Notifica del precetto unitamente al titolo esecutivo senza preventivo invito bonario
06 Settembre 2016
L'avvocato può notificare il precetto unitamente al titolo esecutivo alla controparte senza il preventivo invito bonario a quest'ultima a volere adempiere l'obbligazione?
Soltanto dopo che si è informato il legale del debitore dell'intenzione di richiedere l'adempimento coattivo del titolo esecutivo - al fine di non gravare la controparte di spese inutili, soprattutto quando il credito per cui si procede è irrisorio e non c'è un espresso rifiuto del debitore ad adempiere l'obbligazione - può procedersi alla notifica dell'atto di precetto senza incorrere nella sanzione disciplinare della violazione del codice deontologico forense. Infatti, ex art. 88 c.p.c., le parti ed i loro difensori devono comportarsi in giudizio con lealtà e probità, mentre il codice deontologico degli avvocati prevede, da un lato, che l'avvocato debba mantenere sempre, nei confronti dei colleghi, un comportamento ispirato a correttezza e lealtà, dall'altro, che l'avvocato non deve aggravare con onerose iniziative giudiziarie la situazione debitoria della controparte. Sulla scorta del suddetto principio, la giurisprudenza di legittimità è giunta quindi ad affermare che viola il codice deontologico forense l'avvocato che, sulla base di una sentenza favorevole al proprio cliente, in assenza di un rifiuto esplicito del debitore di dare spontanea esecuzione alla sentenza, notifichi al debitore l'atto di precetto, così aggravandone la posizione debitoria, senza previamente informare l'avvocato dell'avversario della propria intenzione di dare corso alla procedura esecutiva (Cass. civ., sez. un., 23 dicembre 2009, n. 27214). Il suddetto principio è stato ribadito da un'altra pronuncia di legittimità in cui si è statuita l'affermazione di colpevolezza relativamente alla condotta ascritta all'avvocato che aveva notificato direttamente alla controparte soccombente la sentenza in forma esecutiva ed il precetto, senza avere previamente interpellato il collega che l'aveva difesa (Cass. civ., sez. un., 1 agosto 2012, n. 13797).
In precedenza la stessa giurisprudenza della S.C. aveva altresì affermato che, sebbene in via di principio non si può configurare a carico dell'avvocato un dovere di informare l'altra parte delle iniziative da intraprendere od intraprese a tutela delle ragioni del proprio assistito, perché una siffatta previsione potrebbe essere causa di pregiudizio per dette ragioni, la violazione del dovere di informazione discendente dal dovere di correttezza e lealtà in generale, e da quello di colleganza in particolare, costituisce, in sé, illecito disciplinare, senza che neppure necessiti un concreto pregiudizio patrimoniale per l'altra parte (Cass. civ., sez. un., 17 aprile 2003, n. 6188). |