Separazione: quale contenuto deve avere l'accordo di negoziazione assistita ?

Barbara Tabasco
06 Giugno 2017

L'art. 6, comma 3, della legge 162/2014, si è limitato a prevedere che «nell'accordo si deve dare atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti, le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori». Pertanto, in mancanza di ulteriori indicazioni, inizialmente, le Procure dei Tribunali di Roma e di Milano hanno fornito delle linee guida per la redazione di tali accordi.

L'art. 6, comma 3, d.l. n. 132/2014, conv. con modifiche della legge n. 162/2014, si è limitato a prevedere che «nell'accordo si deve dare atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti, le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori». Pertanto, in mancanza di ulteriori indicazioni, inizialmente, le Procure dei Tribunali di Roma e di Milano hanno fornito delle linee guida per la redazione di tali accordi, mutuando il loro contenuto dalle norme del codice civile, del codice di procedura civile e delle leggi speciali che disciplinano gli istituti della separazione e del divorzio.

Dopodiché, il Consiglio Nazionale Forense ha, in data 23 marzo 2015, pubblicato sul proprio sito istituzionale alcuni moduli standard necessari per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile degli accordi di separazione e divorzio conclusi dalle parti nella procedura assistita dagli avvocati e per il loro censimento ai fini Istat e, in occasione della I giornata nazionale sulla negoziazione assistita (26 maggio 2016), redatto alcune formule da utilizzare nella procedura di negoziazione assistita (v. Il CNF pubblica i modelli ufficiali utili per la negoziazione assistita).