferibile anche a quello dell'opposizione a precetto, nonché alla sospensione da questi disposta (v. Trib. Bologna, 13 giugno 2006; Trib. Roma 2 novembre 2006; Trib. Torino, 31 agosto 2012).

Il Tribunale adito aderisce alla tesi che valorizza la natura cautelare della sospensione ex art. 615 c.p.c., tenendo conto della peculiare funzione del provvedimento «intesa ad evitare che la parte contro cui l'esecuzione è minacciata o iniziata sulla base del titolo esecutivo subisca un'esecuzione ingiusta nel tempo necessario alla piena cognizione delle ragioni che la stessa parte può ancora contrapporre a quella istante» (Cass. n. 5368/2006; Cass. n. 22488/2009; Trib. Lecco 6 luglio 2006; Trib. Genova 5 aprile 2007, Trib. Torino 31 agosto 2012).

In conclusione i provvedimenti sospensivi di cui all'art. 615 comma 1 e 624 c.p.c. sono accumunati da una sostanziale identità funzionale.

Nel merito. A sostegno del gravame, Beta deduceva:

1) l'omessa pronuncia, da parte del giudice della prima fase, sull'assenza della notifica dei titoli esecutivi stragiudiziali dei contratti di mutuo fondiario, e quindi sull'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata.

Il motivo è infondato dal momento che l'art. 41 t.u.b. esime espressamente la banca creditrice dalla notificazione del mutuo fondiario.

2) L'omessa motivazione circa l'eccepita prescrizione del diritto a procedere all'esecuzione, dal momento che il credito della banca doveva considerarsi esigibile dal giorno in cui Delta aveva comunicato la risoluzione dei contratti a Beta, intimando la stessa al pagamento del dovuto. Pertanto dal giorno di tale comunicazione (14 novembre 2003) iniziava a decorrere il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c., e che non poteva ritenersi interruttivo della prescrizione la lettera (in data 3 novembre 2014) con la quale l'opponente avanzava proposta transattiva; così pure nemmeno per la comunicazione, con inserita una richiesta di pagamento, inviata dalla banca nel 2010 ; unitamente censura l'improprio rilievo d'ufficio del giudice di prime cure dell'efficacia interruttiva della prescrizione attribuita alla pendenza tra le parti di un giudizio – promosso dalla società reclamante - avente ad oggetto l'accertamento negativo - del credito con l'atto di precetto opposto oltrechè la condanna di Delta al risarcimento del danno.

Il Collegio giudicante ritiene innanzitutto di aderire al principio ormai pacifico in sede di legittimità per cui «la rilevabilità d'ufficio di un fatto interruttivo della prescrizione diverso da quelli dedotti dalla parte interessata, ma emergente ex actis, risponda al consolidato principio per cui l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti» (Cass. n. 13335/2015; Cass. n. 18602/2013).

Anche rispetto a questo tema sussiste un contrasto.

ORIENTAMETI A CONFRONTO

Portata interruttiva dell'atteggiamento difensivo adottato dalla Banca reclamata: nel giudizio di accertamento negativo del credito la richiesta di rigetto avanzata dal convenuto integra – a propria volta – una domanda di accertamento positivo del credito, «la quale è pacificamente idonea ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 1, c.c. perché attesta l'esclusione dell'inerzia del titolare».

È escluso che nel giudizio di accertamento negativo la richiesta di rigetto della domanda attrice equivalga alla richiesta di accertamento positivo del credito contestato ex adverso, «in quanto l'accoglimento della richiesta di rigetto della domanda implica l'esclusione della produzione degli effetti giuridici della fattispecie che ne forma oggetto, con la conseguenza che il giudicato si forma sul solo rigetto e non include il positivo accertamento del diritto affermato dal convenuto»

L'oggetto del giudizio di accertamento negativo è la situazione giuridica sostanziale che l'attore domanda al giudice di dichiarare inesistente e non il singolo fatto dedotta in giudizio come eccezione

L'oggetto del giudizio di accertamento negativo non è il diritto sostanziale vantato dalla controparte, ma, invece, i singoli fatti, modificativi, impeditivi ed estintivi, invocati dall'attore e la loro rilevanza giuridica quale causa petendi della postulata declatoria di inesistenza del diritto del convenuto.

Il Tribunale decide di aderire alla tesi confermata dai giudici di legittimità per cui «la richiesta di rigetto della domanda attrice (diretto all'accertamento negativo di un proprio debito) essendo volta funzionalmente ad esplicitare un'attività difensiva di mera confutazione della domanda avversaria, non può svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti del debitore, né del fideiussore, non costituendo una chiara esplicitazione di una pretesa, vale a dire, un'inequivoca manifestazione della volontà (…) di far valere un proprio diritto» (Cass., n. 12058/2014).

In conclusione la richiesta di rigetto della domanda di accertamento negativo non può interrompere la prescrizione del diritto.

Alla luce delle precedenti argomentazioni, l'ordinanza reclamata deve essere riformata e, per l'effetto, deve essere accolta l'istanza di sospensione dei titoli esecutivi posti a base del prece avanzata dalla società Beta.

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