Ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di mutui fondiari: ammesso il reclamo
05 Dicembre 2016
Il caso. La società Beta proponeva reclamo avverso l'ordinanza di rigetto della propria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei contratti di mutuo fondiario, che la Banca Delta aveva posta a fondamento della relativa azione esecutiva.
Questione preliminare. Sull'ammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo resa dal giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. esiste un contrasto giurisprudenziale.
Il Tribunale adito aderisce alla tesi che valorizza la natura cautelare della sospensione ex art. 615 c.p.c., tenendo conto della peculiare funzione del provvedimento «intesa ad evitare che la parte contro cui l'esecuzione è minacciata o iniziata sulla base del titolo esecutivo subisca un'esecuzione ingiusta nel tempo necessario alla piena cognizione delle ragioni che la stessa parte può ancora contrapporre a quella istante» (Cass. n. 5368/2006; Cass. n. 22488/2009; Trib. Lecco 6 luglio 2006; Trib. Genova 5 aprile 2007, Trib. Torino 31 agosto 2012). In conclusione i provvedimenti sospensivi di cui all'art. 615 comma 1 e 624 c.p.c. sono accumunati da una sostanziale identità funzionale.
Nel merito. A sostegno del gravame, Beta deduceva:
1) l'omessa pronuncia, da parte del giudice della prima fase, sull'assenza della notifica dei titoli esecutivi stragiudiziali dei contratti di mutuo fondiario, e quindi sull'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata. Il motivo è infondato dal momento che l'art. 41 t.u.b. esime espressamente la banca creditrice dalla notificazione del mutuo fondiario.
2) L'omessa motivazione circa l'eccepita prescrizione del diritto a procedere all'esecuzione, dal momento che il credito della banca doveva considerarsi esigibile dal giorno in cui Delta aveva comunicato la risoluzione dei contratti a Beta, intimando la stessa al pagamento del dovuto. Pertanto dal giorno di tale comunicazione (14 novembre 2003) iniziava a decorrere il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c., e che non poteva ritenersi interruttivo della prescrizione la lettera (in data 3 novembre 2014) con la quale l'opponente avanzava proposta transattiva; così pure nemmeno per la comunicazione, con inserita una richiesta di pagamento, inviata dalla banca nel 2010 ; unitamente censura l'improprio rilievo d'ufficio del giudice di prime cure dell'efficacia interruttiva della prescrizione attribuita alla pendenza tra le parti di un giudizio – promosso dalla società reclamante - avente ad oggetto l'accertamento negativo - del credito con l'atto di precetto opposto oltrechè la condanna di Delta al risarcimento del danno. Il Collegio giudicante ritiene innanzitutto di aderire al principio ormai pacifico in sede di legittimità per cui «la rilevabilità d'ufficio di un fatto interruttivo della prescrizione diverso da quelli dedotti dalla parte interessata, ma emergente ex actis, risponda al consolidato principio per cui l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti» (Cass. n. 13335/2015; Cass. n. 18602/2013).
Anche rispetto a questo tema sussiste un contrasto.
Il Tribunale decide di aderire alla tesi confermata dai giudici di legittimità per cui «la richiesta di rigetto della domanda attrice (diretto all'accertamento negativo di un proprio debito) essendo volta funzionalmente ad esplicitare un'attività difensiva di mera confutazione della domanda avversaria, non può svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti del debitore, né del fideiussore, non costituendo una chiara esplicitazione di una pretesa, vale a dire, un'inequivoca manifestazione della volontà (…) di far valere un proprio diritto» (Cass., n. 12058/2014). In conclusione la richiesta di rigetto della domanda di accertamento negativo non può interrompere la prescrizione del diritto.
Alla luce delle precedenti argomentazioni, l'ordinanza reclamata deve essere riformata e, per l'effetto, deve essere accolta l'istanza di sospensione dei titoli esecutivi posti a base del prece avanzata dalla società Beta. |