La notifica a mezzo postale non si perfeziona con la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario

Redazione scientifica
06 Ottobre 2016

Il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva costituito dall'invio al destinatario medesimo, a cura dell'agente postale, della lettera raccomandata con cui si da notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto.

Il caso Il Tribunale di Trento respinge la domanda di Tizio di accertamento del confine con la proprietà del convenuto Caio che invece vede accolta la sua domanda riconvenzionale di avvenuto acquisto, in forza di usucapione, della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici a carico del fondo di Tizio.

La Corte d'Appello di Trento, cui si rivolge Tizio, dichiara inammissibile il suo ricorso poiché proposto con atto tardivo, notificato in data 31 ottobre 2012.

Tizio ricorre dunque in Cassazione sulla base di un unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 7, l. 20 novembre 1982 n.890 come modificato dall'art. 36, comma 2-quater, d.l. n. 248/2007 convertito in l. 28 febbraio 2008 n. 31 nonché dell'art. 325 c.p.c.

DECORRENZA DEL DIES A QUO DEL TERMINE BREVE: CONSEGNA DEL PIEGO La Corte d'appello di Trento, rilevando che la sentenza era stata notificata al difensore della parte soccombente a mezzo del servizio postale ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, considera come dies a quo per la decorrenza di tale termine il 28 settembre 2016, ossia quando il plico postale è stato ricevuto dal figlio nonché socio del procuratore presso il loro studio legale. La Corte esclude quindi la perfezione della notifica nella data successiva del 1 ottobre, allorchè l'ufficio postale ha provveduto ad inviare all'avvocato, al medesimo indirizzo, la comunicazione di avvenuta notifica (CAN).

COMUNIZAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA Tizio sostiene che la notifica della sentenza del Tribunale non poteva ritenersi perfezionata il giorno 28 settembre dal momento che il piego non era stato consegnato nelle mani del procuratore ma a persona diversa, pur abilitata a riceverlo: necessaria era la comunicazione di avvenuta notifica, tramite raccomandata, al destinatario. Il ricorrente sostiene infatti che la notifica a mezzo posta di un atto giudiziale si perfezioni solo alla data della notizia che l'ufficio postale da al destinatario a mezzo della raccomandata, non invece alla data di consegna dell'atto a persona diversa, pur qualificata.

ART. 7, COMMA 7 L. 890/1982 La Suprema Corte, citando il testo dell'art. 7, l. 20 novembre 1982 n. 890 come modificato dall'art. 36, comma 2-quater, d.l. n. 248/2007 convertito in l. 28 febbraio 2008 n. 31, ricorda che, nell'ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto, è stata introdotta una cautela ulteriore al comma 7 che prevede che l'agente postale dia notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.

FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA La Corte prosegue affermando che «la notifica a mezzo posta eseguita mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, pur se nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, non può considerarsi perfezionata, dopo l'entrata in vigore della l. 31/2008, senza l'ulteriore adempimento della spedizione, allo stesso destinatario dell'atto, della lettera raccomandata con cui l'agente postale lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo».

Non ritenendo dunque coincidente la notifica a mezzo posta con la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la Corte precisa poi che «il procedimento notificatorio attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva costituito dall'invio al destinatario medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si da notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto».

Si segnala che detta interpretazione dell'art. 7 è da ritenersi conforme ai precedenti di Cass. pen., sez. VI, 17 novembre 2010 n. 3827, Cass. civ., sez. V, 25 gennaio 2010 n. 1366 e Cass. civ., sez. lav., 21 agosto 2013 n. 19366.

ART. 325 C.P.C. Il termine breve di impugnazione, ex art. 325 c.p.c., decorre dunque dalla data di perfezionamento della notificazione, che coincide non con la data di consegna del piego ma con il momento della spedizione al destinatario della raccomandata informativa. Nel caso di specie, la notifica è da ritenersi perfezionata solo il 1 ottobre 2012 e non il 28 settembre; pertanto, conclude la Corte, rispetto a tale dies a quo deve essere considerato tempestivo l'appello notificato in data 31 ottobre 2012.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Trento.

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