La sentenza che riconosce l'ulteriore contributo unificato non è impugnabile
06 Dicembre 2016
La vicenda. La Corte d'appello dichiarava improcedibile il gravame proposto dall'attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado, condannando la stessa al raddoppio del contributo unificato. La soccombente ricorreva allora in Cassazione lamentando la mancata considerazione da parte del Giudice territoriale dell'istanza di estinzione del giudizio di rinuncia, avendo le parti tra loro raggiunto un accordo. Nel dettaglio, la ricorrente denunciava:
Patrocinio gratuito e prenotazione del debito. Secondo quanto si legge dalla relazione depositata in cancelleria il primo motivo di ricorso risulta essere infondato poiché la parte aveva depositato in appello un dichiarazione di rinuncia priva dei requisiti formali ex art. 360 c.p.c.. Per quanto attiene al secondo motivo, il ricorso appare fondato. È pacifico in sede di legittimità (Cass. n. 3680/2014) il principio per cui «qualora il ricorrente risulti essere stato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 11, (…) il contributo è prenotato a debito». In questi casi, il contributo non è versato ma prenotato: ciò significa che si consente, in ipotesi di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente; Quindi, se risulti soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al patrocinio gratuito, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, inserito nella l. n. 228/2012, art. 1, comma 17; e la medesima non può essere condannata in caso di esito negativo della lite al pagamento di una somma pari al contributo stesso.
Il riconoscimento del contributo unificato non è impugnabile... Il Collegio condivide solo in parte i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione. Mentre accoglie le ragioni che inducono a rigettare il primo motivo di ricorso, ritiene che il secondo motivo di ricorso sia inammissibile, dal momento che «non sono suscettibili di essere impugnate con ricorso per cassazione le parti della sentenza di appello in cui si dà atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l'erogazione da parte del soccombente di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dalla l. n. 228/2012». La Suprema Corte aggiunge che il rilevamento dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato è atto dovuto non collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito - negativa per l'impugnante – dell'impugnazione. «Un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato».
…perché non ha contenuto condannatorio o declatorio. La Cassazione specifica infine che – come già affermato di recente in Cass. n. 5955/2014 – il rilevamento della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di pagamento del contributo unificato non costituisce un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione dotato di contenuto condannatorio o declatorio; pertanto, «il giudice dell'impugnazione ha il solo potere- dovere di rilevare la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato» ossia che l'impugnazione sia stata rigettata integralmente, oppure dichiarata inammissibile o improcedibile.
In conclusione il punto della sentenza che enuncia la sussistenza dei presupposti del contributo aggiuntivo non è suscettibile di impugnazione ordinaria; d'altronde, l'eventuale erroneità dell'indicazione di sussistenza dei predetti presupposti potrà essere segnalata in sede di riscossione. |