Contrordine delle Sezioni Unite: l'omesso deposito della sentenza impugnata non renderà improcedibile il ricorso per cassazione

Mauro Di Marzio
06 Febbraio 2017

Le Sezioni Unite hanno posto le premesse perché venga ribaltato un orientamento pluridecennale, quello secondo cui il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi del secondo comma, n. 2, dell'art. 369 c.p.c., se il ricorrente non deposita la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, senza che siano applicabili congegni di sanatoria di qualunque specie.
Massima

In una recente sentenza le Sezioni Unite hanno posto le premesse perché venga ribaltato un orientamento pluridecennale delle stesse Sezioni Unite, oltre che della quasi totalità della giurisprudenza di legittimità: quello secondo cui il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi del secondo comma, n. 2, dell'art. 369 c.p.c., se il ricorrente non deposita la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, senza che siano applicabili congegni di sanatoria di qualunque specie.

Il caso

Nel riassumere il fatto sarò brevissimo, perché la vicenda da cui si è generata la riflessione delle Sezioni Unite della quale mi accingo a parlare ha in questo caso ben poco rilievo.

Si tratta dell'impugnazione per cassazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 348 ter, terzo comma, c.p.c., in caso di dichiarazione di inammissibilità dell'appello con ordinanza per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento.

Le Sezioni Unite sono state investite della questione se il ricorrente per cassazione, oltre a depositare la sentenza di primo grado, contro la quale il ricorso è proposto, debba depositare anche la copia autentica comunicata-notificata dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità, dal momento che il termine breve per il ricorso per cassazione decorre in tal caso, per l'appunto, dalla comunicazione-notificazione di tale ordinanza, secondo l'espressa previsione del già richiamato art. 348-ter, terzo comma, c.p.c..

Ebbene, nello sciogliere la questione, e nell'affermare che il ricorrente per cassazione, nel caso considerato, è sottoposto ad un duplice onere, quello di deposito della copia autentica della sentenza di primo grado e quello, inerente alla tempestività del ricorso, di provare la data di comunicazione o di notifica dell'ordinanza d'inammissibilità, le Sezioni Unite hanno preso posizione sulla questione di ordine generale del significato da attribuirsi al n. 2 del secondo comma dell'art. 369 c.p.c., il quale stabilisce che il ricorrente, insieme con il ricorso, deve depositare a pena di improcedibilità copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

La questione

La questione, in diritto, concerne il funzionamento della sanzione di improcedibilità prevista dalla norma richiamata e, più in generale, l'ammissibilità di rimedi connessi, se così si può dire, al raggiungimento dello scopo, qualora la copia autentica della sentenza impugnata, pur non depositata dal ricorrente, sia contenuta nel fascicolo del controricorrente ovvero nel fascicolo d'ufficio.

Le soluzioni giuridiche

Il dibattito sul problema affrontato dalle Sezioni Unite con la sentenza in commento, pur se non nell'ambito della ratio decidendi, è sorto in epoca assai risalente. Senz'altro molti degli avvocati che leggono questa nota non erano ancora nati.

Diciamo subito che il dato letterale recato dall'art. 369 c.p.c. non si presta ad alcun dubbio o equivoco: se il ricorrente per cassazione non deposita la copia della sentenza impugnata con la relazione di notificazione — documento indispensabile per lo scrutinio della tempestività del ricorso e, dunque, per la tutela del rilievo pubblicistico della cosa giudicata formale — il ricorso è improcedibile. Punto e basta. E non ci sono rimedi possibili, dal momento che l'improcedibilità è una sanzione per l'inosservanza di un onere processuale imposto dal legislatore per i fini della prosecuzione, fino al suo esito naturale, di un giudizio già introdotto. Ed ancora, non è possibile immaginare l'applicazione all'ipotesi considerata del principio del raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 c.p.c., principio che — quantunque in dottrina si rinvengono senz'altro opinioni anche di segno diverso — opera nel campo della nullità, non nei riguardi dell'improcedibilità.

Ma — chiedo al lettore, scusandomi fin d'ora per il tono più amaro che ironico — l'univocità ed evidenza del dato normativo costituisce forse un ostacolo al giudice per affermare cosa diversa da quello che dice la legge? Solo un ingenuo può pensarlo… Potrei fare tanti esempi, ma, in campo procedurale, quello più chiaro mi pare possa trarsi dall'art. 37 c.p.c.: il quale sancisce a chiare lettere che il difetto di giurisdizione è rilevato anche d'ufficio in qualunque stato e grado del processo. Dico: in qualunque stato e grado. Bene, provate a fare un'eccezione di difetto di giurisdizione per la prima volta in appello e (dopo Cass., Sez. Un., 9 ottobre 2008, n. 24883) state a guardare la misera fine che farà…

Insomma, se mi è consentito esprimermi con una certa libertà ed in tono ovviamente leggero, c'è chi applica il codice di procedura civile così com'è, e chi applica il codice di procedura civile come vorrebbe che fosse.

E allora, a fronte della previsione dell'art. 369 c.p.c. una parte della giurisprudenza si attiene al dato testuale; un'altra parte in buona sostanza dice: ma possiamo mai dichiarare improcedibile un ricorso per cassazione perché il ricorrente non ha prodotto la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando tale copia ce l'abbiamo sotto gli occhi, perché prodotta dalla controparte o comunque casualmente presente nel fascicolo d'ufficio? E che fine fa in tal caso il diritto sostanziale del ricorrente? Può il ricorrente veder pregiudicato il proprio diritto soltanto perché il suo avvocato è un po' scarso? «Questa» — non dirò se la frase è una mia invenzione o se l'ho sentita effettivamente pronunciare — «non è mica la corte di Bisanzio!».

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione vengono dunque chiamate una prima volta a pronunciarsi sul significato dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.. E ribadiscono il dato letterale: il mancato deposito della sentenza impugnata in copia autentica e con la relazione di notificazione determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione. Né l'improcedibilità è impedita dalla circostanza che tale copia è prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio (Cass., Sez. Un., 25 novembre 1998, n.11932).

Ovviamente, il giudice che non si acquieta per l'univocità del dato normativo, si può mai acquietare perché una certa soluzione è stata condivisa dalle Sezioni Unite? Naturalmente no. E quindi qualche sentenza continua a discostarsi dall'orientamento condiviso in sede di componimento del contrasto.

Le Sezioni Unite, allora, intervengono nuovamente, questa volta non con una, ma con due sentenze conformi, a scanso di equivoci. Ed affermano che la previsione — di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 c.p.c. — dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione — a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale — della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione (Cass., Sez.Un., 16 aprile 2009, n.9005-9006).

Aggiungo una piccola chiosa, volta a chiarire il significato del richiamo all'art. 372 c.p.c., norma che consente nel giudizio di cassazione il deposito, tra l'altro, di documenti concernenti l'ammissibilità del ricorso. Molte decisioni di legittimità avevano in epoca remota detto che la copia notificata della sentenza poteva essere prodotta solo unitamente al ricorso. Già le precedenti Sezioni Unite, cui le due pronunce del 2009 si sono uniformate, avevano invece chiarito che tale copia può essere prodotta anche separatamente dal ricorso, ma pur sempre nel termine di 20 giorni dall'ultima notificazione di esso, il che, evidentemente, non cambia molto i termini della questione.

Arriviamo al 2016. Dalle Sezioni Unite appena citate sono ormai passati sette anni, numero cabalistico e magico, che forse sprona una delle sezioni semplici a richiedere ad esse — non c'è due senza tre — un terzo intervento (Cass.21 gennaio 2016, n. 1081). La questione mi risulta discussa nell'udienza pubblica del 27 settembre 2016, ma ad oggi non mi sembra che le Sezioni Unite si siano per la terza volta pronunciate su quell'ordinanza di rimessione.

Sulla materia si è invece espressa Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2016, n. 25513, chiamata come ho detto poc'anzi ad occuparsi dell'art. 348 ter c.p.c.: ed essa ha espressamente preso le distanze dalle pronunce nn. 9005 e 9006 del 2009, richiamando:

  • l'immancabile principio d'effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, ai sensi degli artt. 24, 111 e 113 Cost. e artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che richiede di non esaltare oltre misura i presidi di carattere formale che il legislatore ha previsto per l'accesso al rimedio di legittimità (è curioso osservare che le Sezioni Unite invocano la sentenza CEDU in causa Trevisanato c. Italia, la medesima impiegata da Cass. 23 dicembre 2016, n. 26936, per dimostrare che l'impugnazione dell'ordinanza ex art. 348 bis-ter c.p.c. richiede speciali requisiti processuali di ammissibilità);
  • l'esigenza di verificare la proporzionalità tra lo scopo dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. e il mezzo impiegato allorchè i requisiti di procedibilità in esame siano altrimenti dimostrati a stregua degli atti, non potendosi predicare alcuna sanzione processuale come fine a se stessa e irreversibile.

Sicché appare ormai ineluttabile credere che la Sezioni Unite si avviino a ribaltare l'orientamento che esse stesse in due occasioni avevano confermato.

Osservazioni

Le mie obiezioni al mutamento giurisprudenziale preannunciato dalle Sezioni Unite non si appuntano sui passaggi tecnici, che peraltro non trovo affatto convincenti: a parte il fatto che il mantra del giusto processo non ha grande senso in questo caso, visto che il giusto processo, secondo la Costituzione, è quello regolato dalla legge, mi basti dire che la Corte costituzionale si è occupata dell'art. 369 c.p.c. e lo ha giudicato costituzionalmente compatibile, evidenziando che una sua modificazione, se è opportuna, non è affare del giudice delle leggi (e dunque parrebbe non essere neppure affare della Corte di cassazione), ma del legislatore (Corte cost. 24 novembre 1992 n. 471).

Un primo pernicioso effetto dell'atteggiamento lassista che tante volte, come in questo caso, la Corte di cassazione manifesta nell'interpretare le norme processuali, si produce secondo me nei confronti della classe forense, con conseguenti deleteri risultati sul funzionamento complessivo della giustizia civile. Interpretazione lassista delle norme processuali significa infatti dire che tra un bravo avvocato (che, prima di depositare il ricorso per cassazione, legge il tutt'altro che ostico precetto posto dall'art. 369 c.p.c. e si comporta di conseguenza) e un avvocato scarso (ci sono avvocati più o meno bravi, come ci sono giudici più o meno bravi) non c'è nessuna differenza. E questo comporta una tendenziale omogeneizzazione verso il basso.

Un altro effetto si produce a carico delle parti. Quello che aveva sbagliato a non depositare la copia della sentenza con la relazione di notificazione viene per così dire graziato. E a quello che non aveva sbagliato, ma che viene privato della vittoria che si era assicurato, non ci pensa nessuno?

Al di là di questo, il contrasto tra gli orientamenti contrapposti è tutto politico: «uno che riconosce nel processo e nelle sue forme una funzione eminentemente pubblicistica, tesa a dettare regole che ne consentano l'ordinato svolgimento e che, come tali, non ammettono equipollenti e non sono disponibili dalle parti; un'altro, sostanzialistico, che guarda allo scopo della regola, alla strumentalità delle forme e, dunque, alla possibilità di sanarne gli effetti sanzionatori nel caso in cui quello scopo sia stato comunque raggiunto, oppure la relativa violazione non risulti contestata dalla parte che ne abbia interesse» (così in motivazione Cass., Sez. Un., 16 aprile 2009, n. 9005). Lo stesso concetto si potrebbe esprimere in modo assai più brusco, ma preferisco sorvolare.

Dopodiché, una volta pronunciatesi le Sezioni Unite, può l'orientamento essere rimesso in discussione soltanto per il fatto che chi nutriva e continua a nutrire una diversa opinione politica in ordine alla funzione della giurisdizione non è contento della soluzione adottata?

A dire il vero a questo quesito le stesse Sezioni Unite hanno già risposto in modo molto chiaro, ed in una situazione analoga, salvo che per il fatto che in quel caso, almeno, la norma di cui si discuteva (l'art. 165 c.p.c.) aveva una formulazione equivoca. A tal riguardo esse hanno osservato, con parole che personalmente mi sento di sottoscrivere una per una: «La Corte osserva che la reinterpretazione così sollecitata riguarda una disposizione, relativa all'ordine del processo, che da oltre venti anni è stata letta, nella propria giurisprudenza, nel medesimo modo; così determinando le condizioni perché le parti potessero e dovessero fare affidamento su di una corrispondente applicazione da parte dei giudici investiti della domanda di tutela. La Corte considera che, se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente messa in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l'una e l'altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire — e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario — l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile. Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute — derivanti da mutamenti intervenuti nell'ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall'emersione di valori prima trascurati — possono giustificare l'operazione che consiste nell'attribuire alla disposizione un significato diverso» (Cass., Sez. Un., 18 maggio 2011, n.10864).

Insomma, non si può cambiare giurisprudenza, soprattutto in campo processuale, perché un certo indirizzo, al giudice, non gli va giù. Ma a chi volete che interessi un principio del genere…

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