Onorari avvocato: il rimedio contro l’ordinanza ex art. 702-ter è il ricorso straordinario per cassazione

Redazione scientifica
06 Marzo 2017

In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile, l'ordinanza che definisce il procedimento di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell'avvocato.

Il caso. L'avvocato N.C. otteneva nei confronti della società C. decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni professionali giudiziali in materia civile. Successivamente, il Tribunale accoglieva l'opposizione della società. L'avvocato quindi proponeva ricorso straordinario per cassazione.

Appello o ricorso straordinario? Il Procuratore Generale sollevava eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario. La controversia in esame, invero, non riguarda la mera liquidazione del compenso del professionista, bensì la stessa sussistenza del credito professionale, pertanto l'ordinanza del Tribunale, emessa ex art. 14, d.lgs. n. 150/2011 e 702-ter c.p.c. sarebbe stata da impugnare con appello.

Unicità del rito. Di recente la Cassazione ha avuto modo di chiarire con la sent. n. 4002/2016 che «le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'art. 28, l. n. 794/1942, - come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34 d.lgs. n. 150/2011 e dall'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima l. n. 794/1942 – devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150/2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'an della pretesa, senza la possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda».

Le Sezione seconda della Cassazione condivide le ragioni della citata sentenza, a sostengo della necessaria unicità del rito (quello speciale ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011) con cui devono essere trattate le controversie aventi ad oggetto il credito per il compenso di prestazioni giudiziali dell'avvocato, sia che involgano, o meno, l'accertamento dell'an debeatur.

In conclusione. Alla stregua di quanto appena detto, la Cassazione afferma che «le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiaciono al rito di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l'an della pretesa, che l'ordinanza che definisce il procedimento di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell'avvocato».

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