Giudizio di rinvio, come può essere fatto valere l’errore revocatorio?
02 Dicembre 2016
Va esclusa l'ammissibilità ai sensi degli artt. 395 n. 4 e 391-bis c.p.c. dell'impugnazione delle sentenze di cassazione con rinvio, potendo ogni eventuale errore revocatorio essere fatto valere nel giudizio previsto dagli artt. 393 ss. c.p.c.: in forza del costituzionalizzato principio del giusto processo, è ammissibile extra ordinem il recupero nel giudizio di rinvio anche di quello che normalmente sarebbe un errore di fatto rilevante ai soli fini revocatori. (Nella specie, la Corte ha affermato che il giudice, anche in grado di appello, pure ove investito per rinvio dalla Cassazione, pendendo controversia in merito ai provvedimenti da adottare sull'affidamento e il mantenimento, non può – anche a prescindere dalle domande delle parti – adottare o confermare una disciplina che, al momento della decisione, non risulti più consona alle esigenze del minore). |